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LA TUTELA DELLE VITTIME AL DI LÀ DEL GENERE:
QUANDO ANCHE GLI UOMINI SONO VITTIME DELLA STESSA CULTURA MASCHILISTA
➣ to promote, promuovere una cultura che non discrimini le donne;
➣ to prevent, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile
sulle donne;
➣ to protect, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza
maschile;
➣ to punish, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne;
➣ to procure compensation, risarcire come compensazione - non solo econo-
mica - le vittime di violenza .
(5)
In ambito europeo la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza
domestica è stata posta alla base della Convenzione di Istanbul del 2011 nella
(6)
quale si è sottolineato che la violenza contro le donne e la violenza domestica
non possono più essere considerate una questione privata ma che gli Stati
hanno un obbligo, dotandosi di politiche globali e integrate, di prevenire la vio-
lenza, proteggere le vittime e punirne gli autori. Ratificando la convenzione, i
governi sono obbligati a cambiare le loro leggi, introdurre misure pratiche e
stanziare risorse per adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti della
violenza contro le donne e della violenza domestica. Prevenire e combattere
tale violenza non e più una questione di buona volontà ma un obbligo giuridico.
A completare questo quadro non può, poi, non richiamarsi la Direttiva
2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e pro-
tezione delle vittime di reato e che ha sostituito la decisione quadro
2001/220/GAI. Scopo della direttiva è stabilire norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione della vittime di reato (§ 67). Gli Stati, pertanto,
devono introdurre misure di informazione e sostegno volte ad assicurare una
adeguata partecipazione della vittima al procedimento penale, nonché misure di
protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria.
La direttiva europea, al riguardo, sollecita gli Stati ad individuare tali esi-
genze di protezione in base a valutazioni di tipo individuale, cioè basate sull’in-
dividual assesment.
In questo ambito un’attenzione specifica si richiede venga rivolta alle vittime
che hanno subìto un notevole danno in ragione della gravità del reato, alle vittime
(5) Ministero dell’Interno, No more feminicide, 2014, pag. 12, in www.interno.gov.it. Altresì, ad
esempio, v. Alessia MUSCELLA, Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere:
riflessioni a margine delle novità introdotte dal “Codice rosso”, in Arch. pen., 2020, 1, pag. 3. La
Convenzione di Istanbul si concentra su 4 Pilastri: Prevenire la violenza, Proteggere le vitti-
me, Perseguire gli autori e offrire delle Politiche integrate (sul punto, fra gli altri, v.
Osservatorio sulla violenza contro le donne, n. 1/2021, in Sistema Penale, 4 giugno 2021).
(6) Sullo stato di attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio dei
Ministri del Consiglio d’Europa, l’11 maggio 2011, vedi il Rapporto del Grevio, del 13 gennaio
2013, in Criminal Justice Network, 13 maggio 2021.
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