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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
Infine, la suprema Corte ha concluso stabilendo che «si palesa inoltre incon-
ferente quale argomento addotto a sostegno delle difficoltà di classificazione delle predette
monete di epoca romana, il fatto che nel corso delle indagini preliminari sia stato chiesto il
giudizio di un esperto, in quanto la consulenza tecnica costituisce, in ogni caso, nelle indagini
relative a reati che abbiano ad oggetto beni di interesse artistico, storico, archeologico o etno-
antropologico uno strumento indispensabile per l’accertamento della configurabilità del fatto.
Non sussiste, pertanto, la denunciata contraddittorietà o carenza della motivazione della sen-
tenza in punto di accertamento della consapevolezza da parte dell’imputato del valore archeo-
logico delle monete di epoca romana di cui alla contestazione».
3) Il tentativo
Dal momento del ritrovamento sorge il dominio da parte dello Stato sul
bene e tutte le condotte unicamente finalizzate a ottenerne la materiale dispo-
nibilità costituiscono tentativo. Si pensi all’ipotesi in cui, al termine di una mira-
ta ricerca con metal detector, l’agente abbia individuato la presenza di alcune
monete d’argento nel sottosuolo. Egli procede ad un primo saggio del terreno
con gli strumenti di perforazione ed individua l’abside di una necropoli: non si
tratta di un rinvenimento fortuito ma della favorevole conclusione di una ricer-
ca clandestina. Attraverso il foro praticato in superficie, l’agente scorge la pre-
senza di un ripostiglio ove possono essere custodite alcune monete: tutte le atti-
vità dirette in modo non equivoco a raggiungere le monete e a prelevarle costi-
tuiranno il tentativo della consumazione del reato di impossessamento che si
consumerà nel momento in cui, raggiunte le monete, le porterà in superficie.
Non possono invece considerarsi tentativo, sebbene inequivoche e dirette, le
attività di ricerca prodromiche all’impossessamento. Le ricerche finalizzate al ritro-
vamento di oggetti archeologici non costituiscono tentativo del delitto in esame,
poiché integrano invece la contravvenzione del precedente art. 175 del Codice dei
beni che punisce specificamente l’abusiva effettuazione di ricerche archeologiche
o, in genere, di opere aventi come scopo il ritrovamento di beni culturali .
(29)
c. L’ipotesi di impossessamento dei materiali provenienti da abbattimento
La scoperta fortuita di beni culturali può derivare non solo da escavazione del
suolo o del fondale marino ma anche dalla demolizione di parti di immobili antichi
che riveli l’esistenza di strutture, beni e decorazioni di epoche precedenti. L’elemento
comune rispetto all’ipotesi precedente è comunque il rinvenimento occasionale di
beni culturali dei quali si ignorava la esistenza. Sebbene articolata, la disciplina, deri-
vante dal combinato disposto degli articoli precedenti, è sostanzialmente chiara.
(29) Vedi, nella seconda parte di questa trattazione il paragrafo relativo alle “Violazioni in materia
di ricerche archeologiche”.
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