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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
L’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato deve consiste-
re in una azione che porta l’agente a poter esercitare un autonomo potere di signo-
ria sulla cosa ritrovata. In questo senso, pur potendo riconoscere una certa
somiglianza con la previsione normativa del reato di furto, da quello se ne
discosta palesemente poiché, per l’ipotesi prevista dall’art. 624, il potere di
signoria - inteso quale piena autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva
da parte dell’agente - si acquisisce solo con la fuoriuscita dell’oggetto dalla sfera
di vigilanza e controllo dell’offeso .
(26)
L’impossibilità - in termini generali - di ritenere esistente un’area nel terri-
torio nazionale esclusa o lontana dal potere di vigilanza e controllo dello Stato,
ha reso dunque necessaria, a pena di inapplicabilità della norma, l’elaborazione
di una fattispecie di reato autonoma ed indipendente dall’ipotesi di furto comu-
ne. Nel reato previsto e punito dall’art. 176 del Codice dei beni culturali, dun-
que, la soglia di consumazione del reato arretra fino al momento del mero
impossessamento del bene conseguente all’emersione dal sottosuolo o dal fon-
dale marino.
La materiale apprensione del bene, che comporta anche solo un minimo
allontanamento dal luogo di provenienza, può ritenersi compatibile - come
peraltro spesso ricorre nella pratica - con l’accantonamento ed occultamento
del materiale in località prossima al ritrovamento se non ne viene comunicato
tempestivamente il ritrovamento e l’intenzione è quella di volerla recuperare in
un momento successivo.
2) Il dolo
Non essendo richiesta, differentemente dalla ipotesi comune di furto, la
sussistenza di un dolo specifico, la contestazione della fattispecie di reato di
impossessamento illecito di beni culturali si può ben limitare alla mera cono-
scenza della culturalità del bene e della volontà di volersene impossessare. La
consapevolezza della culturalità del reperto scavato o rinvenuto non deve
avere riguardo alla sua precisa identificazione o connotazione storico-artistica,
bensì deve solo giungere alla mera comprensione del suo generico valore cul-
turale.
(26) Per un approfondimento su questo tema si veda la pronuncia delle Sezioni Unite della supre-
ma Corte di cassazione che, per comporre un contrasto giurisprudenziale inerente alla cor-
retta qualificazione del tentativo nei reati contro il patrimonio giungono alla affermazione di
un principio definitivo. «La soluzione si colloca in linea di continuità col dictum della sentenza Sezioni
Unite, n. 34952 del 19 aprile 2012, Reina, Rv. 253153. Nel risolvere positivamente la questione della
configurabilità del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materiale sottrazione del bene all’im-
possessamento del quale l’azione delittuosa era finalizzata, la citata sentenza ha argomentato, proprio con
espresso riferimento al furto: “finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore” e “questi
è ancora in grado di recuperala” tanto fa “degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo”».
Cass. pen., Sezione Unite, 16 dicembre 2014, n. 52117.
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