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LA TUTELA DELLE VITTIME AL DI LÀ DEL GENERE:
                QUANDO ANCHE GLI UOMINI SONO VITTIME DELLA STESSA CULTURA MASCHILISTA




                     ➣ to promote, promuovere una cultura che non discrimini le donne;
                     ➣ to prevent, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile
               sulle donne;
                     ➣ to  protect,  proteggere  le  donne  che  vogliono  fuggire  dalla  violenza
               maschile;
                     ➣ to punish, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne;
                     ➣ to procure compensation, risarcire come compensazione - non solo econo-
               mica - le vittime di violenza .
                                          (5)
                     In ambito europeo la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza
               domestica è stata posta alla base della Convenzione di Istanbul del 2011  nella
                                                                                     (6)
               quale si è sottolineato che la violenza contro le donne e la violenza domestica
               non  possono  più  essere  considerate  una  questione  privata  ma  che  gli  Stati
               hanno un obbligo, dotandosi di politiche globali e integrate, di prevenire la vio-
               lenza, proteggere le vittime e punirne gli autori. Ratificando la convenzione, i
               governi sono obbligati a cambiare le loro leggi, introdurre misure pratiche e
               stanziare risorse per adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti della
               violenza contro le donne e della violenza domestica. Prevenire e combattere
               tale violenza non e più una questione di buona volontà ma un obbligo giuridico.

                     A completare questo quadro non può, poi, non richiamarsi la Direttiva
               2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e pro-
               tezione  delle  vittime  di  reato  e  che  ha  sostituito  la  decisione  quadro
               2001/220/GAI. Scopo della direttiva è stabilire norme minime in materia di
               diritti, assistenza e protezione della vittime di reato (§ 67). Gli Stati, pertanto,
               devono introdurre misure di informazione e sostegno volte ad assicurare una
               adeguata partecipazione della vittima al procedimento penale, nonché misure di
               protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria.
                     La direttiva europea, al riguardo, sollecita gli Stati ad individuare tali esi-
               genze di protezione in base a valutazioni di tipo individuale, cioè basate sull’in-
               dividual assesment.
                     In questo ambito un’attenzione specifica si richiede venga rivolta alle vittime
               che hanno subìto un notevole danno in ragione della gravità del reato, alle vittime

               (5)   Ministero dell’Interno, No more feminicide, 2014, pag. 12, in www.interno.gov.it. Altresì, ad
                     esempio, v. Alessia MUSCELLA, Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere:
                     riflessioni  a  margine  delle  novità  introdotte  dal  “Codice  rosso”,  in  Arch.  pen.,  2020,  1,  pag.  3.  La
                     Convenzione di Istanbul si concentra su 4 Pilastri: Prevenire la violenza, Proteggere le vitti-
                     me,  Perseguire  gli  autori  e  offrire  delle  Politiche  integrate  (sul  punto,  fra  gli  altri,  v.
                     Osservatorio sulla violenza contro le donne, n. 1/2021, in Sistema Penale, 4 giugno 2021).
               (6)   Sullo stato di attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio dei
                     Ministri del Consiglio d’Europa, l’11 maggio 2011, vedi il Rapporto del Grevio, del 13 gennaio
                     2013, in Criminal Justice Network, 13 maggio 2021.

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