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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
I privati danneggiati potranno pertanto a loro volta scegliere di invitare il
proprio Stato ad attivare la procedura prevista dalla Convenzione o di adire essi
stessi i suddetti organi interni dello Stato di lancio .
(21)
Il ristoro (salva diversa intesa, nella moneta dello Stato attore o, a doman-
da di questo, dello Stato convenuto) è determinato nel suo ammontare confor-
memente al diritto internazionale e ai principi della giustizia e dell’equità, in
modo che la riparazione del danno risulti tale da porre la persona fisica o giu-
ridica, lo Stato o l’ente internazionale per conto di cui si presenta la domanda
nella situazione che sarebbe esistita qualora il danno non si fosse prodotto. Per
la problematica determinazione di tale ammontare - da ritenersi comunque
comprensivo del danno emergente e del lucro cessante - la Convenzione, a
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dispetto della posizione statunitense nelle trattative che hanno portato alla sua
stesura, non prevede limiti . La formula pare abbastanza ampia da non rece-
(23)
pire limitazioni attinenti a una prevedibilità del danno risarcibile, quali partico-
larmente familiari ai giudici di common law .
(24)
Se l’idea di un ristoro in statu quo ante sembra più pregnante con riferimen-
to a un danno risarcibile meramente patrimoniale, la menzione dei principi della
giustizia e dell’equità può invece deporre a favore di un’implicazione nella sfera
della Convenzione anche di lesioni portanti su interessi non patrimoniali. Non
trova posto nella Convenzione la cultura, soprattutto della common law america-
na, dei danni punitivi, evidenziandosi nelle sue disposizioni un intento mera-
mente compensativo di questo sistema di responsabilità internazionale.
Se, un anno dopo che lo Stato attore ha notificato a quello di lancio di aver
presentato i documenti giustificativi, la domanda di risarcimento non è regolata
mediante negoziati diplomatici, le Parti interessate formano, a domanda di una
di esse, una commissione di regolamento.
(21) A. KERREST DE ROZAVEL, F. G. VON DER DUNK, Liability and Insurance in the Context of
National Authorisation, in F. G. VON DER DUNK (edited by), National Space Legislation in Europe:
issues of authorisation of private space activities in the light of developments in European space cooperation,
Leiden, Boston, 2011, pagg. 128-129.
(22) E. CARPANELLI, B. COHEN, Interpreting “Damage Caused by Space Objects” Under the 1972
Convention, in Proceedings IISL 2013, L’Aja, 2014, pag. 10.
(23) La dottrina dibatte se possano ricadere nel campo di applicazione della Convenzione solo
danni diretti oppure anche indiretti, con un nesso causale più remoto rispetto all’evento: cfr.,
ex plurimis, W. F. FOSTER, The Convention on International Liability for Damage Caused by Space
Objects, in Canadian Yearbook of International Law, 1972, pag. 158; C. Q. CHRISTOL, International
Liability for Damage Caused by Space Objects, in American Journal of International Law, 1980, pagg.
359 ss.; E. CARPANELLI, B. COHEN, Interpreting “Damage Caused by Space Objects” Under the 1972
Convention, in Proceedings IISL 2013, L’Aja, 2014, pagg. 29 ss.; T. MASSON ZWAAN, M.
HOFMANN, Introduction to Space Law, IV ed., Alphen aan den Rijn, 2019, pag. 29.
(24) V. V. ZENO ZENCOVICH, La responsabilità civile, in G. Alpa et alii, Diritto privato comparato.
Istituti e problemi, Bari, 2012, pagg. 385-386.
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