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                                    OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                    L’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato deve consiste-
               re in una azione che porta l’agente a poter esercitare un autonomo potere di signo-
               ria  sulla  cosa  ritrovata.  In  questo  senso,  pur  potendo  riconoscere  una  certa
               somiglianza  con  la  previsione  normativa  del  reato  di  furto,  da  quello  se  ne
               discosta  palesemente  poiché,  per  l’ipotesi  prevista  dall’art.  624,  il  potere  di
               signoria - inteso quale piena autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva
               da parte dell’agente - si acquisisce solo con la fuoriuscita dell’oggetto dalla sfera
               di vigilanza e controllo dell’offeso .
                                                (26)
                    L’impossibilità - in termini generali - di ritenere esistente un’area nel terri-
               torio nazionale esclusa o lontana dal potere di vigilanza e controllo dello Stato,
               ha reso dunque necessaria, a pena di inapplicabilità della norma, l’elaborazione
               di una fattispecie di reato autonoma ed indipendente dall’ipotesi di furto comu-
               ne. Nel reato previsto e punito dall’art. 176 del Codice dei beni culturali, dun-
               que,  la  soglia  di  consumazione  del  reato  arretra  fino  al  momento  del  mero
               impossessamento del bene conseguente all’emersione dal sottosuolo o dal fon-
               dale marino.
                    La materiale apprensione del bene, che comporta anche solo un minimo
               allontanamento  dal  luogo  di  provenienza,  può  ritenersi  compatibile  -  come
               peraltro spesso ricorre nella pratica - con l’accantonamento ed occultamento
               del materiale in località prossima al ritrovamento se non ne viene comunicato
               tempestivamente il ritrovamento e l’intenzione è quella di volerla recuperare in
               un momento successivo.

               2) Il dolo
                    Non essendo richiesta, differentemente dalla ipotesi comune di furto, la
               sussistenza di un dolo specifico, la contestazione della fattispecie di reato di
               impossessamento illecito di beni culturali si può ben limitare alla mera cono-
               scenza della culturalità del bene e della volontà di volersene impossessare. La
               consapevolezza  della  culturalità  del  reperto  scavato  o  rinvenuto  non  deve
               avere riguardo alla sua precisa identificazione o connotazione storico-artistica,
               bensì deve solo giungere alla mera comprensione del suo generico valore cul-
               turale.

               (26)  Per un approfondimento su questo tema si veda la pronuncia delle Sezioni Unite della supre-
                    ma Corte di cassazione che, per comporre un contrasto giurisprudenziale inerente alla cor-
                    retta qualificazione del tentativo nei reati contro il patrimonio giungono alla affermazione di
                    un principio definitivo. «La soluzione si colloca in linea di continuità col dictum della sentenza Sezioni
                    Unite, n. 34952 del 19 aprile 2012, Reina, Rv. 253153. Nel risolvere positivamente la questione della
                    configurabilità del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materiale sottrazione del bene all’im-
                    possessamento del quale l’azione delittuosa era finalizzata, la citata sentenza ha argomentato, proprio con
                    espresso riferimento al furto: “finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore” e “questi
                    è ancora in grado di recuperala” tanto fa “degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo”».
                    Cass. pen., Sezione Unite, 16 dicembre 2014, n. 52117.
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