Page 228 - Rassegna 2021-2
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STUDI MILITARI
La decisione, pur non essendo del tutto esente da plausibili critiche alla
luce delle considerazioni svolte nel sopra citato scritto di cui al numero 2 del
2017 di questa “Rassegna”, si fonda sul dato letterale che caratterizza i criteri
distintivi tra i vari reati di falso previsti nel nostro ordinamento, in cui la tipicità
delle forme di falso materiale è legislativamente descritta con le medesime
espressioni utilizzate nell’articolo 220 del codice di pace.
Il riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 480 c.p. nelle ipotesi
di condotte di falso qui prese in esame costituisce comunque un fatto positivo
per la giurisdizione militare, in quanto porta all’esclusione, a nostro avviso defi-
nitivamente, dell’applicabilità del reato di falso in atto pubblico previsto dall’ar-
ticolo 479 c.p., le cui ben più gravi conseguenze sanzionatorie avrebbero deter-
minato il trasferimento della competenza all’Autorità Giudiziaria Ordinaria
anche del meno grave reato di truffa militare, in forza del meccanismo di attra-
zione previsto dall’articolo 13, comma 2, c.p.p.
In proposito, limpidamente la sentenza qui in commento afferma che il
tipo di atto ideologicamente falsificato, aveva “la funzione ed il valore giuridico pro-
prio della certificazione redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni
Istituzionali ... in funzione della successiva emissione degli atti pubblici relativi alla liquida-
zione di un determinato trattamento economico. Ad essere falsificato è, quindi, un atto che,
pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinato anch’esso alla prova, al pari
degli atti pubblici di cui all’articolo 479 c.p., contiene l’attestazione di fatti e dati che sono
noti al pubblico ufficiale per scienza privata e non sono stati acquisiti nell’ambito delle speci-
fiche funzioni esercitate e che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefa-
ciente”.
In ogni caso, non può non rilevarsi che la questione della configurabilità
nei casi in esame del reato militare di cui all’articolo 220 c.p.m.p. appare ancora
suscettibile di essere diversamente affrontata e non è detto che sul punto non
vi possano essere ripensamenti da parte della Suprema Corte.
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