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                  LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI



                  grandi codificazioni europee (o della figura di common law della negligence) al mol-
                  tiplicarsi  di  segmenti  di  disciplina  più  consoni  allo  svolgimento  di  attività
                  rischiose , laddove tra soggetti coinvolti che abbiano tutti ugualmente accet-
                           (15)
                  tato i rischi derivanti dalle attività spaziali riaffiora la più tradizionale prospettiva
                  di una responsabilità colposa, malgrado le difficoltà probatorie che possono
                  presentarsi. Qualora poi un infortunio tra oggetti spaziali di due Stati di lancio
                  cagioni un danno a uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto la sua
                  giurisdizione, i due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato
                  terzo, nei seguenti limiti:
                       ➣ se il danno è stato inferto allo Stato terzo sulla superficie terrestre o a
                  un aeromobile in volo, la loro responsabilità verso lo Stato terzo è assoluta;
                       ➣ se il danno è stato inferto a un oggetto spaziale dello Stato terzo, o a
                  persone o beni a bordo di un tale oggetto spaziale, altrove che sulla superficie
                  terrestre, la loro responsabilità verso lo Stato terzo richiede invece la colpa di
                  uno di essi o di persone di cui l’uno o l’altro di essi deve rispondere.
                       Lo Stato terzo può ottenere il pieno e intero risarcimento da ciascuno
                  degli Stati solidalmente responsabili, laddove tra questi ultimi la ripartizione del-
                  l’onere risarcitorio è nella misura in cui erano in colpa (nell’impossibilità di sta-
                  bilire tale misura, la ripartizione è in parti uguali).
                       Quando due o più Stati effettuano un lancio in comune, essi sono solidal-
                  mente responsabili di ogni danno risultante; uno Stato i cui territori o impianti
                  servano al lancio è reputato come partecipante a un lancio comune. Ferma restan-
                  do la prerogativa dello Stato danneggiato di ottenere l’integralità del reintegro da
                  ciascuno degli Stati partecipanti al lancio comune, tra questi ultimi sono possibili
                  azioni di regresso, potendo essi, come solitamente accade, concludere accordi di
                  ripartizione dell’onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale. Le regole
                  della Convenzione non si applicano per un danno inferto da un oggetto spaziale
                  di uno Stato di lancio ai cittadini di questo stesso Stato - conformemente al prin-
                  cipio tradizionale del diritto internazionale per cui esso normalmente non inter-
                  viene nei rapporti tra uno Stato e i suoi cittadini - e ai cittadini stranieri mentre
                  partecipano alle operazioni del detto oggetto spaziale, a contare dal momento del
                  lancio o in una fase ulteriore qualsiasi sino alla sua ricaduta, o mentre si trovano
                  nella prossimità immediata di una zona destinata a servire al lancio o al ricupero,
                  in seguito a un invito del detto Stato di lancio (volenti non fit iniuria) .
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                  (15)  Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova resposnabilità civile, III ed., Milano, 2006, pagg. 275 ss.
                  (16)  Cfr. in proposito B. A. HURWITZ, State Liability for Outer Space Activities in Accordance with the
                       1972 Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects, Dordrecht, 1992,
                       pagg. 44 ss.; B. CHENG, The 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space
                       Objects, in B. CHENG, Studies in International Space Law, Oxford, 1997, pag. 308.
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