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                      ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI



                  L’ambito di applicazione del precetto penale, derivante dal combinato disposto
                  delle norme richiamate, è espressamente quello del rinvenimento dei beni cul-
                  turali nel sottosuolo, nei fondali marini o a seguito di abbattimento di un immo-
                  bile eseguito per conto dello Stato o di altri enti territoriali o pubblici.
                       La necessità di introdurre una fattispecie di reato autonoma per l’impos-
                  sessamento dei beni di interesse storico, artistico o archeologico a seguito di
                  rinvenimento da scavo o ricerca  rispondeva alla necessità di differenziarla
                                                  (24)
                  dalla condotta tipica del furto per le profonde ed insuperabili differenze di con-
                  tenuto tanto nella determinazione della condotta punibile quanto nell’elemento
                  psicologico del reato.

                  1) La condotta dell’impossessamento
                       Il  presupposto  della  condotta  di  “impossessamento”  è  il  ritrovamento
                  della cosa in seguito a ricerche date in concessione (art. 89 del Codice) o a sco-
                  perte fortuite (art. 90 del Codice) ovvero a ricerche illecite (art. 175 del Codice).
                       Difformemente da quanto previsto per l’ipotesi di furto, non è richiesta
                  - per il perfezionamento dell’elemento oggettivo del reato - la sottrazione della
                  cosa a chi la detiene, concetto che evidentemente mal si concilia con il conte-
                  sto  archeologico  di  applicazione:  la  condotta  prevista  dal  legislatore  penale
                  speciale consiste nella materiale apprensione del bene dal sottosuolo o dai fon-
                  dali marini del territorio nazionale e integra de facto la sottrazione del bene
                  dalla proprietà dello Stato. Ogni altra condotta di impossessamento di beni
                  culturali, diversa dall’ipotesi di prelevamento dal sottosuolo o dai fondali marini
                  (o dai materiali di risulta derivanti dall’abbattimento degli immobili solo quando
                  la demolizione sia operata per conto dello Stato o di altro ente pubblico) inte-
                  grerà gli estremi delle più comuni previsioni penali volte alla tutela del patri-
                  monio .
                         (25)
                  (24)  L’iniziale formulazione del reato di “furto delle cose d’antichità e d’arte” della legge 1° giu-
                       gno 1939, n. 1089 prevedeva un richiamo esplicito alla fattispecie del furto creando notevoli
                       problemi di interpretazione poiché il richiamo comprendeva condotte estremamente diverse
                       tra di loro: «Chiunque si impossessa di cose d’antichità e d’arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito
                       a ricerche o opere in genere, è punito ai sensi dell’articolo 624 del Codice penale. 2) Quando il reato sia com-
                       messo da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono
                       applicabili  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  635  del  Codice  penale».  Il  rinvio  operato  dall’art.  67,
                       comma 1, alla punizione, ai sensi dell’art. 624 del c.p. consisteva - secondo l’interpretazione
                       chiarita dalla S.C. - in un rinvio quoad poenam, con la conseguente esclusione del sistema della
                       gravanti di cui all’art. 625 del c.p., essendo stato anche rilevato che l’unico elemento in comu-
                       ne con il delitto di furto fosse l’impossessamento.
                  (25)  In questo senso si veda M. A. CABIDDU, N. GRASSO, Diritto dei beni culturali e del paesaggio,
                       Milano, 2007 pag. 383: «Questa forma specifica di tutela penale è dunque riservata alla fase del ritrova-
                       mento: condotte appropriative successive alla materiale apprensione o al conseguimento della disponibilità del
                       bene culturale da parte del soggetto pubblici, rientreranno nelle ipotesi di furto comune o di altro reato comune
                       contro il patrimonio».
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