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DOTTRINA



             di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati
             in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano parti-
             colarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore
             del reato. Sono oggetto di debita considerazione, in particolare, «le vittime del
             terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta degli esseri umani, della vio-
             lenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfrut-
             tamento sessuale o dei reati basati sull’odio e le vittime con disabilità». Anche
             questo provvedimento, quindi, può annoverarsi tra le misure volte ad attuare
             una strategia di lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.


             2.  I diritti delle vittime nel nostro ordinamento
                  Il legislatore italiano, con un andamento non del tutto costante e coerente,
             ha dato seguito a buona parte degli obblighi assunti a livello europeo e interna-
             zionale, ampliando i diritti e le facoltà esercitabili nel processo dalla persona
             offesa .
                  (7)
                  Si è trattato di interventi spesso settoriali che hanno portato, prevalente-
             mente, ad un rafforzamento delle garanzie di alcune categorie di vittime, appar-
             se meritevoli di specifica tutela a causa della età, del sesso o in considerazione
             del bene giuridico offeso dal reato o, più di recente, della loro particolare vul-
             nerabilità . Interventi, dunque, privi di ogni visione sistematica, che hanno fini-
                     (8)
             to col trasformare l’auspicabile disciplina della presenza della vittima sulla scena
             penale «in una sua scomposta “irruzione” negli inveterati equilibri del proces-
             so» . Piaccia o non piaccia, però, un dato sembra indiscutibile: nel nostro siste-
                (9)
             ma di giustizia penale vi è stata una svolta culturale che ha finito con il ridefinire
             il volto del processo che «presenta, ora, una inedita dimensione triadica, che
             riconosce tra i soggetti processuali anche la vittima» .
                                                               (10)

             (7)  Cfr., in particolare, l. 69/2019 (cosiddetto codice rosso); D.Lgs. 212/2015; D.Lgs. 4 marzo 2014,
                  n. 24; d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. l. 15 ottobre 2013, n. 119; l. 1° ottobre 2012, n. 172.
             (8)  Per una panoramica della materia, nell’ambito di una letteratura molto vasta, fra gli altri, v.
                  SILVIA ALLEGREZZA, HERVÈ BELLUTA, MITJA GIALUZ, LUCA LUPARIA, Lo scudo e la spada.
                  Esigenze di protezione e poteri delle vittime tra Europa e Italia, Giappichelli, 2012; MARTA BARGIS,
                  HERVÈ BELLUTA  (a  cura  di),  Vittima  di  reato  e  sistema  penale.  La  ricerca  di  nuovi  equilibri,
                  Giappichelli, 2017; HERVÈ BELLUTA, Il processo penale ai tempi della vittima, Giappichelli, 2019;
                  LUCIA PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, Torri del vento, 2012.
             (9)  Così, ad esempio, HERVÈ BELLUTA, Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e mag-
                  giore attenzione alle vittime di reato, in Id., Il processo penale ai tempi della vittima, Giappichelli, 2019,
                  pag. 92, il quale, altresì, rileva che «il legislatore, spesso disattento, fatica nel tentativo di col-
                  mare le proprie pregresse lacune, e così interviene ripetutamente sulle stesse disposizioni
                  codicistiche, trasformandole in caleidoscopi normativi di cui è difficile cogliere la coerenza
                  e, talora, anche il senso».

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