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DOTTRINA



                  Al contrario, essa dovrebbe costituire uno dei capisaldi da osservare allor-
             ché ci si preoccupa di apprestare dei meccanismi di tutela contro i pericoli di
             una  vittimizzazione  secondaria,  introducendo  modelli  che  consentano  una
             valutazione  individuale  dei  bisogni  delle  vittime  di  reato,  senza  trascurare  la
             tutela dei diritti dell’imputato . In altri termini, su queste tematiche la vera dif-
                                        (34)
             ficoltà è riuscire «a far proprio in modo sistematico il metodo del bilanciamento
             in concreto degli interessi, che è (forse) il più idoneo a gestire il difficile con-
             fronto tra i diritti della vittima (presunta, fino alla sentenza definitiva) ed i diritti
             dell’imputato (innocente, fino a condanna definitiva), nel rispetto dei principi
             del processo “equo”» . A questo fine, le buone prassi possono offrire soluzio-
                                 (35)
             ni di grande interesse. La stesura di un protocollo, ad esempio, generalmente è
             il risultato di un lavoro che nasce dal confronto tra gli operatori e dalla condi-
             visione dei risultati raggiunti, per questo in molti casi può risultare più efficace
             di un insieme di regole astratte e formali. L’indicazione di modalità operative da
             seguire nei procedimenti relativi a delitti contro la libertà della persona, soprat-
             tutto se di natura sessuale, o che riguardano le relazioni familiari, può consen-
             tire di compiere un salto di qualità, raggiungendo quegli obiettivi che il legisla-
             tore ha più volte sfiorato offrendo solo delle indicazioni di carattere prevalen-
             temente orientativo. In questi casi non sarà la minaccia di una sanzione proces-
             suale a spingere gli operatori ad adottare gli strumenti di tutela del soggetto vul-
             nerabile, bensì la convinzione che il rispetto di tali condotte sia il modo migliore
             per garantire la protezione della vittima e i diritti dell’imputato. Inoltre, proprio
             la flessibilità nell’agire determinata dall’assenza di norme cogenti, potrà consen-
             tire di adattare nel miglior modo le prassi alle esigenze del caso concreto, tenen-
             do conto dell’individual assessment delle vittime di reato senza discriminazioni nei
             confronti di uomini, o di soggetti appartenenti alla comunità LGBT vittime di
             violenza domestica o di violenza alla persona.
                  La costruzione di un sistema normativo e la stipula di protocolli operativi
             possono favorire quella crescita culturale volta al riconoscimento delle istanze
             di tutela delle vittime di reato che rappresenta l’obiettivo ultimo verso cui ten-
             dere per promuovere e proteggere i loro diritti.

             (34)  European Commission, Dg Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of
                  Directive 2012/29/EU of  the European Parliament and of  the Council of  25 October 2012 establishing
                  minimum standards on the rights, support and protection of  victims of  crime, and replacing Council Framework
                  Decision 2001/220/JHA, December 2013, pagg. 44 ss., in www.ec.europa.eu/justice/criminal/victims.
             (35)  In questi termini v. SANDRA RECCHIONE, Opinioni a confronto. La tutela della vittima nel sistema
                  penale delle garanzie, in Criminalia, 2010, pag. 299. Sottolinea l’importanza di questo aspetto, fra
                  gli altri, altresì, HERVÈ BELLUTA, Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo
                  penale italiano, SILVIA ALLEGREZZA, HERVÈ BELLUTA, MITJA GIALUZ, LUCA LUPÁRIA, Lo scudo
                  e la spada, cit., pag. 103.

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