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DOTTRINA



                  Pur nondimeno, se è vero che soluzioni “informali” consentono di dare
             risposte agili e tempestive, di contro, vi è il rischio di accreditare, nei casi dubbi,
             valutazioni di tipo presuntivo; che è ciò che si voleva evitare .
                                                                       (46)
                  In più, poiché da tale attestazione discendono non secondarie conseguen-
             ze  sul  piano  del  trattamento  normativo  differenziato  (come  per  esempio,
             appunto, la sottrazione della prova al dibattimento ex art. 190-bis, comma 1-bis,
             c.p.p.), l’indeterminatezza che caratterizza l’attribuzione di tale stato finisce con
             il sollevare serie perplessità in ordine alla tenuta del sistema nei confronti del
             principio di legalità processuale sancito dall’art. 111, comma 1, Cost. .
                                                                               (47)
                  Si auspica, pertanto, che in futuro si realizzi una procedimentalizzazione
             della disciplina, affidando ad un tecnico la valutazione del caso, onde poi, sulla
             base di queste indagini, emettere un decreto motivato di vulnerabilità da parte
             dell’autorità giudiziaria procedente .
                                              (48)
                  Una soluzione simile riuscirebbe ad attuare in modo più ponderato un
             bilanciamento fra le esigenze di natura pubblicistica, tese alla persecuzione del
             reo e alla tutela della collettività, e quelle di natura umanitaria di un trattamento
             sensibile ed adeguato alle esigenze della vittima, superando le critiche di quella
             parte della dottrina secondo cui la persona offesa particolarmente vulnerabile
             rimane una figura dai contorni sfumati, certamente non rispondente alle inelu-
             dibili esigenze di tassatività imposte dal principio di legalità processuale. Infine,
             sarebbe un modo per evitare che pregiudizi sessisti e basati sulla cultura patriar-
             cale finiscano per incidere negativamente sulla valutazione della condizione di
             particolare vulnerabilità di vittime uomini o LGBT, perpetrando l’idea che solo
             le donne e i bambini sono meritevoli di protezione perché più deboli.













             (46)  PIERPAOLO PAULESU, Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti,
                  tutele), in MARTA BARGIS, HERVÈ BELLUTA, Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equi-
                  libri, cit., pag. 156.
             (47)  OLIVIERO MAZZA, I protagonisti del processo, in ORESTE DOMINIONI ed altri, Procedura penale, 7ª ed.,
                  Giappichelli, 2020, pag. 172.
             (48)  FRANCESCA DELVECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia
                  alla Direttiva 2012/29/UE, cit., pag. 10.

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