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STUDI MILITARI
Per quanto attiene invece la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria, ai due
corpi di polizia nati nella stagione della cosiddetta “smilitarizzazione”, rispetti-
vamente nel 1981 (Legge n. 121) e nel 1990 (Legge n. 395), si applicano, oltre
le due citate leggi istitutive, le rispettive normative d’istituto in materia di ordi-
namento del personale e sanzioni disciplinari .
(4)
In primo luogo, è definita ‘sostanza stupefacente’ la “sostanza naturale o
sintetica che, anche a piccole dosi, agisce modificando lo stato di coscienza e lo
stato emotivo e, nell’uso ripetuto, determina una condizione di sofferenza
somatica e psichica, che si traduce in una condizione di dipendenza, inducendo
inoltre nell’organismo una progressiva assuefazione” ; per ‘sostanze psicotro-
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pe’ invece si intendono “tutte le sostanze dotate di attività farmacologica selet-
tiva sulle funzioni superiori del sistema nervoso centrale, che, in base agli effetti
che determinano, vengono distinte nelle tre categorie principali di psicoanalet-
tici, psicodislettici e psicolettici” .
(6)
Il principale riferimento normativo in tema di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope è il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 , che individua e raggruppa dette
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sostanze, sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute, in
cinque tabelle , allegate al decreto e periodicamente aggiornate dalle autorità
(8)
ministeriali.
Già nella primissima fase di selezione e successivo ingresso del personale
nell’organizzazione militare questo particolare aspetto assume una valenza cru-
ciale ; per quanto riguarda infatti il reclutamento nelle Forze armate occorre,
(9)
tra gli altri requisiti, l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico ; l’esito positivo dei suddetti
(10)
(4) Polizia di Stato: DPR n. 737 del 1981, DPR n. 335 del 1982, DPR n. 782 del 1985, D.Lgs. n.
197 del 1995 e D.Lgs. n. 334 del 2000. Polizia penitenziaria: D.Lgs. n. 443 del 1992, D.Lgs.
n. 449 del 1992, DPR n. 82 del 1999 e D.Lgs. n. 146 del 2000.
(5) Voce “stupefacente”, in Vocabolario on line, su www.treccani.it.
(6) Voce “psicotropo”, in Vocabolario on line, su www.treccani.it.
(7) Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
(8) V. artt. 13 “Tabelle delle sostanze soggette a controllo” e 14 “Criteri per la formazione delle
tabelle”, DPR n. 309 del 1990.
(9) Per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, v. art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs.
n. 69 del 2001 (“Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accer-
tamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti”); analoga disposizione compare tra i requisiti per l’ammissione al corso, tramite
concorso pubblico, per la promozione a finanziere o per l’accesso al ruolo ispettori (v. art. 6,
comma 1, lett. i) e art. 36, comma 1, lett. b), n. 6 D.Lgs. n. 199 del 1995).
(10) Art. 635, comma 1, lett. n), Cod. mil.
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