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LA TUTELA DELLE VITTIME AL DI LÀ DEL GENERE:
QUANDO ANCHE GLI UOMINI SONO VITTIME DELLA STESSA CULTURA MASCHILISTA
Peraltro, gli uomini non possono contare su quella rete di supporto mate-
riale e psicologico che il sistema offre alle vittime “donna”; non molti centri di
accoglienza, infatti, si rendono disponibili ad accogliere uomini vittime di vio-
lenza. Permane l’idea che la violenza sugli uomini non esista o che non sia grave
quanto quella femminile .
(15)
In Italia è presente un solo Centro antiviolenza che offre tutela agli uomi-
ni, ed è stato istituito a San Benedetto del Tronto nella convinzione che bisogna
«garantire la tutela della vittima indipendentemente dal Genere perché la vio-
lenza “non ha sesso” ma è legata alla Cultura Tossica delle Persone» .
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Occorre, pertanto, agire per favorire ulteriormente la crescita della cultu-
ra della tutela delle vittime, specie se vulnerabili, ricordando che non possono
esserci distinzioni in base al genere, all’identità di genere o all’orientamento
sessuale.
4. I diritti delle vittime non hanno genere
I diritti e le facoltà riconosciute alle persone offese, sono quelli espressa-
mente previsti dalla legge, senza alcuna distinzione.
La persona offesa attraverso i suoi poteri di sollecitazione probatoria e di
impulso processuale interviene nel procedimento per svolgere il ruolo di accusa
penale privata accessoria ed adesiva rispetto a quella riservata al p.m., al quale
rimane, pur sempre, l’attribuzione in via esclusiva del potere di azione , e
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rispetto al quale essa mantiene momenti di “autonomia” in funzione di control-
lo e sollecitazione in ordine alle investigazioni, all’assunzione di prove e all’eser-
cizio dell’azione penale .
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(15) SKYLAR BAKER JORDAN, Male victims of domestic violence are being failed by the system, in www.indi-
pendent.co.uk, 13 marzo 2017; JOHN MAYS (Chair of Parity), Domestic Violence. The Male
Perspective, in www.parity-uk.org; IGIABA SCEGO, Cosa succede quando le vittime di abusi sono gli
uomini, in www.internazionale.it, 30 settembre 2016.
(16) Questo è l’incipit della locandina di presentazione del CAV consultabile in https://centroan-
tiviolenzaperuomini.com.
(17) Al riguardo, volendo, v. AGATA CIAVOLA, Sub art. 90 c.p.p., in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA
GIULIANI, Commentario breve al codice di procedura penale, 3ª ed., Wolters Kluwer, 2020, pag. 300,
a cui si rimanda per ulteriori richiami bibliografici.
(18) Rel. prog. prel. c.p.p., 41; sottolinea LUCA BRESCIANI, Persona offesa dal reato, in Dig. pen., IX,
pag. 538, che i poteri e le facoltà riconosciuti all’offeso trovano una spiegazione nella sempre
più avvertita esigenza di affiancare al p.m. soggetti estranei all’organizzazione giudiziaria, che
possano garantire oltre che un più elevato grado di “sensibilità e competenza - non giuridica
ma specialistica -” la necessaria “flessibilità e rapidità” nell’impegno repressivo. In altri ter-
mini, ci si è, anzitutto, preoccupati di porre rimedio alla situazione di impotenza in cui può
venirsi a trovare chi asserisce di aver sofferto una lesione penale nel caso di disimpegno del-
l’ufficio del p.m. nell’attività repressiva.
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