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                    GLI ASPETTI DISCIPLINARI DELL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O
                         PSICOTROPE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA



                       In  tema  di  sindacato  giurisdizionale  e  di  scelta  discrezionale
                  dell’Amministrazione, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1823 del
                  2020) ha affermato che “spetta unicamente all’Amministrazione quindi stabilire
                  se soltanto la dedizione all’uso di sostanze stupefacenti giustifichi la massima
                  sanzione di stato, ovvero se sia, in proposito, sufficiente anche un mero consu-
                  mo isolato ed episodico e, comunque, non inserito in un abituale costume di
                  vita”.  Nel  prosieguo  la  citata  sentenza  sostiene  che  le  considerazioni  svolte
                  dall’Amministrazione possono tenere conto di una molteplicità di elementi tali
                  da pregiudicare tranquillamente la prosecuzione del rapporto di lavoro di un
                  soggetto che svolga una funzione pubblica così delicata.
                       Rientrano in queste valutazioni a carattere generale:
                       ➢ il noto effetto della sostanza stupefacente, che impatta significativamen-
                  te, almeno nel periodo immediatamente successivo all’assunzione, sull’integrità
                  psico-fisica dell’assuntore, laddove l’appartenente alla forza di polizia è sempre
                  tenuto a mantenere, anche fuori dal servizio, non solo un contegno dignitoso
                  (che certo la sostanza stupefacente offusca, degrada e deturpa), ma anche la
                  capacità psico-fisica di far fronte ad impreviste esigenze;
                       ➢ il fatto che il consumo di sostanza stupefacente ne implica il procaccia-
                  mento da un soggetto che, nel cedere la sostanza, commette un delitto che
                  l’agente  ha  il  dovere  di  perseguire  (si  ponga  mente,  in  proposito,  all’istituto
                  dell’arresto in flagranza e, più in generale, al dovere di denuncia gravante sui
                  pubblici ufficiali);
                       ➢ il fatto che il consumo di sostanza stupefacente, a prescindere dalla quan-
                  tità, oggettivamente ne facilita, ne agevola e ne incrementa il traffico, alla cui
                  repressione la forza di polizia (militare o civile) è istituzionalmente preposta;
                       ➢ il fatto che un militare o un agente di polizia che cede all’impulso di con-
                  sumare sostanza stupefacente disvela un’oggettiva fragilità etico-morale che ne
                  frantuma l’affidabilità, laddove il corpo di appartenenza deve poter contare sulla
                  piena, convinta e pronta dedizione del proprio personale allo svolgimento dei
                  compiti d’istituto che, implicando strutturalmente il contatto con ambienti e
                  soggetti malavitosi, richiedono nel militare una decisa forza caratteriale, al fine
                  di essere del tutto impermeabile a condizionamenti, profferte e lusinghe varie.









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