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                                    OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                    I privati danneggiati potranno pertanto a loro volta scegliere di invitare il
               proprio Stato ad attivare la procedura prevista dalla Convenzione o di adire essi
               stessi i suddetti organi interni dello Stato di lancio .
                                                                (21)
                    Il ristoro (salva diversa intesa, nella moneta dello Stato attore o, a doman-
               da di questo, dello Stato convenuto) è determinato nel suo ammontare confor-
               memente al diritto internazionale e ai principi della giustizia e dell’equità, in
               modo che la riparazione del danno risulti tale da porre la persona fisica o giu-
               ridica, lo Stato o l’ente internazionale per conto di cui si presenta la domanda
               nella situazione che sarebbe esistita qualora il danno non si fosse prodotto. Per
               la  problematica  determinazione  di  tale  ammontare  -  da  ritenersi  comunque
               comprensivo del danno emergente e del lucro cessante  - la Convenzione, a
                                                                     (22)
               dispetto della posizione statunitense nelle trattative che hanno portato alla sua
               stesura, non prevede limiti . La formula pare abbastanza ampia da non rece-
                                         (23)
               pire limitazioni attinenti a una prevedibilità del danno risarcibile, quali partico-
               larmente familiari ai giudici di common law .
                                                       (24)
                    Se l’idea di un ristoro in statu quo ante sembra più pregnante con riferimen-
               to a un danno risarcibile meramente patrimoniale, la menzione dei principi della
               giustizia e dell’equità può invece deporre a favore di un’implicazione nella sfera
               della Convenzione anche di lesioni portanti su interessi non patrimoniali. Non
               trova posto nella Convenzione la cultura, soprattutto della common law america-
               na, dei danni punitivi, evidenziandosi nelle sue disposizioni un intento mera-
               mente compensativo di questo sistema di responsabilità internazionale.
                    Se, un anno dopo che lo Stato attore ha notificato a quello di lancio di aver
               presentato i documenti giustificativi, la domanda di risarcimento non è regolata
               mediante negoziati diplomatici, le Parti interessate formano, a domanda di una
               di esse, una commissione di regolamento.

               (21)  A.  KERREST  DE ROZAVEL,  F.  G.  VON  DER DUNK,  Liability  and  Insurance  in  the  Context  of
                    National Authorisation, in F. G. VON DER DUNK (edited by), National Space Legislation in Europe:
                    issues of  authorisation of  private space activities in the light of  developments in European space cooperation,
                    Leiden, Boston, 2011, pagg. 128-129.
               (22)  E.  CARPANELLI,  B.  COHEN,  Interpreting  “Damage  Caused  by  Space  Objects”  Under  the  1972
                    Convention, in Proceedings IISL 2013, L’Aja, 2014, pag. 10.
               (23)  La dottrina dibatte se possano ricadere nel campo di applicazione della Convenzione solo
                    danni diretti oppure anche indiretti, con un nesso causale più remoto rispetto all’evento: cfr.,
                    ex plurimis, W. F. FOSTER, The Convention on International Liability for Damage Caused by Space
                    Objects, in Canadian Yearbook of  International Law, 1972, pag. 158; C. Q. CHRISTOL, International
                    Liability for Damage Caused by Space Objects, in American Journal of  International Law, 1980, pagg.
                    359 ss.; E. CARPANELLI, B. COHEN, Interpreting “Damage Caused by Space Objects” Under the 1972
                    Convention,  in  Proceedings  IISL  2013,  L’Aja,  2014,  pagg.  29  ss.;  T.  MASSON ZWAAN,  M.
                    HOFMANN, Introduction to Space Law, IV ed., Alphen aan den Rijn, 2019, pag. 29.
               (24)  V. V. ZENO ZENCOVICH, La responsabilità civile, in G. Alpa et alii, Diritto privato comparato.
                    Istituti e problemi, Bari, 2012, pagg. 385-386.
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