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LA TUTELA DELLE VITTIME AL DI LÀ DEL GENERE:
QUANDO ANCHE GLI UOMINI SONO VITTIME DELLA STESSA CULTURA MASCHILISTA
Le Sezioni Unite, puntualmente, affermano che nel nostro ordinamento
per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, il legislatore sia pur pre-
scindendo dall’affrontare i delicati problemi collegati alla identità di genere, «ha
inteso dare una risposta unitaria nei confronti di tutti gli autori di reato e di tutte
le vittime, senza distinzione in ragione del sesso, come imposto dall’art. 3 della
Costituzione, tenuto presente che la violenza di genere è suscettibile di colpire
anche gli uomini nei confronti dei quali, ove assumano la posizione di vittima,
devono valere gli stessi principi e le stesse norme che più sovente operano a
protezione delle donne» .
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La recente legge 69 del 2019, nota come il cosiddetto codice rosso, ha
invece inciso su alcuni istituti del codice di procedura penale con l’intenzione di
creare una corsia preferenziale per la tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere. Nella nuova formulazione del comma 3 dell’art. 347 c.p.p. è previ-
sto, infatti, che quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero dagli
artt. 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1,
nn. 2, 5, 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p., la polizia giudiziaria ha l’ob-
bligo di riferire immediatamente anche in forma orale la notizia di reato al pub-
blico ministero e sempre, senza ritardo, deve procedere al compimento degli
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atti di indagine delegati, trasmettendo, altresì, senza ritardo, al pubblico ministero
la documentazione dell’attività svolta.
La tempestività dell’intervento dell’autorità giudiziaria si misura, altresì,
attraverso i tempi di ascolto della persona offesa (o di chi ha denunciato il fatto)
che, in queste ipotesi, va sentita entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di
reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni
diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona
offesa (art. 370, comma 1-ter c.p.p.). E poiché, pure in questo caso, il riferimen-
to è ad alcune specifiche categorie di reato, deve potersi ritenere che ai fini della
applicazione della normativa non rilevi il genere della vittima, né la sua identità
di genere o il suo orientamento sessuale.
L’ordinamento, poi, appresta delle misure di protezione alle vittime dalla
“violenza del processo”.
90-ter c.p.p., in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, Commentario breve al codice di procedura pena-
le, cit., pag. 313; altresì, V. DOMENICO POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93
del 2013, in Cass. pen., 2014, pag. 973; MARLENE RACO, Omesso avviso all’offeso della revisione della
misura cautelare: “molto rumore per nulla”, in Dir. pen. proc., 2019, 2, pag. 245.
(21) Così Cass., sez. un., 29 gennaio 2016, p.o. in proc., cit., in motiv., pag. 1067.
(22) Alla comunicazione orale deve seguire, senza ritardo, quella scritta. Si equiparano, in tal modo i reati
di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1 a 6.
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