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                  LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI



                       Solo se lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche hanno la nazionalità
                  non ha presentato la stessa, un altro Stato può presentarla per il danno subito
                  sul proprio territorio da una persona fisica o giuridica straniera. Ancora, qualora
                  non proceda a presentarla neanche questo Stato, allora può farlo un altro Stato,
                  in ragione del danno inferto a suoi residenti permanenti. Ci si distacca così dal
                  principio generale di diritto internazionale che tende a limitare la legittimazione
                  attiva all’azione al solo Stato di nazionalità dei danneggiati .
                                                                           (20)
                       Una serie di soggetti è dunque abilitata alla presentazione della domanda,
                  nell’ordine di sussidiarietà precisamente definito; la domanda è facoltativa e, in
                  pratica, vi si darà luogo in caso di fallimento di una rapida soluzione attraverso
                  la via di un negoziato diplomatico.
                       Il termine di presentazione è di un anno dalla data in cui il danno è insorto
                  ovvero dall’identificazione dello Stato di lancio responsabile, ma se uno Stato
                  ignora il danno prodotto, o non identifica lo Stato di lancio responsabile, la sua
                  domanda è ricevibile entro l’anno successivo alla data nella quale esso ne viene
                  a conoscenza; tuttavia il termine non può in nessun caso superare un anno dalla
                  data nella quale lo Stato, se avesse agito con dovuta diligenza, avrebbe ragione-
                  volmente potuto averne conoscenza.
                       Queste regole si applicano pure se l’entità del danno non è esattamente
                  nota: in tal caso lo Stato attore ha comunque facoltà di riadeguare la propria
                  domanda e di presentare documenti aggiuntivi anche una volta trascorso il ter-
                  mine precisato, sino allo spirare del termine di un anno dal momento in cui l’en-
                  tità del danno è esattamente conosciuta.
                       Si specifica, discostandosi ancora una volta dalla regola generale di diritto
                  internazionale, che la presentazione di una domanda di riparazione allo Stato di
                  lancio, in virtù della Convenzione, non presuppone l’esaurimento dei mezzi di
                  ricorso interni aperti allo Stato attore o alle persone fisiche o giuridiche di cui
                  esso rappresenta gli interessi.
                       Il Trattato non preclude a uno Stato, o a una persona fisica o giuridica da
                  questo rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o le agenzie o i tribunali
                  amministrativi  di  uno  Stato  di  lancio,  magari  per  ottenere  il  risarcimento  di
                  danni  anche  meno  diretti  di  quelli  che  l’accordo  protegge  con  certezza,  ma
                  esclude la possibilità di cumulare per uno stesso danno una domanda presentata
                  secondo le regole della Convenzione stessa con una domanda risarcitoria di
                  fronte agli organi giurisdizionali o amministrativi dello Stato di lancio o regolata
                  da un altro accordo internazionale che vincola i Paesi coinvolti.


                  (20)  B. CHENG, The 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, in B.
                       CHENG, Studies in International Space Law, Oxford, 1997, pagg. 306-307.
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