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DOTTRINA
Se già de iure condito, l’esistenza di una relazione affettiva o di dipendenza
psicologica ben consentono, quindi, di assicurare protezione anche agli uomini
particolarmente vulnerabili, vittime di violenza domestica, così come a qual-
siasi altra persona a prescindere dal proprio orientamento sessuale o dalla propria
identità di genere, ben farebbe il legislatore a inserire, tra i parametri di valuta-
zione, l’esistenza di situazioni di vulnerabilità basate sul sesso, sull’orientamen-
to sessuale o sulla identità di genere, così come previsto dal DDL n. 2005S ,
(28)
che aiuterebbero a garantire in modo più efficace il principio di non discrimi-
nazione.
5. I diritti delle vittime: tra leggi e protocolli operativi
Da una lettura complessiva della disciplina processualpenalistica emerge
che, sebbene il sistema si sia progressivamente fatto carico di assicurare un
insieme di diritti e facoltà per proteggere le vittime “nel” e “dal” processo, tut-
tora mancano adeguate forme di tutela volte a rendere effettive - e non solo for-
mali - le garanzie attribuite alla persona offesa dal reato.
Con riferimento, ad esempio, ai diritti di informazione introdotti dal-
l’art. 90-bis c.p.p. e dall’art. 90-ter c.p.p. non è prevista alcuna sanzione proces-
suale per il mancato rispetto della disciplina sugli avvisi.
Questo fa sì che - ad eccezione dell’ipotesi del mancato avviso della richie-
sta di archiviazione, espressamente regolato dall’art 410-bis c.p.p. - il robusto
istituto informativo rimanga, di fatto, alla mercé dell’autorità procedente, giac-
ché una violazione dei contenuti prescritti, al pari di una radicale omissione
dell’adempimento, sono destinate a restare nel limbo degli accidenti irrilevanti
sul piano processuale .
(29)
(28) Il DDL n. 2005S, approvato dalla Camera dei Deputati, il 4 novembre 2020 (anche noto
come DDL Zan), in particolare, all’art. 6 prevede la modifica dell’art. 90-quater c.p.p. con l’in-
serimento dopo le parole «odio razziale» del seguente testo: «o fondato sul sesso, sul genere,
sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
(29) Al riguardo, v. VALENTINA BONINI, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà
personale, Wolters Kluwer, 2018, pag. 376, nonché, volendo, v. AGATA CIAVOLA, Sub art. 90-bis
c.p.p., in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, Commentario breve al codice di procedura penale, cit.,
pag. 313. Del resto, una sanzione quale la nullità rischierebbe comunque di restare inefficace
se non addirittura contraria agli interessi della vittima ove si risolva in un regresso del proce-
dimento. Ecco perché, forse, sotto questo profilo, sarebbe stato preferibile prevedere l’isti-
tuzione di uffici o strutture di sostegno all’iniziativa legale della persona offesa a cui affidare
il compito di informare la persona interessata dell’insieme delle prerogative offerte dalla
legge, riservando al sistema processuale gli avvisi funzionali a specifiche prerogative nella sin-
gola vicenda processuale, assistiti da adeguate sanzioni (PAOLA SPAGNOLO, Nuovi diritti
informativi per la vittima dei reati, in PAOLA SPAGNOLO, HERVÈ BELLUTA, VALENTINA BONINI,
D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in www.lalegislazionepenale.eu, 4 luglio 2016, 15).
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