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                      ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI



                       La profonda conseguenza che ne deriva è che gli elementi intrinseci del reperto
                  non rilevano in modo esclusivo nella determinazione del suo valore archeologico. Il
                  pregio artistico del manufatto o la sua rarità nel panorama della sua produzione ovve-
                  ro la preziosità del materiale con il quale è stato costruito, sono elementi che concorrono
                  alla determinazione dell’importanza del reperto archeologico ma non sono gli unici.
                  Dunque, il bene archeologico deve essere considerato, oltre a tali ultimi elementi di
                  valutazione, soprattutto in relazione alla importanza che esso riveste come “testimo-
                  nianza nel suo ambiente”, della civiltà e del passato  che rappresenta.
                                                                 (3)


                  2.  La definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio
                       I beni archeologici, nel contesto generale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
                  n. 42, meglio noto come Codice dei Beni culturali e del Paesaggio  (di seguito
                                                                                  (4)
                  Codice dei beni) sono definiti come le «cose immobili e mobili che presentano
                  interesse… archeologico…»  e, come il resto del patrimonio culturale, costitui-
                                             (5)
                  scono un mezzo per «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo
                  territorio e promuovere lo sviluppo della cultura» .
                                                                  (6)
                       Secondo il Codice dei beni, sono beni archeologici:
                       ➢ «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri
                  enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a per-
                  sone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civil-
                  mente riconosciuti, che presentano interesse (…) archeologico» ;
                                                                                (7)
                  (3)  Il concetto di «bene culturale» come «testimonianza materiale avente valore di civiltà» risale alla
                       cosiddetta Commissione Franceschini (1964-67) istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310. Si
                       trattò  di  una  Commissione  di  indagine,  istituita  su  proposta  del  Ministro  della  pubblica
                       Istruzione, per una riforma legislativa sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
                       archeologico, artistico e del paesaggio. I lavori della Commissione, così chiamata per il nome
                       del  suo  presidente  Francesco  Franceschini,  terminarono  nel  1966  con  l’elaborazione  di  84
                       “Dichiarazioni”. Le prime riguardano i profili generali della materia (da 1 a 21), le altre sono
                       suddivise in quattro grandi categorie: i beni archeologici (22-31), i beni artistici e storici (32-38),
                       i beni ambientali (che comprendono anche i centri storici, 39-49), i beni archivistici (50-53) e i
                       beni librari (54-57). Le ultime dichiarazioni si occupano di materia amministrativa e finanziaria.
                       Il concetto elaborato dalla Commissione sul valore del bene culturale come «testimonianza
                       materiale avente valore di civiltà» è stato ripreso dalla Convenzione per la Protezione dei Beni
                       Culturali (Parigi 1972) fino ad approdare nell’attuale Codice dei beni. Essi comprendono: le
                       «cose di interesse artistico o storico», «cose d’arte», «antichità e belle arti», individuate dalla
                       legge 1089/1939); le località archeologiche e i complessi di interesse archeologico» introdotte
                       dalla Convenzione di Parigi; i beni paesaggistici di natura archeologica, ovvero i complessi di
                       cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
                       ivi comprese le zone di interesse archeologico, in quanto rivestono notevole interesse pubblico.
                  (4)  Anche noto come Codice Urbani, sostitutivo del precedente testo legislativo in materia, il
                       D.Lgs. n. 490/1999, Testo Unico Melandri-Veltroni.
                  (5)  Art. 2 del Codice dei beni.
                  (6)  Art. 1 del Codice dei beni.
                  (7)  Art. 10, comma 1, del Codice dei beni.
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