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DOTTRINA
Gli spazi di questo lavoro non ci consentono di affrontare analiticamente
le ricadute dell’innovazione proposta, che in sede di legge delega indica due cri-
teri direttivi:
a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di docu-
mentazione dell’interrogatorio e dell’attività di assunzione della prova dichiara-
tiva, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausilia-
ri tecnici;
b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione
dell’assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti» (art. 2-quater).
Non vi è dubbio, infatti, che, ove si tratti di minorenni e di soggetti vul-
nerabili, tale prescrizione è assolutamente opportuna e necessaria, specie se
assistita dalla sanzione dalla inutilizzabilità (così come già previsto per l’interro-
gatorio dell’imputato in vinculis), ciò in quanto la genuinità e la spontaneità delle
dichiarazioni, in questi casi possono essere fortemente compromesse dall’atteg-
giamento degli interroganti , tant’è che non è certo un caso che le fonti inter-
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nazionali insistano molto sull’importanza di questa forma di verbalizzazione.
Tra queste, sia la Convezione di Lanzarote (art. 35), sia la Direttiva 2011/36/UE
del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (art. 15.4), sia la
più recente Direttiva 2012/29UE (art. 24) invitano gli Stati a provvedere affin-
ché tutte le audizioni possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e che
tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali.
Analoga raccomandazione relativamente in particolare ai minorenni è stata
espressa dagli esperti del settore: sia la Carta di Noto (art. 10) , sia le Linee
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Guida Nazionali sull’ascolto del minore (art. 3.10) sottolineano l’utilità della
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videoregistrazione al fine di documentare gli aspetti non verbali della comuni-
cazione, anch’essi considerati importanti per una corretta valutazione della
dichiarazione.
(39) Al riguardo, ad esempio, C. app. Brescia, 2 luglio, 2004, G. e altri, in Riv. pen., 2005, pag. 1199.
(40) La Carta di Noto - Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale, com’è noto,
è un Documento nato dalla collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi,
psichiatri, criminologi e medici legali dopo il convegno “Abuso sessuale sui minori e processo
penale”, tenutosi a Noto il 9 Giugno 1996 ed organizzato dalla compianta prof.ssa De
Cataldo Neuburger e dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. La Carta è
stata aggiornata più volte, l’ultima il 14 ottobre 2017.
(41) Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone approvate a Roma, il 6 novembre
2010, dalle principali Società scientifiche che si occupano della materia (Società Italiana di
Criminologia, Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, Società Italiana di
Neuropsichiatria infantile, Società Italiana di Neuropsicologia, Società Italiana di Psichiatria,
Società di Psicologia giuridica).
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