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STUDI MILITARI
La giurisprudenza amministrativa, salvo rare e circoscritte pronunce , ha
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assunto negli anni un orientamento concorde e comune a tutte le Forze di poli-
zia, di tipo militare o civile, sostenendo la legittimità del provvedimento disci-
plinare a carattere espulsivo permanente (perdita del grado per rimozione o
destituzione). Nel fare ciò i giudici hanno spesso sottolineato che, stante l’am-
pia discrezionalità dell’Amministrazione , l’assunzione di sostanze stupefa-
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centi o psicotrope da parte di agenti e militari con funzioni di polizia costituisca
una chiara situazione di violazione del giuramento prestato e di conseguente
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incompatibilità con lo status rivestito (per contiguità con l’ambiente criminale
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o lesione del prestigio e dell’immagine del corpo) e con i connessi doveri e
obblighi di prevenzione e repressione del traffico illecito (interruzione del-
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l’attività criminosa, obbligo di denuncia e di arresto in flagranza di reato), anche
a fronte di singoli episodi isolati (posto che ciò che rileva è proprio il consumo
di tale sostanza) e a prescindere da ogni altra considerazione circa i preceden-
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ti di servizio dell’incolpato .
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(28) Cons. Stato, Sez. Seconda, 15 ottobre 2019, n. 7037 in tema di unicità dell’episodio di assunzione.
(29) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 12 dicembre 2019, n. 484 del 2020 che richiama la giurispru-
denza consolidata (ex multis, Cons. Stato, Sez. Quarta, n. 1086 del 2017), affermando il prin-
cipio in base al quale “l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare in punto di indi-
viduazione e, eventualmente, dosimetria della sanzione, sindacabile in sede giurisdizionale
solo ab externo in casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà”.
In https://www.giustizia-amministrativa.it/.
(30) Sul punto Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 5 marzo 2020, n. 2020 del 2020: “il rispetto del giu-
ramento è vieppiù cogente (…) da parte degli agenti della Polizia di Stato, chiamati a incarnare
mediante l’esempio e la pratica quotidiana, i valori di rigore morale, di rispetto delle leggi e dei
regolamenti interni, di forza caratteriale che permeano, caratterizzano e qualificano il Corpo”.
In https://www.giustizia-amministrativa.it/
(31) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 30 gennaio 2020, n. 1823 del 2020 che richiama la consolidata
giurisprudenza che “ritiene ontologicamente incompatibile, per un appartenente alle Forze
di polizia (ad ordinamento sia civile sia militare), il consumo di sostanza stupefacente, pur se
occasionale, isolato e non inquadrato in una complessiva situazione di dipendenza (a far data,
ex multis, da Cons. Stato, Sez. Quarta, 21 aprile 2009, n. 2415; 12 maggio 2009, n. 2904; 13
maggio 2010, n. 2927; 30 giugno 2010, n. 4163; Sez. Terza, 6 giugno 2011, n. 3371; Sez.
Quarta, 24 marzo 2016, n. 1120; 31 agosto 2016, n. 3736; 2 novembre 2016, n. 4581; 1 feb-
braio 2017, n. 413; 8 marzo 2017, n. 1086; 27 ottobre 2017, n. 4957; 30 agosto 2018, n. 5107;
15 gennaio 2020, n. 381; 21 gennaio 2020, n. 484)”
In https://www.giustizia-amministrativa.it/.
(32) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 30 gennaio 2020, n. 1823 del 2020 che afferma che “l’assun-
zione di sostanza stupefacente da parte di un appartenente ad un Corpo di polizia (ad ordi-
namento sia civile sia militare) dello Stato, come tale preposto, tra l’altro, proprio alla repres-
sione della diffusione e dello spaccio di sostanza stupefacente, costituisce in sé, a prescindere
da ogni altra considerazione, una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo
ed oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio”.
In https://www.giustizia-amministrativa.it/.
(33) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 30 gennaio 2020, n. 1823 del 2020.
(34) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 12 dicembre 2019, n. 484 del 2020.
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