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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
appartenenti allo Stato” e non è dunque necessario che essi abbiano un interes-
se culturale qualificato, né che siano qualificati come tali nel provvedimento
amministrativo di cui all’art. 13 del medesimo Codice dei beni .
(20)
4. Il possesso di reperti archeologici
L’ordinamento giuridico italiano non prevede un obbligo generale di
denuncia del possesso dei beni culturali. Sussiste obbligo di denuncia per:
➢ il ritrovamento fortuito (art. 90 del Codice dei beni);
➢ il trasferimento della proprietà di un bene culturale notificato (artt. 55, 56,
59 e 173 del Codice dei beni) .
(21)
(20) Cass. pen., 11 novembre 2011, n. 41070, che, proprio dirimendo sull’obiezione del ricorrente
che adduceva a propria discolpa l’assenza della culturalità del bene in mancanza di una ante-
cedente pronuncia dell’Autorità che ne dichiarasse l’interesse culturale, così di esprime: «Va
ribadito, quindi, l’indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell’abrogato D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490 (Cass., Sez. Terza, 200347922, Petroni, RV226870; Sez. Terza, 200145814, Cricelli,
RV 220742; Cass., Sez. Terza, 200142291, Licciardello, RV 220626) ed anche con riferimento al
D.Lgs. n. 42 del 2004 (Cass., Sez. Terza, n. 39109, del 2006, ric. Palombo), secondo cui per l’imposses-
samento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un
formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura
culturale dalle stesse caratteristiche dell’oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Non
occorre, pertanto, alcun provvedimento formale che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico delle cose
di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest’ultimo non dimostri di esserne legittimo proprie-
tario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indizianti, che gli stessi sono stati oggetto
di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l’accertamento dei requisiti culturali del bene».
(21) Attenzione. Non manca un orientamento giurisprudenziale di senso opposto che, interpretan-
do con stretto rigore il tenore letterale del secondo comma dell’art. 2 del Codice dei beni,
ritiene che debbano essere considerati beni culturali non solo quelli espressamente previsti
dalla legge e quelli dichiarati tali bensì anche quelli che abbiano un loro intrinseco valore cul-
turale. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che individua la categoria dei beni cul-
turali reali. Tale è, ad esempio, il tenore l’orientamento della suprema Corte, Sez. Terza deli-
neato con sentenza 21400 del 8 giugno 2005 secondo la quale «il comma 2, dell’art. 2 del mede-
simo decreto legislativo (con definizione che riprende l’impianto già delineato nel D.Lgs. n. 490/1999) dispo-
ne testualmente che; “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presen-
tano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. A giudizio di questo Collegio, il
riferimento alle “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
civiltà” costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove
disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale “dichia-
rato” (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello “reale” (beni
protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle
autorità competenti)». In base a questo assunto, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui
all’art. 173 del citato Codice dei beni, che punisce l’omessa presentazione della denuncia degli
atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, anche in relazione al
patrimonio culturale «reale». Per contro, vi è orientamento opposto - peraltro maggioritario -
che, non concordando sulla nozione realistica di bene culturale e inoltre sulla finalità della norma
ritiene che dalla stessa norma incriminatrice si ricavi che l’obbligo di comunicazione del tra-
sferimento di proprietà riguardi solo i beni privati già notificati. Per approfondimenti si veda
G. PIOLETTI, Considerazioni sull’obbligo della denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali
non notificati, in Cass. Pen., 2006.
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