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DOTTRINA



                  Gli spazi di questo lavoro non ci consentono di affrontare analiticamente
             le ricadute dell’innovazione proposta, che in sede di legge delega indica due cri-
             teri direttivi:
                  a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di docu-
             mentazione dell’interrogatorio e dell’attività di assunzione della prova dichiara-
             tiva, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausilia-
             ri tecnici;
                  b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione
             dell’assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti» (art. 2-quater).
                  Non vi è dubbio, infatti, che, ove si tratti di minorenni e di soggetti vul-
             nerabili,  tale  prescrizione  è  assolutamente  opportuna  e  necessaria,  specie  se
             assistita dalla sanzione dalla inutilizzabilità (così come già previsto per l’interro-
             gatorio dell’imputato in vinculis), ciò in quanto la genuinità e la spontaneità delle
             dichiarazioni, in questi casi possono essere fortemente compromesse dall’atteg-
             giamento degli interroganti , tant’è che non è certo un caso che le fonti inter-
                                       (39)
             nazionali insistano molto sull’importanza di questa forma di verbalizzazione.
             Tra queste, sia la Convezione di Lanzarote (art. 35), sia la Direttiva 2011/36/UE
             del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e
             la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che
             sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (art. 15.4), sia la
             più recente Direttiva 2012/29UE (art. 24) invitano gli Stati a provvedere affin-
             ché tutte le audizioni possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e che
             tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali.
             Analoga  raccomandazione  relativamente  in  particolare  ai  minorenni  è  stata
             espressa dagli esperti del settore: sia la Carta di Noto (art. 10) , sia le Linee
                                                                          (40)
             Guida Nazionali sull’ascolto del minore  (art. 3.10) sottolineano l’utilità della
                                                   (41)
             videoregistrazione al fine di documentare gli aspetti non verbali della comuni-
             cazione,  anch’essi  considerati  importanti  per  una  corretta  valutazione  della
             dichiarazione.

             (39)  Al riguardo, ad esempio, C. app. Brescia, 2 luglio, 2004, G. e altri, in Riv. pen., 2005, pag. 1199.
             (40)  La Carta di Noto - Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale, com’è noto,
                  è un Documento nato dalla collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi,
                  psichiatri, criminologi e medici legali dopo il convegno “Abuso sessuale sui minori e processo
                  penale”,  tenutosi  a  Noto  il  9  Giugno  1996  ed  organizzato  dalla  compianta  prof.ssa  De
                  Cataldo Neuburger e dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. La Carta è
                  stata aggiornata più volte, l’ultima il 14 ottobre 2017.
             (41)  Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone approvate a Roma, il 6 novembre
                  2010, dalle principali Società scientifiche che si occupano della materia (Società Italiana di
                  Criminologia, Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, Società Italiana di
                  Neuropsichiatria infantile, Società Italiana di Neuropsicologia, Società Italiana di Psichiatria,
                  Società di Psicologia giuridica).

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