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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
La profonda conseguenza che ne deriva è che gli elementi intrinseci del reperto
non rilevano in modo esclusivo nella determinazione del suo valore archeologico. Il
pregio artistico del manufatto o la sua rarità nel panorama della sua produzione ovve-
ro la preziosità del materiale con il quale è stato costruito, sono elementi che concorrono
alla determinazione dell’importanza del reperto archeologico ma non sono gli unici.
Dunque, il bene archeologico deve essere considerato, oltre a tali ultimi elementi di
valutazione, soprattutto in relazione alla importanza che esso riveste come “testimo-
nianza nel suo ambiente”, della civiltà e del passato che rappresenta.
(3)
2. La definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio
I beni archeologici, nel contesto generale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, meglio noto come Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (di seguito
(4)
Codice dei beni) sono definiti come le «cose immobili e mobili che presentano
interesse… archeologico…» e, come il resto del patrimonio culturale, costitui-
(5)
scono un mezzo per «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo
territorio e promuovere lo sviluppo della cultura» .
(6)
Secondo il Codice dei beni, sono beni archeologici:
➢ «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri
enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a per-
sone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civil-
mente riconosciuti, che presentano interesse (…) archeologico» ;
(7)
(3) Il concetto di «bene culturale» come «testimonianza materiale avente valore di civiltà» risale alla
cosiddetta Commissione Franceschini (1964-67) istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310. Si
trattò di una Commissione di indagine, istituita su proposta del Ministro della pubblica
Istruzione, per una riforma legislativa sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico, artistico e del paesaggio. I lavori della Commissione, così chiamata per il nome
del suo presidente Francesco Franceschini, terminarono nel 1966 con l’elaborazione di 84
“Dichiarazioni”. Le prime riguardano i profili generali della materia (da 1 a 21), le altre sono
suddivise in quattro grandi categorie: i beni archeologici (22-31), i beni artistici e storici (32-38),
i beni ambientali (che comprendono anche i centri storici, 39-49), i beni archivistici (50-53) e i
beni librari (54-57). Le ultime dichiarazioni si occupano di materia amministrativa e finanziaria.
Il concetto elaborato dalla Commissione sul valore del bene culturale come «testimonianza
materiale avente valore di civiltà» è stato ripreso dalla Convenzione per la Protezione dei Beni
Culturali (Parigi 1972) fino ad approdare nell’attuale Codice dei beni. Essi comprendono: le
«cose di interesse artistico o storico», «cose d’arte», «antichità e belle arti», individuate dalla
legge 1089/1939); le località archeologiche e i complessi di interesse archeologico» introdotte
dalla Convenzione di Parigi; i beni paesaggistici di natura archeologica, ovvero i complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
ivi comprese le zone di interesse archeologico, in quanto rivestono notevole interesse pubblico.
(4) Anche noto come Codice Urbani, sostitutivo del precedente testo legislativo in materia, il
D.Lgs. n. 490/1999, Testo Unico Melandri-Veltroni.
(5) Art. 2 del Codice dei beni.
(6) Art. 1 del Codice dei beni.
(7) Art. 10, comma 1, del Codice dei beni.
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