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                  LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI



                       Come evidenzia nella pratica l’unica domanda di risarcimento presentata
                  a norma della Convenzione, vista la delicatezza delle questioni coinvolte nel-
                  l’esercizio delle prerogative sovrane degli Stati, con implicazioni di sicurezza
                  nazionale, il Trattato lascia ampio spazio ai negoziati diretti tra essi, disponendo
                  soltanto in via sussidiaria, su richiesta, uno specifico meccanismo di conciliazio-
                  ne. Questa commissione si compone di tre membri: uno designato dallo Stato
                  attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente,
                  scelto di comune accordo tra i due Stati (in mancanza di accordo, una delle parti
                  può chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di
                  nominarlo entro un termine suppletivo). Ogni parte deve procedere alla desi-
                  gnazione  entro  un  termine  di  due  mesi  dalla  domanda  di  costituzione  della
                  commissione di regolamento: scaduto tale termine, se una delle parti non pro-
                  cede alla designazione, il presidente, a domanda dell’altra parte, costituirà da
                  solo  la  commissione.  La  commissione,  che  di  regola  decide  a  maggioranza,
                  determina la propria procedura, volta a decidere della fondatezza e dell’even-
                  tuale ammontare della domanda risarcitoria. In presenza di due o più Stati attori
                  o  convenuti,  essi  nominano  congiuntamente  un  solo  membro.  La  decisione
                  della commissione è definitiva e obbligatoria qualora le parti abbiano convenu-
                  to ciò ; altrimenti, la sua pronuncia vale solo come raccomandazione, che le
                        (25)
                  parti sono tenute a prendere in considerazione in buona fede. La commissione
                  pronuncia il più rapidamente possibile, comunque entro il termine di un anno
                  dalla data in cui è stata costituita, a meno che reputi necessario prorogare il ter-
                  mine; essa motiva la propria decisione, soggetta a pubblicità. Laddove, come
                  probabile con il crescere delle attività extra atmosferiche, il contenzioso in tema
                  di errore e responsabilità spaziale dovesse farsi più frequente ed economica-
                  mente rilevante, sembrerebbe auspicabile che tra gli Stati maturasse la coscienza
                  della  necessità  di  sostituire  alla  suddetta  commissione  una  più  affidabile  e
                  oggettiva giurisdizione internazionale permanente, eventualmente creata ad hoc.
                       Si prevede che, qualora il danno cagionato da un oggetto spaziale metta in
                  pericolo, su grande scala, vite umane o comprometta seriamente le condizioni
                  della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati partecipanti al
                  Trattato, segnatamente lo Stato di lancio, sono chiamati a esaminare la possibi-
                  lità di fornire un’assistenza appropriata e tempestiva allo Stato leso, allorché
                  quest’ultimo ne formuli la domanda, senza pregiudicare i diritti e gli obblighi
                  derivanti dalla Convenzione stessa.

                  (25)  Ma questo consenso appare problematico, laddove le parti che abbiano attivato la procedura
                       avranno probabilmente già fallito nel tentativo di trovare una soluzione per via diplomatica: V.
                       KAYSER, Launching Space Objects: Issues of  Liability and Future Prospects, Dordrecht, 2004, pagg. 57-58.
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