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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
Nella sentenza citata si fa ampio richiamo alla consolidata giurisprudenza
precedente nella quale si afferma altresì che, per l’applicazione di tali principi, è suf-
ficiente che un bene rivesta di per sé un mero interesse culturale, cioè artistico, sto-
rico, archeologico o etnoantropologico, secondo le rispettive discipline scientifiche,
non essendo richiesto né un “particolare” interesse culturale, né un formale prov-
vedimento della pubblica amministrazione di attribuzione di tale qualifica .
(16)
c. L’interesse archeologico del bene rinvenuto
Ai fini della sottoposizione alla normativa di tutela, il bene archeologico
da chiunque rinvenuto nel territorio dello Stato non deve avere un interesse par-
ticolarmente importante.
Questo tema , quello della determinazione dell’area di applicazione della
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normativa di tutela dei beni culturali (tra i quali vi sono quelli archeologici), è
stato oggetto di particolare attenzione da parte della prima sezione civile della
Corte di cassazione . La Suprema Corte ha, in quella occasione, inteso affron-
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tare e dirimere la questione se la normativa protezionistica interessi ogni oggetto
che rivesta un mero interesse culturale o soltanto quelli che hanno un interesse
artistico, storico, archeologico o antropologico “particolarmente importante”.
In un caso di rivendica della proprietà pubblica dei beni archeologici
sequestrati nel processo penale conclusosi con l’assoluzione dell’imputato, la
parte ricorrente riteneva che non potesse sostenersi l’appartenenza al patrimo-
nio indisponibile dello Stato dei reperti archeologici senza un espresso vincolo
della competente Soprintendenza. Sul tema - peraltro estremamente ricorrente
nella pratica operativa - la Corte così si è espressa: «va in primo luogo sgombrato il
campo da un palese fraintendimento nel quale incorre il ricorrente, nel momento in cui, pro-
ponendosi di dimostrare la non appartenenza al patrimonio pubblico degli oggetti di cui è stato
trovato in possesso, assume che per gli stessi (e dunque non avrebbero valore culturale) non è
intervenuto riconoscimento dell’autorità al quale soltanto discende la sottoposizione alla legi-
slazione protezionistica. Il riconoscimento, che in gergo è detto notifica, è previsto per le sole
cose di proprietà privata al fine di assoggettarle alle limitazioni e agli obblighi della legisla-
zione di tutela (legge numero 1089 del 1939, articolo 3; D.Lgs. 490 del 1999, articolo 5:
decreto legislativo numero 42 del 2004, articolo 15) per le quali il presupposto è che si tratti
di cose in cui l’interesse culturale sia particolarmente importante. […] La notifica depone per
(16) Cass., Sez. Terza, 29 aprile 2010, n. 28239: “quanto alla culturalità dei beni sequestrati, secondo
l’indirizzo interpretativo già consolidatosi sotto la vigenza dell’abrogato D.Lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490, per l’impossessamento illecito dei beni appartenenti allo Stato non è necessario che i
beni siano qualificati come tali, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale
dalle stesse caratteristiche dell’oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio”.
(17) In linea con l’orientamento internazionale delineato in Premessa.
(18) Sentenza n. 2995 del 10 febbraio 2006
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