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                  LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI



                  territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale, per garantire
                  il più largamente possibile le chances del danneggiato di ottenere un ristoro indi-
                  viduando diversi possibili destinatari della domanda.
                       Il termine “danno” designa la perdita di vite umane, le lesioni corporee o
                  altre menomazioni della salute, la perdita o il danneggiamento di beni di Stati
                  o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni interna-
                  zionali.
                       Nell’incertezza del dato testuale  e nel bilanciamento degli interessi coin-
                                                      (8)
                  volti a cui è in qualche modo chiamato l’interprete di ogni norma giuridica, la
                  tendenza evolutiva comune agli ordinamenti contemporanei a una più solida
                  tutela anche del danno non patrimoniale potrebbe in ogni caso rendere più
                  opportuna  un’interpretazione  della  disposizione  convenzionale  comprensiva
                  delle lesioni anche non patrimoniali ai beni giuridici contemplati .
                                                                                 (9)
                       L’articolo 2 enuncia il principio per cui uno Stato di lancio ha la respon-
                  sabilità  assoluta  (con  l’eccezione,  successivamente  indicata  nel  Trattato,  se  il
                  danno risulta, del tutto o in parte, da una colpa grave o da un atto od omissione
                  commessi, nell’intenzione di provocare il danno, dallo Stato attore o da persone
                  fisiche o giuridiche rappresentate da detto Stato ; non è in ogni caso ammessa
                                                                (10)
                  liberazione ove il danno derivi da attività di uno Stato di lancio non conformi
                  al diritto internazionale, soprattutto con riferimento al principio di uso pacifico
                  dello  spazio)  di  risarcire  il  danno  cagionato  da  un  suo  oggetto  spaziale  alla
                  superficie terrestre o agli aeromobili  in volo.
                                                     (11)
                       Per  garantire  la  massima  protezione  dei  soggetti  estranei  danneggiati
                  dalle attività spaziali, non si richiede quindi la prova della colpa del danneg-
                  giante, ferma restando naturalmente la necessità di prova del danno e del nesso
                  causale.

                  (8)  V. E. CARPANELLI, B. COHEN, Interpreting “Damage Caused by Space Objects” Under the 1972
                       Convention, in Proceedings IISL 2013, L’Aja, 2014, pagg. 1 ss. Nelle trattative per la stesura della
                       Convenzione, un’interessante proposta della delegazione ungherese, non accolta, era di ren-
                       dere risarcibile anche il danno non patrimoniale solo quando ammesso dal diritto interno
                       dello Stato responsabile: G. CATALANO SGROSSO, La responsabilità degli Stati per le attività svolte
                       nello spazio extra-atmosferico, Padova, 1990, pagg. 30-31.
                  (9)  Favorevoli a considerare risarcibili sulla base della Convenzione anche i danni non patrimo-
                       niali, v. per es. W. F. FOSTER, The Convention on International Liability for Damage Caused by Space
                       Objects, in Canadian Yearbook of  International Law, 1972, pagg. 172-173; M. PEDRAZZI, Danni
                       causati da attività spaziali e responsabilità internazionale, Milano, 1996, pagg. 96-98.
                  (10)  Per fare un paragone, si adotta un approccio assai più severo del nostro Codice civile, che,
                       in caso di responsabilità per esercizio di attività pericolose (art. 2050), ammette comunque la
                       prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
                  (11)  Per un recente quadro della vexata quaestio della delimitazione dei confini tra spazio aereo e
                       spazio cosmico, v. F. GASPARI, La disputa infinita: la delimitazione dei confini tra spazio aereo e spazio
                       cosmico, in Rivista marittima, luglio-agosto 2020, pagg. 6-13.
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