Page 228 - Rassegna 2021-2
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                                             STUDI MILITARI



                    La decisione, pur non essendo del tutto esente da plausibili critiche alla
               luce delle considerazioni svolte nel sopra citato scritto di cui al numero 2 del
               2017 di questa “Rassegna”, si fonda sul dato letterale che caratterizza i criteri
               distintivi tra i vari reati di falso previsti nel nostro ordinamento, in cui la tipicità
               delle  forme  di  falso  materiale  è  legislativamente  descritta  con  le  medesime
               espressioni utilizzate nell’articolo 220 del codice di pace.
                    Il riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 480 c.p. nelle ipotesi
               di condotte di falso qui prese in esame costituisce comunque un fatto positivo
               per la giurisdizione militare, in quanto porta all’esclusione, a nostro avviso defi-
               nitivamente, dell’applicabilità del reato di falso in atto pubblico previsto dall’ar-
               ticolo 479 c.p., le cui ben più gravi conseguenze sanzionatorie avrebbero deter-
               minato  il  trasferimento  della  competenza  all’Autorità  Giudiziaria  Ordinaria
               anche del meno grave reato di truffa militare, in forza del meccanismo di attra-
               zione previsto dall’articolo 13, comma 2, c.p.p.
                    In proposito, limpidamente la sentenza qui in commento afferma che il
               tipo di atto ideologicamente falsificato, aveva “la funzione ed il valore giuridico pro-
               prio  della  certificazione  redatta  da  un  pubblico  ufficiale  nell’esercizio  delle  sue  funzioni
               Istituzionali ... in funzione della successiva emissione degli atti pubblici relativi alla liquida-
               zione di un determinato trattamento economico. Ad essere falsificato è, quindi, un atto che,
               pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinato anch’esso alla prova, al pari
               degli atti pubblici di cui all’articolo 479 c.p., contiene l’attestazione di fatti e dati che sono
               noti al pubblico ufficiale per scienza privata e non sono stati acquisiti nell’ambito delle speci-
               fiche funzioni esercitate e che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefa-
               ciente”.
                    In ogni caso, non può non rilevarsi che la questione della configurabilità
               nei casi in esame del reato militare di cui all’articolo 220 c.p.m.p. appare ancora
               suscettibile di essere diversamente affrontata e non è detto che sul punto non
               vi possano essere ripensamenti da parte della Suprema Corte.


















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