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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
il giudice della ricettazione affermarne l’esistenza attraverso la cosiddetta prova
logica . Non è pertanto necessario che per aversi il reato di ricettazione il reato
(32)
presupposto sia stato accertato.
Nondimeno, non è necessario che l’indagato abbia la piena coscienza che
il bene che sta ricevendo provenga dalla commissione di un reato specifico. È
sufficiente che la consapevolezza poteva desumerla da prove indirette «tali da
ingenerare in qualunque individuo di media levatura intellettuale la certezza
della provenienza illecita del bene ricevuto» .
(33)
Deve ovviamente trattarsi di una certezza e non già di un generico sospet-
to, ma tale concreta possibilità può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la
loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione di
malafede .
(34)
Nel caso del possesso di beni archeologici, la prova della certezza della
provenienza illecita è sicuramente più agevole giacché si tratta di oggetti che,
per le considerazioni che abbiamo visto, appartengono allo Stato e la loro cir-
colazione commerciale è vietata in via assoluta.
Ancor più attenzione, nell’ambito della tutela dei beni culturale meritano
le osservazioni che la suprema Corte ha elaborato in tema di qualificazione del
profitto nella ricettazione.
(35)
Sotto questo profilo, è principio oramai indiscusso in giurisprudenza quel-
lo secondo il quale il profitto possa avere anche natura non patrimoniale, poten-
do consistere in qualsiasi utilità, persino di ordine morale.
Con una esemplificazione di massima, la suprema Corte ha dunque rite-
nuto sussistente il profitto nell’interesse i giovani militanti antisraeliani a dete-
nere una camicia militare dell’esercito israeliano recante iscrizioni in caratteri
ebraici, provento di rapina , ovvero quello derivante dal vantaggio generica-
(36)
(32) Questo orientamento giurisprudenziale, da sempre uniformemente accolto in tema di ricet-
tazione (tra plurime Cass. pen. Sez. Seconda, 12 novembre 1977, n. 1523), si sta ora conso-
lidando in tema di riciclaggio (Cass. pen., Sez. Quinta, n. 36940/2008) in merito al quale, la
S.C. così si esprime: «ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l’accertamento giu-
diziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia
raggiunta la prova logica della provenienza illecita dell’utilità oggetto delle operazioni compiute».
(33) Cass. pen., Sez. Seconda, 22 dicembre 2017, n. 113.
(34) Cass. pen., Sez. Feriale, 25 settembre 2018, n. 41448.
(35) Nel Codice penale, questo termine sta ad indicare qualsiasi vantaggio, anche non patrimo-
niale, traibile dal reato: non va confuso con il prodotto del reato o con il movente che, secon-
do la giurisprudenza, è solo un mezzo per accertare il dolo. Il movente, infatti, è la causa psi-
chica della condotta umana e costituisce lo stimolo che induce l’individuo ad agire.
(36) Cass. pen., Sez. Seconda, n. 44378 nella quale il Collegio afferma che: «Il profitto del reato di
ricettazione è costituito dal valore economico conseguente al possesso della maglietta, ma anche dal suo valore
non patrimoniale costituito, come evidenziato dal Tribunale, dalla disponibilità della camicia che assume
valore simbolico in quanto rappresentativa di Israele, ritenuto da Militia uno stato di assassini. Questa
Corte, peraltro, ha già ritenuto che il profitto del delitto di ricettazione possa essere anche non patrimoniale».
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