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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
In ogni caso, esso è soprattutto riaffermato e precisato nel suo concreto
dispiegarsi dalla Convenzione specificamente dedicata alla responsabilità (liability,
come nelle previsioni dell’articolo 7 del Trattato del 1967) internazionale per i
danni causati dagli oggetti spaziali, del 1972, ratificata da un grande numero di
Stati (tra cui l’Italia), ivi comprese le principali potenze spaziali.
2. Segue: in dettaglio, la Convenzione del 1972 sulla responsabilità inter-
nazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali
2.1. Principi sostanziali sul risarcimento del danno
La Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati dagli
oggetti spaziali è fondata sul presupposto che, malgrado l’adozione delle dovute
precauzioni da parte degli Stati nel lanciare oggetti spaziali, questi possano tutta-
via provocare dei danni. Nell’intento di rafforzare la pacifica cooperazione inter-
nazionale in ambito spaziale, si riconosce allora la necessità di mettere a punto
norme sostanziali e procedurali internazionali efficienti, nonché di assicurare il
versamento tempestivo di un’indennità totale ed equa alle vittime. Tra i due poli
stilistici (nella tradizione occidentale) di common law e di civil law nella redazione di
atti normativi, prevale il secondo, affidando la determinazione dell’an e del quantum
del danno a clausole generali esprimenti principi di ampia portata.
L’articolo 1, con funzione definitoria, include nella nozione di “lancio”
anche ogni tentativo di lancio e nella nozione di “oggetto spaziale” (per identi-
ficare il quale può anche giovare un’interpretazione combinata con la
Convenzione sulla registrazione) pure gli elementi costitutivi di un tale oggetto,
il suo vettore e gli stadi di quest’ultimo; per “Stato di lancio” si intende non
(7)
solo quello che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale, ma
anche (senza distinguere tra entità governative e non governative) quello il cui
(7) La maggior parte dei riferimenti agli Stati (non per esempio le norme relative a firme, ratifi-
che, emendamenti, ecc.) si applicano a ogni ente internazionale che svolga attività spaziali,
qualora tale ente (come ha fatto per esempio l’Agenzia Spaziale Europea) dichiari di accettare
i diritti e gli obblighi convenzionali e qualora la maggioranza degli Stati membri dell’ente
siano partecipi della Convenzione del 1972 e del Trattato sullo spazio extraatmosferico. Se
un ente internazionale è responsabile di un danno, esso, e quei suoi membri che sono parte-
cipi della Convenzione, divengono solidalmente responsabili; rimane tuttavia inteso che:
a) ogni domanda di risarcimento per questo danno dev’essere presentata in primo luogo
all’ente stesso;
b) solo nel caso in cui l’ente non abbia versato, entro il termine di sei mesi, la somma con-
venuta o stabilita a titolo di riparazione del danno, lo Stato attore può invocare la responsa-
bilità dei membri partecipi della Convenzione in discorso. Ogni domanda di risarcimento per
il danno subito da un ente che abbia fatto la suddetta dichiarazione va presentata da un mem-
bro dell’ente che sia partecipe della Convenzione.
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