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LA TUTELA DELLE VITTIME AL DI LÀ DEL GENERE:
                QUANDO ANCHE GLI UOMINI SONO VITTIME DELLA STESSA CULTURA MASCHILISTA



                     Alla vittima  spetta una protezione personale adeguata, anche in termini
                                (11)
               di assistenza, sicurezza e privacy, tale da evitare che il coinvolgimento nel pro-
               cesso penale le provochi ulteriore pregiudizio, soprattutto di tipo psicologico e
               morale. I due momenti di tutela sono diversamente orientati: come si usa dire,
               l’uno si attua “nel” procedimento, l’altro invece, proteggendo la persona “dal”
               procedimento . Il fine è evitare i rischi di una possibile vittimizzazione secon-
                             (12)
               daria, specialmente con riguardo ad alcune categorie di vittime particolarmente
               vulnerabili, alle quali, in quanto destinatarie di specifiche esigenze, di fatto, si
               finisce con l’attribuire uno status di “supervittime”. Vittime, cioè, la cui tutela
               rappresenta la priorità delle priorità della politica criminale .
                                                                        (13)
                     Tra  queste  indubbiamente  rientrano  le  donne  e  le  vittime  di  violenza
               domestica. Ma non solo.


               3.  I  reati  di  violenza  di  genere  e  di  violenza  domestica  e  i  rischi  di
                  discriminazione
                     Anzitutto,  va  chiarito  che  quando  si  parla  di  violenza  contro  le  donne
               basata  sul  genere,  si  intende  qualsiasi  violenza  diretta  contro  una  donna  in
               quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Poiché, poi, la
               Convenzione di Istanbul vieta la discriminazione fondata su vari motivi, com-
               presi l’identità di genere e l’orientamento sessuale (art. 4, § 3) e poiché l’obiet-
               tivo perseguito è di garantire protezione e aiuto a tutte le vittime di violenza a
               prescindere  dalle  loro  caratteristiche,  occorre  applicare  le  disposizioni  della
               Convenzione senza discriminazioni fondate sull’identità di genere, garantendo,
               per esempio, che l’identità di genere delle persone transgender non impedisca
               loro di avvalersi del sostegno e della protezione di fronte ad un rischio di vio-
               lenza domestica o di aggressione sessuale, di stupro o di matrimonio forzato.


               (10)  Così SANDRA RECCHIONE, La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali, la testi-
                     monianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità, in Dir. pen. proc., 2017, 1, pag. 70.
               (11)  Com’è noto, il legislatore, nel trasporre la Direttiva UE 2012(29) non ha dato seguito all’attua-
                     zione della definizione di vittima contenuta nell’art. 2. Il concetto di vittima, elaborato nel con-
                     testo internazionale ed europeo, è infatti rimasto estraneo alla nomenclatura del codice penale
                     e di procedura penale in cui invece si fa riferimento alla nozione di persona offesa, quale titolare
                     del bene giuridico offeso dal reato, categoria comprensiva anche delle persone giuridiche.
               (12)  In tal senso, ad esempio, TOMMASO RAFARACI, La tutela della vittima nel sistema penale delle garan-
                     zie, in Criminalia 2010, pag. 259. In termini analoghi, si è evidenziato come rilevi lo sforzo di
                     proteggere la vittima del reato non solo “dall’imputato”, ma pure “dal processo”, LEONARDO
                     FILIPPI, Il difficile equilibrio tra garanzie dell’accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015,
                     in Dir. pen. proc., 2016, 7, pag. 846.
               (13)  MITJA GIALUZ,  Lo  statuto  europeo  delle  vittime  vulnerabili,  in  SILVIA ALLEGREZZA,  HERVÈ
                     BELLUTA, MITJA GIALUZ, LUCA LUPARIA, Lo scudo e la spada, cit., pag. 60.

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