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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI
territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale, per garantire
il più largamente possibile le chances del danneggiato di ottenere un ristoro indi-
viduando diversi possibili destinatari della domanda.
Il termine “danno” designa la perdita di vite umane, le lesioni corporee o
altre menomazioni della salute, la perdita o il danneggiamento di beni di Stati
o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni interna-
zionali.
Nell’incertezza del dato testuale e nel bilanciamento degli interessi coin-
(8)
volti a cui è in qualche modo chiamato l’interprete di ogni norma giuridica, la
tendenza evolutiva comune agli ordinamenti contemporanei a una più solida
tutela anche del danno non patrimoniale potrebbe in ogni caso rendere più
opportuna un’interpretazione della disposizione convenzionale comprensiva
delle lesioni anche non patrimoniali ai beni giuridici contemplati .
(9)
L’articolo 2 enuncia il principio per cui uno Stato di lancio ha la respon-
sabilità assoluta (con l’eccezione, successivamente indicata nel Trattato, se il
danno risulta, del tutto o in parte, da una colpa grave o da un atto od omissione
commessi, nell’intenzione di provocare il danno, dallo Stato attore o da persone
fisiche o giuridiche rappresentate da detto Stato ; non è in ogni caso ammessa
(10)
liberazione ove il danno derivi da attività di uno Stato di lancio non conformi
al diritto internazionale, soprattutto con riferimento al principio di uso pacifico
dello spazio) di risarcire il danno cagionato da un suo oggetto spaziale alla
superficie terrestre o agli aeromobili in volo.
(11)
Per garantire la massima protezione dei soggetti estranei danneggiati
dalle attività spaziali, non si richiede quindi la prova della colpa del danneg-
giante, ferma restando naturalmente la necessità di prova del danno e del nesso
causale.
(8) V. E. CARPANELLI, B. COHEN, Interpreting “Damage Caused by Space Objects” Under the 1972
Convention, in Proceedings IISL 2013, L’Aja, 2014, pagg. 1 ss. Nelle trattative per la stesura della
Convenzione, un’interessante proposta della delegazione ungherese, non accolta, era di ren-
dere risarcibile anche il danno non patrimoniale solo quando ammesso dal diritto interno
dello Stato responsabile: G. CATALANO SGROSSO, La responsabilità degli Stati per le attività svolte
nello spazio extra-atmosferico, Padova, 1990, pagg. 30-31.
(9) Favorevoli a considerare risarcibili sulla base della Convenzione anche i danni non patrimo-
niali, v. per es. W. F. FOSTER, The Convention on International Liability for Damage Caused by Space
Objects, in Canadian Yearbook of International Law, 1972, pagg. 172-173; M. PEDRAZZI, Danni
causati da attività spaziali e responsabilità internazionale, Milano, 1996, pagg. 96-98.
(10) Per fare un paragone, si adotta un approccio assai più severo del nostro Codice civile, che,
in caso di responsabilità per esercizio di attività pericolose (art. 2050), ammette comunque la
prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
(11) Per un recente quadro della vexata quaestio della delimitazione dei confini tra spazio aereo e
spazio cosmico, v. F. GASPARI, La disputa infinita: la delimitazione dei confini tra spazio aereo e spazio
cosmico, in Rivista marittima, luglio-agosto 2020, pagg. 6-13.
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