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                                    OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                    In generale, le regole convenzionali non riguardano che la responsabilità di
               uno o più Stati verso uno o più Stati. Restano pertanto fuori dalla sua sfera di
               disciplina, rimesse alla varietà delle legislazioni nazionali, in particolare due pro-
               blematiche fondamentali per la ricostruzione delle conseguenze giuridiche del
               danno verificatosi nel quadro di un lancio e delle operazioni spaziali conseguenti:
                    ➣ da una parte, il ristoro della persona fisica o giuridica effettivamente
               danneggiata, deceduta o ferita o proprietaria di beni danneggiati nello spazio -
               si tratta una problematica la cui certa e chiara regolamentazione appare della
               massima importanza agli occhi di ogni privato che partecipi al business dei lanci
               spaziali - o sulla superficie terrestre, a tutela di cui gli Stati individuati secondo
               un ordine di priorità hanno, da un punto di vista di diritto internazionale, la
               facoltà ma non l’obbligo di attivarsi, sicché la speranza risarcitoria del privato è
               rimessa all’evento incerto di tale scelta (politica);
                    ➣ dall’altra parte, la possibilità dello Stato che ha ristorato uno Stato terzo
               di rivalersi del tutto o in parte su una persona fisica o giuridica che ha cagionato
               il danno o a cui lo stesso è comunque eventualmente attribuibile sulla base di
               criteri di responsabilità oggettiva.
                    In ogni caso, una volta che uno Stato abbia percepito un risarcimento,
               ritiene la dottrina internazionalistica che esso abbia l’obbligo “di versarla al sog-
               getto leso, per conto del quale il risarcimento è richiesto. Ciò discende dall’arti-
               colo 7 e, più in generale, dall’insieme della convenzione, che altrimenti viene
               privata di senso” .
                                (17)
                    Per  l’Italia,  tale  obbligo,  implicito  nella  Convenzione  internazionale,  si
               svolge secondo le modalità dettagliatamente previste dalla legge n. 23 del 25
               gennaio 1983 , di attuazione della Convenzione sulla responsabilità interna-
                             (18)
               zionale per i danni causati da oggetti spaziali .
                                                           (19)

               2.2. La procedura per ottenere il risarcimento dello Stato danneggiato e la quantificazione del ristoro
                    Una particolare attenzione è anche dedicata, in questo Trattato internazio-
               nale, alle norme procedurali per ottenere il risarcimento da parte dello Stato
               danneggiato, agli articoli 8 e seguenti. Vi si stabilisce che lo Stato che subisce un
               danno o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno può presentare
               (di regola, per via diplomatica) a uno Stato di lancio domanda di riparazione.

               (17)  M. PEDRAZZI, Danni causati da attività spaziali e responsabilità internazionale, Milano, 1996, pag. 195.
               (18)  Già  in  precedenza  si  era  dato  luogo  ad  autorizzazione  alla  ratifica  e  all’esecuzione  della
                    Convenzione con la legge n. 426 del 5 maggio 1976.
               (19)  Su cui si veda S. DE BELLIS, Le norme italiane di attuazione della Convenzione sulla responsabilità per
                    i danni causati da oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, in Rivista di diritto internazionale, 1984,
                    pagg. 794 ss.
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