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                    LA SUPREMA CORTE RITORNA SUL TEMA DELLA TRUFFA MILITARE COMMESSA
                         MEDIANTE DICHIARAZIONI NON VERITIERE SU FOGLI DI VIAGGIO ....



                  intendeva provare con le richieste istruttorie disattese, ossia il maggiore costo che l’amministra-
                  zione avrebbe dovuto sopportare ove gli imputati avessero prescelto il regime ordinario, non
                  assume alcuna rilevanza ai fini della decisione”.
                       Non sembra possibile aggiungere altro a tali lineari affermazioni, se non
                  sottolineare come sia particolarmente significativo il passaggio in cui si fissa
                  perentoriamente un principio interpretativo di carattere generale sul tema del-
                  l’accertamento del danno nel reato di truffa e, in particolare, della truffa a
                  danno dell’amministrazione, nel senso che una volta avviato, per scelta del-
                  l’interessato o per disposizione normativa, un certo iter amministrativo desti-
                  nato a produrre l’erogazione di utilità pubbliche in favore di determinati sog-
                  getti, tutte le valutazioni in ordine alla sussistenza del danno devono rispon-
                  dere a parametri “interni” a quel contesto procedurale, non potendosi dare
                  rilievo di efficace controprova a scenari alternativi, del tutto ipotetici e non
                  verificabili.

                       2.Un altro aspetto che rende interessante la sentenza in esame è legato al
                  problema della qualificazione giuridica della condotta di falso posta in essere
                  dall’agente mediante annotazione sul foglio di viaggio di elementi di fatto non
                  rispondenti al vero.
                       Anche sul punto ci si è soffermati in questo spazio dedicato al diritto pena-
                  le militare con uno scritto del dott. Giorgio Rolando, pubblicato sul numero 2
                  del 2017, a cui, per esigenze di sintesi, non può che farsi integrale rinvio.
                       Basti in questa sede ricordare che l’autore con dovizia di argomenti aveva
                  sostenuto la tesi, non del tutto estranea alla giurisprudenza di legittimità (cfr.
                  Cass. Sentenza n. 14524/2012), secondo cui nel falso in foglio di via, di licenza
                  e  simili  previsto  dall’articolo  220  c.p.m.p.  potevano  ricomprendersi  anche  le
                  condotte di falsità ideologica consistenti nel riportare sui documenti ivi indicati
                  (tra cui dovevano ritenersi compresi anche i fogli di viaggio) false dichiarazioni.
                       La Cassazione in questo suo ultimo intervento sulla questione ha inteso,
                  invece, riaffermare un’altra interpretazione, anch’essa già seguita in altre pro-
                  nunce (tra cui, ad esempio, la Sentenza n. 47926/2017), che limita la portata del
                  reato militare di falso alle condotte di falsificazione materiale, consistenti come
                  noto nella formazione in tutto o in parte di un atto falso o nell’alterazione di
                  un atto vero, escludendo la falsità ideologica, consistente nell’attestare falsa-
                  mente fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità.
                       Da ciò l’esclusione nella vicenda affrontata con la sentenza qui in com-
                  mento del suddetto reato militare e il conseguente riconoscimento del reato
                  comune di cui all’articolo 480 del codice penale, che punisce la falsità ideologica
                  commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

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