Page 22 - Rassegna 2021-2
P. 22
DOTTRINA
Il legislatore, sia pure con qualche difetto di coordinamento tra le diverse
disposizioni, prevede che, anzitutto, durante la fase delle indagini, la polizia giu-
diziaria o il pubblico ministero, ove debbano assumere sommarie informazioni
da parte di un minorenne o di una persona offesa particolarmente vulnerabile,
possano avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia e psichiatria infantile .
(23)
Inoltre, in ottemperanza al principio secondo cui occorre evitare che la
vittima venga ascoltata ripetutamente in quanto ciò potrebbe essere causa di
ulteriore vittimizzazione , è possibile anticipare l’assunzione delle prove in
(24)
incidente probatorio, anche senza che ricorrano le ipotesi di non rinviabilità
previste dall’art. 392, comma 1, c.p.p. .
(25)
Tale disciplina riguarda i casi tassativamente individuati dall’art. 392,
comma 5-bis c.p.p., ed è rivolta a tutti i testimoni minorenni e ai maggiorenni
persone offese, ove si proceda per delitti tassativamente individuati:
➣ maltrattamenti (art. 572 c.p.);
➣ riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
➣ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
➣ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
➣ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
➣ pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
➣ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
(art. 600-quinquies c.p.);
➣ tratta di persone (art. 601 c.p.);
➣ acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
➣ violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
➣ atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
➣ corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
➣ violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
➣ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
(23) Al riguardo, ad esempio, v. ELISA LORENZETTO, Audizioni investigative e tutela della vittima, in
MARTA BARGIS, HERVÈ BELLUTA, Vittime di reato e sistema penale, cit., pag. 358.
(24) Gli articoli 351 e 362 c.p.p. a tal fine prevedono che «in occasione della richiesta di sommarie
informazioni la persona offesa particolarmente vulnerabile non abbia contatti con la persona
sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva
l’assoluta necessità per le indagini».
(25) Al riguardo, ex plurimis, più di recente, v. ARTURO CAPONE, Incidente probatorio e tutela della vittima
del reato, in Riv. dir. proc., 2012, pag. 344; CHIARA GABRIELLI, La partecipazione dell’esperto all’audi-
zione del minore come cautela facoltativa: una discutibile lettura di una disciplina ancora inadeguata, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 2014, pag. 391; PAOLO RENON, L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto
sospeso tra passato e futuro, ivi, 2011, pagg. 1019 ss. In giurisprudenza v. Sez. Terza, 16 aprile 2013,
M., in Dir. pen. proc., 2014, 8, pag. 978, con nota di VALENTINA MOTTA, La valorizzazione dell’in-
cidente probatorio atipico nel contemperamento tra tutela del minore vulnerabile e garanzia del contraddittorio.
20