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STUDI MILITARI
Sul punto occorre evidenziare che a parità di status, l’ordinamento militare
qualifica il comportamento (comunque ritenuto contrario ai principi di moralità
e rettitudine, in contrasto con doveri attinenti al giuramento prestato, alla cor-
rettezza e all’esemplarità e quindi disciplinarmente rilevante) sotto due profili
(18)
di gravità diversi a seconda che riguardi un appartenente all’Arma dei carabinie-
ri o altre Forze Armate, la cui condotta, come si vedrà successivamente, assume
un disvalore tale da giustificare la massima sanzione di stato, la perdita del grado
per rimozione.
Parallelamente per quanto riguarda le Forze di polizia, ancorché l’artico-
lo 124 del citato t.u. in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope preveda
per i lavoratori tossicodipendenti l’accesso ai programmi terapeutici e di ria-
bilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strut-
ture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali con conservazione del posto
di lavoro, il comma 4 della suddetta norma stabilisce che sono fatte comun-
que salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari
requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego, nonché quelle
(disposizioni) che disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio
per il personale delle Forze di polizia e per quello che riveste la qualità di
agente di pubblica sicurezza .
(19)
Il DPR n. 737 del 1981 infatti dispone che la sospensione dal servizio
(20)
può essere inflitta all’appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica
sicurezza in caso di “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope
risultante da referto medico legale” ; sempre in tema di assunzione delle dette
(21)
sostanze sarebbe possibile irrogare la più grave sanzione della destituzione,
(facendo quindi cessare il rapporto con l’Amministrazione) in caso di:
➢ reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal ser-
vizio (per esempio una volta accertato un secondo uso non terapeutico) o per
persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedi-
menti disciplinari;
➢ per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio
allo Stato o all’Amministrazione della pubblica sicurezza (esigenza di tutela
dell’immagine e dell’integrità);
(18) Vedi CARINCI, TENORE, Il pubblico impiego non privatizzato, Milano, Giuffrè Editore, 2007, pag.
505.
(19) V. sul punto TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, Manuale sulla responsabilità e sul procedimento discipli-
nare nelle Forze armate e di Polizia, Laurus Robuffo, Roma, 2010, pagg. 59 e ss.
(20) “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regola-
mentazione dei relativi procedimenti”.
(21) Art. 6, comma 3, lett. 8), DPR n. 737 del 1981.
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