Page 22 - Rassegna 2021-2
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DOTTRINA



                  Il legislatore, sia pure con qualche difetto di coordinamento tra le diverse
             disposizioni, prevede che, anzitutto, durante la fase delle indagini, la polizia giu-
             diziaria o il pubblico ministero, ove debbano assumere sommarie informazioni
             da parte di un minorenne o di una persona offesa particolarmente vulnerabile,
             possano avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia e psichiatria infantile .
                                                                                      (23)
                  Inoltre, in ottemperanza al principio secondo cui occorre evitare che la
             vittima venga ascoltata ripetutamente in quanto ciò potrebbe essere causa di
             ulteriore  vittimizzazione ,  è  possibile  anticipare  l’assunzione  delle  prove  in
                                    (24)
             incidente probatorio, anche senza che ricorrano le ipotesi di non rinviabilità
             previste dall’art. 392, comma 1, c.p.p. .
                                                 (25)
                  Tale  disciplina  riguarda  i  casi  tassativamente  individuati  dall’art.  392,
             comma 5-bis c.p.p., ed è rivolta a tutti i testimoni minorenni e ai maggiorenni
             persone offese, ove si proceda per delitti tassativamente individuati:
                  ➣ maltrattamenti (art. 572 c.p.);
                  ➣ riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
                  ➣ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
                  ➣ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
                  ➣ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
                  ➣ pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
                  ➣ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
             (art. 600-quinquies c.p.);
                  ➣ tratta di persone (art. 601 c.p.);
                  ➣ acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
                  ➣ violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
                  ➣ atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
                  ➣ corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
                  ➣ violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
                  ➣ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);


             (23)  Al riguardo, ad esempio, v. ELISA LORENZETTO, Audizioni investigative e tutela della vittima, in
                  MARTA BARGIS, HERVÈ BELLUTA, Vittime di reato e sistema penale, cit., pag. 358.
             (24)  Gli articoli 351 e 362 c.p.p. a tal fine prevedono che «in occasione della richiesta di sommarie
                  informazioni la persona offesa particolarmente vulnerabile non abbia contatti con la persona
                  sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva
                  l’assoluta necessità per le indagini».
             (25)  Al riguardo, ex plurimis, più di recente, v. ARTURO CAPONE, Incidente probatorio e tutela della vittima
                  del reato, in Riv. dir. proc., 2012, pag. 344; CHIARA GABRIELLI, La partecipazione dell’esperto all’audi-
                  zione del minore come cautela facoltativa: una discutibile lettura di una disciplina ancora inadeguata, in Riv.
                  it. dir. e proc. pen., 2014, pag. 391; PAOLO RENON, L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto
                  sospeso tra passato e futuro, ivi, 2011, pagg. 1019 ss. In giurisprudenza v. Sez. Terza, 16 aprile 2013,
                  M., in Dir. pen. proc., 2014, 8, pag. 978, con nota di VALENTINA MOTTA, La valorizzazione dell’in-
                  cidente probatorio atipico nel contemperamento tra tutela del minore vulnerabile e garanzia del contraddittorio.

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