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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Nella dialettica tra fondamento individualistico e fondamento solidaristico
della responsabilità, traslando il discorso sul piano dei rapporti tra Stati, sembra,
in tali ipotesi, prendere il sopravvento il secondo, in virtù del quale “la ripara-
zione del danno non è più vista come la conseguenza di regole aventi essenzial-
mente finalità preventive e repressive nei confronti di condotte dannose diffor-
mi dai parametri di tollerabilità sociale; ma come compito primario dell’istituto,
che trova se mai un limite e non il suo fondamento, nella considerazione del
fatto del responsabile. Il principio liberista viene ribaltato: ci si domanda cioè se
vi sia una buona ragione non già perché l’autore di un danno debba risponder-
ne, ma piuttosto perché sia negato il diritto della vittima al risarcimento” .
(12)
Il testo contiene agli articoli successivi alcune prescrizioni - di differente
segno, discostandosi dalla responsabilità assoluta dell’ipotesi di danno alla
superficie in ragione della diversità della situazione - se il danno è causato, altro-
ve che sulla superficie terrestre, a un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a
persone o beni trovantisi a bordo di un tale oggetto spaziale, da un oggetto spa-
ziale di un altro Stato di lancio: quest’ultimo Stato è pertanto responsabile solo
se il danno deriva da una sua colpa oppure dalla colpa di persone di cui esso
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deve rispondere (senza possibile prova liberatoria di avere ben scelto e sorve-
gliato le stesse). Non sono in ogni caso esplicitati specifici standard in funzione
dei quali determinare la colpa, il che può rendere complicato e oneroso l’accer-
tamento della stessa .
(14)
L’oggettivizzazione della responsabilità realizzata dalla Convenzione,
verso i terzi estranei, appare conforme alla graduale evoluzione di paradigma
che ha portato dal regime per colpa (o violazione del duty of care) proprio delle
(12) C. SALVI, Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente), in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano,
1988, pag. 1193.
(13) Si manifesta, per le collisioni con altri oggetti spaziali, l’inadeguatezza del regime convenzio-
nale a fronte del problema degli space debris, di cui è molto difficile accertare già la provenien-
za, per non parlare della culpa; più saggia sarebbe probabilmente la costituzione di un fondo
internazionale alimentato dai contributi degli Stati coinvolti in attività spaziali, in proporzio-
ne alla quota di uso dello spazio, per garantire l’automatico risarcimento di tali danni: M.
PEDRAZZI, Danni causati da attività spaziali e responsabilità internazionale, Milano, 1996, pag. 89;
sui detriti spaziali, v. anche I. H. P. DIEDERIKS VERSCHOOR, Una disamina delle attuali questioni
di responsabilità nello spazio, Padova, 1994, pag. 215; nonché, amplius, P. STUBBE, State
Accountability for Space Debris, Leiden, Boston, 2018. Cfr. UN Office for Outer Space Affairs, Space
Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 2010.
(14) V. T. MASSON-ZWAAN, M. HOFMANN, Introduction to Space Law, IV ed., Alphen aan den Rijn,
2019, pag. 28; cfr. L. J. SMITH, A KERREST, Future Perspectives, in S. HOBE, B. SCHMIDT TEDD,
K. U. SCHROGL, Cologne Commentary on Space Law, vol. II: Rescue Agreement, Liability Convention,
Registration Convention, Moon Agreement, Colonia, 2013, pag. 225: “If international liability - as
opposed to responsibility - is to remain an important tool within outer space activities, the acceptance of soft
law rules relating to state of the art requirements for activities in outer space may well become a necessity”.
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