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DOTTRINA
Analogamente, deve ritenersi per i diritti di informazione espressamente
previsti dall’art. 90-bis c.p.p. Si tratta di diritti e facoltà che, in parte, erano già
assicurati dal codice di rito, per altra, invece, si è reso necessario un intervento
sul codice processuale penale per dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE.
Ecco perché l’art. 90-bis c.p.p. si può ritenere norma generale, ad un
tempo fonte di nuovi obblighi informativi e ricognitiva di quelli già esistenti,
che sostanzialmente controbilancia la comunicazione indicata nell’art. 369-bis
c.p.p. sulle facoltà e i diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle
indagini . Alcuni diritti di informazione e di iniziativa, inoltre, sono ricono-
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sciuti ad una specifica categoria di vittime. Il riferimento è ai procedimenti per
delitti commessi con violenza alla persona per i quali, ex art. 90-ter c.p.p., è pre-
visto che alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, siano dovute le comu-
nicazioni dell’evasione e della scarcerazione dell’imputato o del condannato.
Sempre per i delitti commessi con violenza alla persona, nonché per il
reato di cui all’art. 624-bis c.p., è previsto che alla persona offesa sia sempre
notificato l’avviso della richiesta di archiviazione, a cura del pubblico ministero,
nel termine di trenta giorni; ed ancora, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti
commessi con violenza alla persona, i provvedimenti di revoca e sostituzione
delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.),
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
(art. 282-ter c.p.p.), del divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), degli arresti
domiciliari (art. 284 c.p.p.), della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) o
in luogo di cura (art. 286 c.p.p.), vanno sempre comunicati, secondo quanto
disposto dall’art. 299 c.p.p., al difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo, alla persona offesa, con possibilità di presentare memorie.
Anche in questo caso, non rileva il genere in sé ma il fatto che il procedi-
mento concerna delitti con violenza alla persona, dove per violenza non si inten-
de solo la violenza fisica, ma, com’è stato chiarito dalla Suprema corte, l’espres-
sione “violenza alla persona” va intesa in senso ampio, comprensiva non solo
delle aggressioni fisiche ma anche di quelle morali o psicologiche. Più precisa-
mente, per la Corte, la nozione di “violenza alla persona” annovera ogni forma
di “violenza di genere”, contro le donne e nell’ambito delle relazioni affettive .
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(19) MARIAEMANUELA GUERRA, Rel. Uff. Mass. n. III/02/2016, Norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d. lgs. 212 del 2015, pag. 9, in
www.cortedicassazione.it.
(20) Cass., sez. un., 29 gennaio 2016, p.o. in c. C., in Dir. pen. proc., 2016, 8, pag. 1063, con nota di
SAMUELE MICHELAGNOLI, L’espressione “delitti commessi con violenza alla persona” al vaglio delle
Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica.
Per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, volendo, v. AGATA CIAVOLA, Sub art.
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