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                                    OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                    Il legislatore limita questa ipotesi di impossessamento illecito di beni cul-
               turali ai soli casi in cui le opere di demolizione degli immobili siano eseguite per
               conto di enti pubblici. Tale espressa limitazione conduce alla conclusione che
               l’appropriazione di un bene culturale scoperto tra i materiali di risulta di demo-
               lizioni diverse dalla precedente non integra l’ipotesi di reato, né opera il mecca-
               nismo di acquisizione a titolo originario della proprietà statale. Il rinvenimento
               di un bene culturale, dunque, rinvenuto a seguito di una operazione di demoli-
               zione o ristrutturazione a titolo privato di un immobile di proprietà, ne consen-
               tirà la proprietà a titolo originario da parte del privato.
                    Permane per lo scopritore l’obbligo di comunicare il rinvenimento alla
               Soprintendenza entro ventiquattr’ore.
                    Esemplificando, se l’immobile sottoposto a lavoro è di proprietà pubblica
               il problema si riconduce alla casistica generale già analizzata in precedenza non
               essendoci  problema  sull’attribuzione  pubblica  del  bene:  alla  comunicazione
               alla Soprintendenza seguirà quindi una verifica con valore certificativo e non
               costitutivo dell’interesse artistico e storico del bene rinvenuto.
                    Se,  invece,  l’immobile  è  di  proprietà  privata,  alla  comunicazione  alla
               Soprintendenza seguirà l’accertamento e l’eventuale avvio di un procedimento
               amministrativo  volto  alla  dichiarazione  di  interesse  storico  particolarmente
               importante del bene e gli eventuali vincoli per il proprietario. Si deve trattare
               di  un  interesse  particolarmente  importante  poiché  l’art.  91,  comma  2,  del
               Codice dei beni precisa che le cose di cui si tratta abbiano l’interesse di cui al
               precedente art. 10, comma 3, lett. a) .
                                                   (30)
                    La  maggiore  gravità  della  sanzione  prevista  per  la  condotta  di  cui  al
               secondo comma - commissione del fatto da parte di concessionario di ricerca -
               deriva dal disvalore aggiuntivo della violazione degli obblighi propri del con-
               cessionario e dallo sfruttamento di circostanze che agevolano la commissione
               del reato.

               d. Il rapporto con altri reati

               1) L’impossessamento e la ricerca illecita
                    Il concorso del reato di impossessamento illecito di beni culturali appar-
               tenenti allo Stato (art. 176 Codice dei beni) con quello di violazioni in materia
               di ricerche archeologiche (art. 175 Codice dei beni) è sicuramente possibile. Le
               condotte sono diverse e parimenti lo sono gli interessi tutelati.

               (30)  Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13: a) le
                    cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantro-
                    pologico  particolarmente  importante,  appartenenti  a  soggetti  diversi  da  quelli  indicati  al
                    comma 1.
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