Page 29 - Rassegna 2021-2
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LA TUTELA DELLE VITTIME AL DI LÀ DEL GENERE:
                QUANDO ANCHE GLI UOMINI SONO VITTIME DELLA STESSA CULTURA MASCHILISTA



               7.  L’accertamento della condizione di particolare vulnerabilità
                     Rimane, poi, la necessità di chiarire meglio i contorni dell’art. 90-quater c.p.p.
               in merito alla individuazione delle vittime particolarmente vulnerabili. Nonostante,
               infatti, la tutela della vittima si giochi sul piano della puntuale e corretta valutazione
               del caso concreto, il legislatore non si è preoccupato di disciplinarne le modalità di
               accertamento. L’art. 90-quater c.p.p., al riguardo, appare troppo vago, non chiaren-
               do a quale organo sia demandato l’individual assessment, né puntualizzando modalità
               e natura dell’accertamento . Il difetto principale del nuovo individual assessment,
                                         (42)
               inoltre, si colloca sul piano delle competenze e dei tempi della sua esecuzione .
                                                                                        (43)
                     In ordine ai tempi, per come è costruito il rapporto tra l’art. 90-quater c.p.p.
               e le altre disposizioni che richiamano la condizione di particolare vulnerabilità,
               pare che la valutazione soggettiva della vittima debba risultare preliminare al com-
               pimento di specifici atti; così potrebbe accadere nel caso di sommarie informa-
               zioni raccolte dalla p.g., dal p.m., dal difensore, nell’ipotesi di incidente probatorio
               e durante gli esami dibattimentali. La valutazione individuale deve ritenersi spetti
               all’organo di volta in volta deputato a compiere l’atto: una sorta di competenza
               diffusa, tale da rendere possibile il riconoscimento - e reiterarlo - all’occorrenza .
                                                                                         (44)
                     Ecco perché sarebbe opportuno che - data la delicatezza dei risvolti pro-
               cessuali - l’autorità giudiziaria e l’avvocatura si facessero parte diligente nella
               creazione di protocolli finalizzati all’individual assessment della vittima di reato
               tutte le volte in cui emergano elementi sintomatici della (particolare) vulnerabi-
               lità, potendo contare su un “albo” di esperti locali da incaricare in previsione
               della testimonianza della vittima .
                                               (45)

               (42)  Così sollevando il dubbio che si tratti più di un intervento di facciata, che la premessa per la rivolu-
                     zione copernicana che si aspettava in tema di protezione del vulnerabile (FRANCESCA DELVECCHIO,
                     La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE, in Dir.
                     pen. cont., 11 aprile 2016, pag. 9; volendo, altresì, cfr. AGATA CIAVOLA, Sub art. 90-quater, in GIULIO
                     ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, Commentario breve al codice di procedura penale, cit., pagg. 314 ss.).
               (43)  HERVÈ BELLUTA,  Il  processo  penale  ai  tempi  della  vittima,  cit.,  pag.  26;  analogamente  v.  SERENA
                     QUATTROCOLO, Vulnerabilità e individual assessment, in MARTA BARGIS - HERVÈ BELLUTA, Vittime di reato e
                     sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, cit., pag. 317; ADONELLA PRESUTTI, Le audizioni protette, ivi, pag. 382.
               (44)  È questo sicuramente un aspetto non del tutto convincente del nostro ordinamento in cui l’art. 90-
                     quater c.p.p. finisce per assumere il tono di una norma preliminare al codice di procedura penale (cate-
                     goria notoriamente inesistente nel nostro sistema), contenente una delega in bianco ai protagonisti
                     del processo (In questi termini v. HERVÈ BELLUTA, Il processo penale ai tempi della vittima, cit., pag. 26).
               (45)  MARCO BOUCHARD, Sulla vulnerabilità nel processo penale, in Diritto Penale e Uomo, 18 dicembre 2019,
                     pag. 22. Utili indicazioni vanno ricavate direttamente dalla descrizione del fatto operata prima
                     con l’iscrizione della notizia di reato nel registro e, dopo, con la cristallizzazione (pur provvisoria)
                     dell’imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio, ma anche dagli atti di indagine via via com-
                     piuti. Al contempo, per evitare che la condizione di vulnerabilità emerga dopo che la vittima sia
                     stata sentita senza gli opportuni accorgimenti, può considerarsi onere pressoché esclusivo di
                     quest’ultima fornire - al più presto - tutti gli elementi necessari per il giudizio di vulnerabilità
                     all’autorità procedente (SERENA QUATTROCOLO, Vulnerabilità e individual assessment, cit., pag. 318).

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