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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI
Come evidenzia nella pratica l’unica domanda di risarcimento presentata
a norma della Convenzione, vista la delicatezza delle questioni coinvolte nel-
l’esercizio delle prerogative sovrane degli Stati, con implicazioni di sicurezza
nazionale, il Trattato lascia ampio spazio ai negoziati diretti tra essi, disponendo
soltanto in via sussidiaria, su richiesta, uno specifico meccanismo di conciliazio-
ne. Questa commissione si compone di tre membri: uno designato dallo Stato
attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente,
scelto di comune accordo tra i due Stati (in mancanza di accordo, una delle parti
può chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di
nominarlo entro un termine suppletivo). Ogni parte deve procedere alla desi-
gnazione entro un termine di due mesi dalla domanda di costituzione della
commissione di regolamento: scaduto tale termine, se una delle parti non pro-
cede alla designazione, il presidente, a domanda dell’altra parte, costituirà da
solo la commissione. La commissione, che di regola decide a maggioranza,
determina la propria procedura, volta a decidere della fondatezza e dell’even-
tuale ammontare della domanda risarcitoria. In presenza di due o più Stati attori
o convenuti, essi nominano congiuntamente un solo membro. La decisione
della commissione è definitiva e obbligatoria qualora le parti abbiano convenu-
to ciò ; altrimenti, la sua pronuncia vale solo come raccomandazione, che le
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parti sono tenute a prendere in considerazione in buona fede. La commissione
pronuncia il più rapidamente possibile, comunque entro il termine di un anno
dalla data in cui è stata costituita, a meno che reputi necessario prorogare il ter-
mine; essa motiva la propria decisione, soggetta a pubblicità. Laddove, come
probabile con il crescere delle attività extra atmosferiche, il contenzioso in tema
di errore e responsabilità spaziale dovesse farsi più frequente ed economica-
mente rilevante, sembrerebbe auspicabile che tra gli Stati maturasse la coscienza
della necessità di sostituire alla suddetta commissione una più affidabile e
oggettiva giurisdizione internazionale permanente, eventualmente creata ad hoc.
Si prevede che, qualora il danno cagionato da un oggetto spaziale metta in
pericolo, su grande scala, vite umane o comprometta seriamente le condizioni
della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati partecipanti al
Trattato, segnatamente lo Stato di lancio, sono chiamati a esaminare la possibi-
lità di fornire un’assistenza appropriata e tempestiva allo Stato leso, allorché
quest’ultimo ne formuli la domanda, senza pregiudicare i diritti e gli obblighi
derivanti dalla Convenzione stessa.
(25) Ma questo consenso appare problematico, laddove le parti che abbiano attivato la procedura
avranno probabilmente già fallito nel tentativo di trovare una soluzione per via diplomatica: V.
KAYSER, Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects, Dordrecht, 2004, pagg. 57-58.
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