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DOTTRINA



                  Analogamente, deve ritenersi per i diritti di informazione espressamente
             previsti dall’art. 90-bis c.p.p. Si tratta di diritti e facoltà che, in parte, erano già
             assicurati dal codice di rito, per altra, invece, si è reso necessario un intervento
             sul codice processuale penale per dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE.
                  Ecco  perché  l’art.  90-bis  c.p.p.  si  può  ritenere  norma  generale,  ad  un
             tempo fonte di nuovi obblighi informativi e ricognitiva di quelli già esistenti,
             che sostanzialmente controbilancia la comunicazione indicata nell’art. 369-bis
             c.p.p. sulle facoltà e i diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle
             indagini . Alcuni diritti di informazione e di iniziativa, inoltre, sono ricono-
                    (19)
             sciuti ad una specifica categoria di vittime. Il riferimento è ai procedimenti per
             delitti commessi con violenza alla persona per i quali, ex art. 90-ter c.p.p., è pre-
             visto che alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, siano dovute le comu-
             nicazioni dell’evasione e della scarcerazione dell’imputato o del condannato.
                  Sempre per i delitti commessi con violenza alla persona, nonché per il
             reato di cui all’art. 624-bis c.p., è previsto che alla persona offesa sia sempre
             notificato l’avviso della richiesta di archiviazione, a cura del pubblico ministero,
             nel termine di trenta giorni; ed ancora, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti
             commessi con violenza alla persona, i provvedimenti di revoca e sostituzione
             delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.),
             del  divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi  frequentati  dalla  persona  offesa
             (art. 282-ter c.p.p.), del divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), degli arresti
             domiciliari (art. 284 c.p.p.), della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) o
             in luogo di cura (art. 286 c.p.p.), vanno sempre comunicati, secondo quanto
             disposto dall’art. 299 c.p.p., al difensore della persona offesa o, in mancanza di
             questo, alla persona offesa, con possibilità di presentare memorie.
                  Anche in questo caso, non rileva il genere in sé ma il fatto che il procedi-
             mento concerna delitti con violenza alla persona, dove per violenza non si inten-
             de solo la violenza fisica, ma, com’è stato chiarito dalla Suprema corte, l’espres-
             sione “violenza alla persona” va intesa in senso ampio, comprensiva non solo
             delle aggressioni fisiche ma anche di quelle morali o psicologiche. Più precisa-
             mente, per la Corte, la nozione di “violenza alla persona” annovera ogni forma
             di “violenza di genere”, contro le donne e nell’ambito delle relazioni affettive .
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             (19)  MARIAEMANUELA GUERRA, Rel. Uff. Mass. n. III/02/2016, Norme minime in materia di diritti,
                  assistenza  e  protezione  delle  vittime  di  reato:  prima  lettura  del  d.  lgs.  212  del  2015, pag. 9, in
                  www.cortedicassazione.it.
             (20)  Cass., sez. un., 29 gennaio 2016, p.o. in c. C., in Dir. pen. proc., 2016, 8, pag. 1063, con nota di
                  SAMUELE MICHELAGNOLI, L’espressione “delitti commessi con violenza alla persona” al vaglio delle
                  Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica.
                  Per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, volendo, v. AGATA CIAVOLA, Sub art.

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