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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
la proprietà privata del bene, mentre per l’assoggettamento della cosa alla proprietà pubblica (il
che avviene, per i beni archeologici, al momento del loro rinvenimento) è sufficiente la presenza
dell’oggetto dell’interesse storico, artistico, archeologico, anche semplice o generico abbia questo
costituito o meno oggetto di accertamento. L’artificiosità di uno sdoppiamento tra categorie delle
cose archeologiche e categoria delle cose di interesse archeologico non trova sostegno nel dettato
normativo. La legge numero 1089 del 1939, articolo uno, sottopone alla normativa tutte le
cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico storico archeologico o etnografico e così
pure l’articolo 2 del testo unico citato dei Beni Culturali e da ultimo l’articolo 10 del Codice”.
La procedura della “dichiarazione dell’interesse culturale” di cui all’artt. 13 e
seguenti del Codice dei beni serve dunque ad accertare «la sussistenza, nella cosa che
ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10 comma 3» e cioè dell’interesse “par-
ticolarmente importante” necessario per poter qualificare come bene culturale le
cose artistiche, storiche, archeologiche etnoantropologiche legittimamente “appar-
tenenti ai soggetti privati”, diversi cioè da quelli indicati al comma uno dell’art. 10.
Diversamente, per le cose dello stesso tipo “appartenenti allo Stato” ai
sensi dell’art. 91, è sufficiente, affinché vengano assoggettate alla normativa del
Codice dei beni, che le stesse abbiano un interesse per la disciplina che le studia,
fino a quando non intervenga eventualmente una verifica negativa circa l’esi-
stenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni .
(19)
Per quanto sopra, i beni che vengono scoperti, rinvenuti o raccolti dal
suolo italiano ovvero dal fondale marino delle acque territoriali, “sono sempre
(19) Non mancano tuttavia orientamenti contrari. Si veda ad esempio, l’ordinanza del 12 maggio
2017 (n. 296/2017 SIGE n. 26131/2016, RGNR n. 24544/2016 RGGIP) con la quale il
Tribunale di Torino, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di
incidente di esecuzione per la restituzione allo Stato dei beni archeologici sequestrati a privato,
giudica con motivazione che segue e che, per la migliore interpretazione si riporta integral-
mente: «Pur conscio dell’esistenza di un differente indirizzo interpretativo della giurispruden-
za di legittimità, questo giudice ritiene che il tenore letterale della normativa di riferimento sia
tale da non consentire di pervenire a conclusioni diverse da quelle precedentemente assunte.
L’art. 176 del testo unico dei beni culturali punisce ‘‘chiunque si impossessa di beni culturali
indicati nell’articolo 10 appartenenti allo stato ai sensi dell’articolo 91”. L’art. 91 del medesimo
T.U. a sua volta stabilisce che “le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo stato e, a seconda che
siano immobili o mobili, fanno parie del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli
articoli 822 e 826 del codice civile”. Per quanto riguarda le cose che non appartengano ab origine
allo stato o ad altri enti pubblici, l’art. 10 comma 3 individua fra i beni meritevoli di tutela le
“cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantro-
pologico particolarmente importante”. Una lettura del combinato disposto delle norme appe-
na richiamate, conforme al principio di tassatività della norma incriminatrice, impone quindi
di ritenere la proprietà in capo allo stato dei beni che, pur appartenendo ad un privato, rive-
stono un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente impor-
tante. Fermo restando che, in presenza di una dichiarazione di interesse culturale del bene da
parte degli organi preposti, qualunque bene che presenti un seppur minimo interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico è da considerarsi ipso facto di proprietà dello stato,
al di fuori di tali ipotesi la tutela penale è destinata ad operare soltanto qualora l’interesse cul-
turale sia valutato come “particolarmente importante”».
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