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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Il legislatore limita questa ipotesi di impossessamento illecito di beni cul-
turali ai soli casi in cui le opere di demolizione degli immobili siano eseguite per
conto di enti pubblici. Tale espressa limitazione conduce alla conclusione che
l’appropriazione di un bene culturale scoperto tra i materiali di risulta di demo-
lizioni diverse dalla precedente non integra l’ipotesi di reato, né opera il mecca-
nismo di acquisizione a titolo originario della proprietà statale. Il rinvenimento
di un bene culturale, dunque, rinvenuto a seguito di una operazione di demoli-
zione o ristrutturazione a titolo privato di un immobile di proprietà, ne consen-
tirà la proprietà a titolo originario da parte del privato.
Permane per lo scopritore l’obbligo di comunicare il rinvenimento alla
Soprintendenza entro ventiquattr’ore.
Esemplificando, se l’immobile sottoposto a lavoro è di proprietà pubblica
il problema si riconduce alla casistica generale già analizzata in precedenza non
essendoci problema sull’attribuzione pubblica del bene: alla comunicazione
alla Soprintendenza seguirà quindi una verifica con valore certificativo e non
costitutivo dell’interesse artistico e storico del bene rinvenuto.
Se, invece, l’immobile è di proprietà privata, alla comunicazione alla
Soprintendenza seguirà l’accertamento e l’eventuale avvio di un procedimento
amministrativo volto alla dichiarazione di interesse storico particolarmente
importante del bene e gli eventuali vincoli per il proprietario. Si deve trattare
di un interesse particolarmente importante poiché l’art. 91, comma 2, del
Codice dei beni precisa che le cose di cui si tratta abbiano l’interesse di cui al
precedente art. 10, comma 3, lett. a) .
(30)
La maggiore gravità della sanzione prevista per la condotta di cui al
secondo comma - commissione del fatto da parte di concessionario di ricerca -
deriva dal disvalore aggiuntivo della violazione degli obblighi propri del con-
cessionario e dallo sfruttamento di circostanze che agevolano la commissione
del reato.
d. Il rapporto con altri reati
1) L’impossessamento e la ricerca illecita
Il concorso del reato di impossessamento illecito di beni culturali appar-
tenenti allo Stato (art. 176 Codice dei beni) con quello di violazioni in materia
di ricerche archeologiche (art. 175 Codice dei beni) è sicuramente possibile. Le
condotte sono diverse e parimenti lo sono gli interessi tutelati.
(30) Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13: a) le
cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantro-
pologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1.
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