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GLI ASPETTI DISCIPLINARI DELL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
accertamenti diagnostici è anche una delle cause di proscioglimento dalla ferma
o dalla rafferma .
(11)
Sul tema della tossicodipendenza, il Codice dell’ordinamento militare
dispone che, in deroga alle norme del citato DPR n. 309 del 1990, ai militari
tossicodipendenti si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di
sospensione dal servizio e di disciplina .
(12)
Il militare riconosciuto tossicodipendente che dichiari la sua disponibilità a
sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, è posto in licenza di conva-
lescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo
massimo previsto dalla normativa in vigore; al termine del trattamento è sotto-
posto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare .
(13)
In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rap-
porto di impiego o di servizio, il trattamento dei dati sensibili in materia di
disciplina del personale militare, eseguibile da parte dell’Amministrazione della
difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avviene anche nel-
l’ambito della comunicazione al prefetto ai fini dell’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall’articolo 75, DPR n. 309 del 1990, in materia di tos-
sicodipendenza .
(14)
Dal punto di vista disciplinare l’ordinamento militare fissa specifiche
disposizioni. L’esito positivo agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche sal-
tuario od occasionale, di sostanze stupefacenti e per l’utilizzo di sostanze psi-
cotrope a scopo non terapeutico comporta l’espulsione dei frequentatori dai
corsi di formazione .
(15)
In base alle norme di comportamento il militare deve in ogni circostanza
tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate e in
particolare deve evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psi-
chico ; per il personale dell’Arma dei carabinieri, che deve improntare il pro-
(16)
prio contegno - oltre che alle norme previste per tutti i militari - anche a ulte-
riori doveri, costituisce ‘grave mancanza disciplinare’ fare uso (comunque) di
sostanze stupefacenti .
(17)
(11) Art. 957, comma 1, lett. c), Cod. mil.
(12) Art. 1356 “Militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti e assuntori di sostanze dopanti”, Cod.
mil.
(13) Art. 1499 “Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo”,
Cod. mil.
(14) Art. 1064 “Disciplina”, Reg. mil.
(15) Art. 599 “Espulsione dai corsi”, Reg. mil.
(16) Art. 732 “Contegno del militare”, commi 1 e 3, lett. d), Reg. mil.
(17) Art. 732 “Contegno del militare”, comma 5, lett. c), Reg. mil.
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