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LA TUTELA DELLE VITTIME AL DI LÀ DEL GENERE:
QUANDO ANCHE GLI UOMINI SONO VITTIME DELLA STESSA CULTURA MASCHILISTA
Anche relativamente ai diritti di protezione della vittima “nel” processo, le
misure previste sono sprovviste di sanzione; ciò vale a proposito dell’assistenza
di un esperto durante l’esame del minorenne o della persona offesa particolar-
mente vulnerabile o della regola secondo cui la persona offesa che abbia pre-
(30)
sentato denuncia deve essere sentita entro tre giorni .
(31)
Allo stesso modo, la giurisprudenza ritiene che l’omessa attivazione degli
speciali presidi previsti per l’assunzione della testimonianza del minorenne o
della vittima particolarmente vulnerabile non ne determina né la nullità né l’inu-
tilizzabilità .
(32)
In presenza di questa discrasia tra il numero di strumenti che il nostro
ordinamento ha messo in campo a tutela del dichiarante vulnerabile e la loro
reale efficacia, sorge, dunque, il dubbio che spesso si siano approvate leggi
manifesto che hanno l’apparenza di rendere ossequio all’esigenza di rafforzare
i diritti delle vittime, ma che lascino, in realtà, agli operatori “mani libere” per
gestire tali vicende, anzitutto, umane, per loro natura alquanto delicate e com-
plesse. Sicché, si può dire che nel nostro sistema siano presenti un insieme di
copiose e dettagliate regole a tutela delle vittime, comprese quelle a tutela delle
vittime particolarmente vulnerabili, e, al contempo, piena libertà di applicarle e
disapplicarle .
(33)
Del resto, non si può non rilevare che non sempre è possibile regolamen-
tare i vari passaggi procedurali rendendoli obbligatori per legge. La scelta su
quando ascoltare la vittima, sulla anticipazione della formazione della prova in
sede di incidente probatorio, ad esempio, richiedono delle decisioni delicate sia
dal punto di vista investigativo sia di protezione della persona offesa, da formu-
lare con una attenta valutazione del caso concreto, non traducibile in una tem-
pistica predeterminata e generalizzata.
In quest’ottica, la flessibilità degli strumenti d’intervento è tutt’altro che
criticabile.
(30) Cass., III, 10 dicembre 2013, n. 3651, R., in C.e.d. Cass., n. 259088; Cass., III, 16 ottobre 2013,
n. 44448, in C.e.d. Cass., n. 258314; Cass., IV, 12 marzo 2013, n. 16981, F., in C.e.d. Cass.,
n. 254943.
(31) Cass., V, 12 novembre 2020, n. 11430, C., in C.e.d. Cass., n. 280733.
(32) Cass., I, 21 febbraio 1997, n. 2690, Mirino, in C.e.d. Cass., n. 207271. Sul punto, altresì, v.
CHIARA GABRIELLi, Sub art. 498 c.p.p., in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, Commentario
breve al codice di procedura penale, cit., pag. 2464, a cui si rimanda anche per ulteriori richiami
della giurisprudenza e della dottrina.
(33) In questi termini, volendo, altresì, v. AGATA CIAVOLA, Incidente probatorio atipico e processo di
parti, in Cass. pen., 2020, pag. 3292; Ead, Modelli operativi nell’indagine penale a tutela dei
minori vittime di abusi sessuali e maltrattamenti. L’esperienza nel distretto di Corte
d’Appello di Reggio Calabria, ivi, 2015, pag. 900.
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