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DOTTRINA
Al contrario, essa dovrebbe costituire uno dei capisaldi da osservare allor-
ché ci si preoccupa di apprestare dei meccanismi di tutela contro i pericoli di
una vittimizzazione secondaria, introducendo modelli che consentano una
valutazione individuale dei bisogni delle vittime di reato, senza trascurare la
tutela dei diritti dell’imputato . In altri termini, su queste tematiche la vera dif-
(34)
ficoltà è riuscire «a far proprio in modo sistematico il metodo del bilanciamento
in concreto degli interessi, che è (forse) il più idoneo a gestire il difficile con-
fronto tra i diritti della vittima (presunta, fino alla sentenza definitiva) ed i diritti
dell’imputato (innocente, fino a condanna definitiva), nel rispetto dei principi
del processo “equo”» . A questo fine, le buone prassi possono offrire soluzio-
(35)
ni di grande interesse. La stesura di un protocollo, ad esempio, generalmente è
il risultato di un lavoro che nasce dal confronto tra gli operatori e dalla condi-
visione dei risultati raggiunti, per questo in molti casi può risultare più efficace
di un insieme di regole astratte e formali. L’indicazione di modalità operative da
seguire nei procedimenti relativi a delitti contro la libertà della persona, soprat-
tutto se di natura sessuale, o che riguardano le relazioni familiari, può consen-
tire di compiere un salto di qualità, raggiungendo quegli obiettivi che il legisla-
tore ha più volte sfiorato offrendo solo delle indicazioni di carattere prevalen-
temente orientativo. In questi casi non sarà la minaccia di una sanzione proces-
suale a spingere gli operatori ad adottare gli strumenti di tutela del soggetto vul-
nerabile, bensì la convinzione che il rispetto di tali condotte sia il modo migliore
per garantire la protezione della vittima e i diritti dell’imputato. Inoltre, proprio
la flessibilità nell’agire determinata dall’assenza di norme cogenti, potrà consen-
tire di adattare nel miglior modo le prassi alle esigenze del caso concreto, tenen-
do conto dell’individual assessment delle vittime di reato senza discriminazioni nei
confronti di uomini, o di soggetti appartenenti alla comunità LGBT vittime di
violenza domestica o di violenza alla persona.
La costruzione di un sistema normativo e la stipula di protocolli operativi
possono favorire quella crescita culturale volta al riconoscimento delle istanze
di tutela delle vittime di reato che rappresenta l’obiettivo ultimo verso cui ten-
dere per promuovere e proteggere i loro diritti.
(34) European Commission, Dg Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of
Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework
Decision 2001/220/JHA, December 2013, pagg. 44 ss., in www.ec.europa.eu/justice/criminal/victims.
(35) In questi termini v. SANDRA RECCHIONE, Opinioni a confronto. La tutela della vittima nel sistema
penale delle garanzie, in Criminalia, 2010, pag. 299. Sottolinea l’importanza di questo aspetto, fra
gli altri, altresì, HERVÈ BELLUTA, Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo
penale italiano, SILVIA ALLEGREZZA, HERVÈ BELLUTA, MITJA GIALUZ, LUCA LUPÁRIA, Lo scudo
e la spada, cit., pag. 103.
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