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                      ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI



                  appartenenti allo Stato” e non è dunque necessario che essi abbiano un interes-
                  se culturale qualificato, né che siano qualificati come tali nel provvedimento
                  amministrativo di cui all’art. 13 del medesimo Codice dei beni .
                                                                              (20)


                  4.  Il possesso di reperti archeologici
                       L’ordinamento  giuridico  italiano  non  prevede  un  obbligo  generale  di
                  denuncia del possesso dei beni culturali. Sussiste obbligo di denuncia per:
                       ➢ il ritrovamento fortuito (art. 90 del Codice dei beni);
                       ➢ il trasferimento della proprietà di un bene culturale notificato (artt. 55, 56,
                  59 e 173 del Codice dei beni) .
                                               (21)
                  (20)  Cass. pen., 11 novembre 2011, n. 41070, che, proprio dirimendo sull’obiezione del ricorrente
                       che adduceva a propria discolpa l’assenza della culturalità del bene in mancanza di una ante-
                       cedente pronuncia dell’Autorità che ne dichiarasse l’interesse culturale, così di esprime: «Va
                       ribadito, quindi, l’indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell’abrogato D.Lgs. 29 ottobre
                       1999, n. 490 (Cass., Sez. Terza, 200347922, Petroni, RV226870; Sez. Terza, 200145814, Cricelli,
                       RV 220742; Cass., Sez. Terza, 200142291, Licciardello, RV 220626) ed anche con riferimento al
                       D.Lgs. n. 42 del 2004 (Cass., Sez. Terza, n. 39109, del 2006, ric. Palombo), secondo cui per l’imposses-
                       samento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un
                       formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura
                       culturale dalle stesse caratteristiche dell’oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Non
                       occorre, pertanto, alcun provvedimento formale che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico delle cose
                       di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest’ultimo non dimostri di esserne legittimo proprie-
                       tario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indizianti, che gli stessi sono stati oggetto
                       di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l’accertamento dei requisiti culturali del bene».
                  (21)  Attenzione. Non manca un orientamento giurisprudenziale di senso opposto che, interpretan-
                       do con stretto rigore il tenore letterale del secondo comma dell’art. 2 del Codice dei beni,
                       ritiene che debbano essere considerati beni culturali non solo quelli espressamente previsti
                       dalla legge e quelli dichiarati tali bensì anche quelli che abbiano un loro intrinseco valore cul-
                       turale. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che individua la categoria dei beni cul-
                       turali reali. Tale è, ad esempio, il tenore l’orientamento della suprema Corte, Sez. Terza deli-
                       neato con sentenza 21400 del 8 giugno 2005 secondo la quale «il comma 2, dell’art. 2 del mede-
                       simo decreto legislativo (con definizione che riprende l’impianto già delineato nel D.Lgs. n. 490/1999) dispo-
                       ne testualmente che; “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presen-
                       tano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
                       dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. A giudizio di questo Collegio, il
                       riferimento alle “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
                       civiltà” costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove
                       disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale “dichia-
                       rato” (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello “reale” (beni
                       protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle
                       autorità competenti)». In base a questo assunto, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui
                       all’art. 173 del citato Codice dei beni, che punisce l’omessa presentazione della denuncia degli
                       atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, anche in relazione al
                       patrimonio culturale «reale». Per contro, vi è orientamento opposto - peraltro maggioritario -
                       che, non concordando sulla nozione realistica di bene culturale e inoltre sulla finalità della norma
                       ritiene che dalla stessa norma incriminatrice si ricavi che l’obbligo di comunicazione del tra-
                       sferimento di proprietà riguardi solo i beni privati già notificati. Per approfondimenti si veda
                       G. PIOLETTI, Considerazioni sull’obbligo della denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali
                       non notificati, in Cass. Pen., 2006.
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