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GLI ASPETTI DISCIPLINARI DELL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
➢ per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale
(per comportamenti assunti, anche fuori servizio, in contrasto con i valori etici
e le necessarie doti morali e attitudinali);
➢ per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giura-
mento (per esempio per condotte in tema di stupefacenti più riprovevoli o
denotate da rilevante gravità, tali da rendere incompatibile l’ulteriore permanen-
za in servizio) .
(22)
Anche il D.Lgs. n. 449 del 1992 stabilisce che nei confronti del perso-
(23)
nale del Corpo della polizia penitenziaria, cui all’interno degli istituti “compete
oltre la funzione custodiale anche la partecipazione attiva al recupero dei dete-
nuti (non di rado condannati per reati legati al traffico di stupefacenti o dediti
al loro utilizzo)” , può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio
(24)
in caso di “uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotro-
pe” , aggiungendo però (diversamente dalle disposizioni previste per gli
(25)
appartenenti alla Polizia di Stato) che nell’indicata ipotesi sanzionatoria il decre-
to di sospensione prevede, altresì, le iniziative di recupero socioterapeutico, ai
sensi del t.u. di cui al DPR n. 309 del 1990, e del DPR 23 agosto 1988, n. 395 .
(26)
Per quanto riguarda le condotte censurabili con provvedimenti di destitu-
zione si rimanda alle stesse conclusioni esposte per il personale
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza .
(27)
(22) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 5 marzo 2020, n. 2020, che, in un caso di acquisto della
sostanza stupefacente e sviamento delle attività di controllo di polizia giudiziaria, afferma che
“la destituzione è legalmente inflitta in presenza anche di un solo isolato episodio di assun-
zione di sostanza stupefacente e dunque a fortiori al cospetto di una condotta di acquisto e
consumo dello stupefacente”.
In https://www.giustizia-amministrativa.it/.
(23) “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria
e per la regolamentazione dei relativi procedimenti”.
(24) Vedi Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 5 marzo 2020, n. 1580.
(25) Art. 5, comma 3, lett. f), D.Lgs. n. 449 del 1992.
(26) “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale, di cui all’art.
12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-
1990”. Art. 18 “Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche”, 1. In sede di
contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la riabili-
tazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.
(27) TAR Abruzzo, sent. 7 dicembre 2005, n. 497 del 2006, che respinge il ricorso per un prov-
vedimento di destituzione nei confronti di un appartenente al Corpo (il quale era stato tro-
vato dalla polizia giudiziaria a bordo della propria autovettura, in stato di incoscienza presu-
mibilmente da assunzione di sostanza stupefacente e si era già sottoposto volontariamente
ad un programma terapeutico riabilitativo) e afferma che la gravità delle infrazioni riferite ad
uso di sostanze stupefacenti motiva sufficientemente, anche sotto il profilo della tutela del
pubblico interesse, l’allontanamento dell’istante da un servizio quale quello da lui svolto”.
In https://www.giustizia-amministrativa.it/.
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