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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI
Solo se lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche hanno la nazionalità
non ha presentato la stessa, un altro Stato può presentarla per il danno subito
sul proprio territorio da una persona fisica o giuridica straniera. Ancora, qualora
non proceda a presentarla neanche questo Stato, allora può farlo un altro Stato,
in ragione del danno inferto a suoi residenti permanenti. Ci si distacca così dal
principio generale di diritto internazionale che tende a limitare la legittimazione
attiva all’azione al solo Stato di nazionalità dei danneggiati .
(20)
Una serie di soggetti è dunque abilitata alla presentazione della domanda,
nell’ordine di sussidiarietà precisamente definito; la domanda è facoltativa e, in
pratica, vi si darà luogo in caso di fallimento di una rapida soluzione attraverso
la via di un negoziato diplomatico.
Il termine di presentazione è di un anno dalla data in cui il danno è insorto
ovvero dall’identificazione dello Stato di lancio responsabile, ma se uno Stato
ignora il danno prodotto, o non identifica lo Stato di lancio responsabile, la sua
domanda è ricevibile entro l’anno successivo alla data nella quale esso ne viene
a conoscenza; tuttavia il termine non può in nessun caso superare un anno dalla
data nella quale lo Stato, se avesse agito con dovuta diligenza, avrebbe ragione-
volmente potuto averne conoscenza.
Queste regole si applicano pure se l’entità del danno non è esattamente
nota: in tal caso lo Stato attore ha comunque facoltà di riadeguare la propria
domanda e di presentare documenti aggiuntivi anche una volta trascorso il ter-
mine precisato, sino allo spirare del termine di un anno dal momento in cui l’en-
tità del danno è esattamente conosciuta.
Si specifica, discostandosi ancora una volta dalla regola generale di diritto
internazionale, che la presentazione di una domanda di riparazione allo Stato di
lancio, in virtù della Convenzione, non presuppone l’esaurimento dei mezzi di
ricorso interni aperti allo Stato attore o alle persone fisiche o giuridiche di cui
esso rappresenta gli interessi.
Il Trattato non preclude a uno Stato, o a una persona fisica o giuridica da
questo rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o le agenzie o i tribunali
amministrativi di uno Stato di lancio, magari per ottenere il risarcimento di
danni anche meno diretti di quelli che l’accordo protegge con certezza, ma
esclude la possibilità di cumulare per uno stesso danno una domanda presentata
secondo le regole della Convenzione stessa con una domanda risarcitoria di
fronte agli organi giurisdizionali o amministrativi dello Stato di lancio o regolata
da un altro accordo internazionale che vincola i Paesi coinvolti.
(20) B. CHENG, The 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, in B.
CHENG, Studies in International Space Law, Oxford, 1997, pagg. 306-307.
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