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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI
grandi codificazioni europee (o della figura di common law della negligence) al mol-
tiplicarsi di segmenti di disciplina più consoni allo svolgimento di attività
rischiose , laddove tra soggetti coinvolti che abbiano tutti ugualmente accet-
(15)
tato i rischi derivanti dalle attività spaziali riaffiora la più tradizionale prospettiva
di una responsabilità colposa, malgrado le difficoltà probatorie che possono
presentarsi. Qualora poi un infortunio tra oggetti spaziali di due Stati di lancio
cagioni un danno a uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto la sua
giurisdizione, i due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato
terzo, nei seguenti limiti:
➣ se il danno è stato inferto allo Stato terzo sulla superficie terrestre o a
un aeromobile in volo, la loro responsabilità verso lo Stato terzo è assoluta;
➣ se il danno è stato inferto a un oggetto spaziale dello Stato terzo, o a
persone o beni a bordo di un tale oggetto spaziale, altrove che sulla superficie
terrestre, la loro responsabilità verso lo Stato terzo richiede invece la colpa di
uno di essi o di persone di cui l’uno o l’altro di essi deve rispondere.
Lo Stato terzo può ottenere il pieno e intero risarcimento da ciascuno
degli Stati solidalmente responsabili, laddove tra questi ultimi la ripartizione del-
l’onere risarcitorio è nella misura in cui erano in colpa (nell’impossibilità di sta-
bilire tale misura, la ripartizione è in parti uguali).
Quando due o più Stati effettuano un lancio in comune, essi sono solidal-
mente responsabili di ogni danno risultante; uno Stato i cui territori o impianti
servano al lancio è reputato come partecipante a un lancio comune. Ferma restan-
do la prerogativa dello Stato danneggiato di ottenere l’integralità del reintegro da
ciascuno degli Stati partecipanti al lancio comune, tra questi ultimi sono possibili
azioni di regresso, potendo essi, come solitamente accade, concludere accordi di
ripartizione dell’onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale. Le regole
della Convenzione non si applicano per un danno inferto da un oggetto spaziale
di uno Stato di lancio ai cittadini di questo stesso Stato - conformemente al prin-
cipio tradizionale del diritto internazionale per cui esso normalmente non inter-
viene nei rapporti tra uno Stato e i suoi cittadini - e ai cittadini stranieri mentre
partecipano alle operazioni del detto oggetto spaziale, a contare dal momento del
lancio o in una fase ulteriore qualsiasi sino alla sua ricaduta, o mentre si trovano
nella prossimità immediata di una zona destinata a servire al lancio o al ricupero,
in seguito a un invito del detto Stato di lancio (volenti non fit iniuria) .
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(15) Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova resposnabilità civile, III ed., Milano, 2006, pagg. 275 ss.
(16) Cfr. in proposito B. A. HURWITZ, State Liability for Outer Space Activities in Accordance with the
1972 Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects, Dordrecht, 1992,
pagg. 44 ss.; B. CHENG, The 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space
Objects, in B. CHENG, Studies in International Space Law, Oxford, 1997, pag. 308.
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