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                                             STUDI MILITARI



                    Sul punto occorre evidenziare che a parità di status, l’ordinamento militare
               qualifica il comportamento (comunque ritenuto contrario ai principi di moralità
               e rettitudine, in contrasto con doveri attinenti al giuramento prestato, alla cor-
               rettezza e all’esemplarità e quindi disciplinarmente rilevante)  sotto due profili
                                                                         (18)
               di gravità diversi a seconda che riguardi un appartenente all’Arma dei carabinie-
               ri o altre Forze Armate, la cui condotta, come si vedrà successivamente, assume
               un disvalore tale da giustificare la massima sanzione di stato, la perdita del grado
               per rimozione.
                    Parallelamente per quanto riguarda le Forze di polizia, ancorché l’artico-
               lo 124 del citato t.u. in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope preveda
               per i lavoratori tossicodipendenti l’accesso ai programmi terapeutici e di ria-
               bilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strut-
               ture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali con conservazione del posto
               di lavoro, il comma 4 della suddetta norma stabilisce che sono fatte comun-
               que  salve  le  disposizioni  vigenti  che  richiedono  il  possesso  di  particolari
               requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  per  l’accesso  all’impiego,  nonché  quelle
               (disposizioni) che disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio
               per il personale delle Forze di polizia e per quello che riveste la qualità di
               agente di pubblica sicurezza .
                                           (19)
                    Il DPR n. 737 del 1981  infatti dispone che la sospensione dal servizio
                                            (20)
               può essere inflitta all’appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica
               sicurezza in caso di “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope
               risultante da referto medico legale” ; sempre in tema di assunzione delle dette
                                                 (21)
               sostanze  sarebbe  possibile  irrogare  la  più  grave  sanzione  della  destituzione,
               (facendo quindi cessare il rapporto con l’Amministrazione) in caso di:
                    ➢ reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal ser-
               vizio (per esempio una volta accertato un secondo uso non terapeutico) o per
               persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedi-
               menti disciplinari;
                    ➢ per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio
               allo  Stato  o  all’Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  (esigenza  di  tutela
               dell’immagine e dell’integrità);


               (18)  Vedi CARINCI, TENORE, Il pubblico impiego non privatizzato, Milano, Giuffrè Editore, 2007, pag.
                    505.
               (19)  V. sul punto TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, Manuale sulla responsabilità e sul procedimento discipli-
                    nare nelle Forze armate e di Polizia, Laurus Robuffo, Roma, 2010, pagg. 59 e ss.
               (20)  “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regola-
                    mentazione dei relativi procedimenti”.
               (21)  Art. 6, comma 3, lett. 8), DPR n. 737 del 1981.
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