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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  ➢ venga  sanzionato  con  apposite  contravvenzioni  l’uso  dei  cosiddetti
             metal-detectors in aree archeologiche, in quanto strumenti capaci di monitorare il
             terreno anche a profondità consistenti.
                  Il progetto di riforma, per quanto apprezzabile, rischia di rivelarsi ancora
             una volta parziale o inefficace nella misura in cui, a detta di qualificati osserva-
             tori , manca di alcuni tasselli essenziali quali, in primis, la previsione di ulteriori
                (17)
             aggravanti per chi usa il web o aree specifiche di difficile investigazione (come
             i “porti franchi” ) per promuovere e perfezionare la sua attività delittuosa,
                             (18)
             oppure ancora una adeguata formulazione dei delitti di settore (o parte di essi)
             in termini di “reati permanenti”. Ciò nella misura in cui gli effetti dannosi di tali
             condotte si rivelano estremamente gravi (talvolta irreversibili) verso il patrimo-
             nio culturale offeso, palesandosi sempre dopo svariato tempo in relazione alle
             modalità occulte con cui vengono perfezionati. Di ciò si avvantaggia la delin-
             quenza di settore che spesso “congela” la commercializzazione dei beni di cui
             è venuta in possesso clandestinamente, attendendo che maturino i relativi ter-
             mini di prescrizione.
                  Rileggere  dunque  tali  delitti  come  crimini  che  perdurano  nel  tempo  o,
             almeno, far decorrere la loro prescrizione dal momento in cui si perfezioni la
             conoscenza del delitto commesso, appaiono gli unici strumenti di legge all’al-
             tezza di garantire il contrasto a tali modus operandi criminali. Del resto, dietro al
             traffico internazionale di opere d’arte e reperti archeologici si cela costantemen-
             te una filiera illegale fortemente strutturata e gerarchizzata, dove il furto o il sac-
             cheggio  corrisponde  solo  al  primo  anello  della  catena,  quello  della  “bassa
             manovalanza” o in gergo detti “tombaroli”. Il danno arrecato da questi è quasi
             sempre inestimabile e irreparabile: violare un sito archeologico non significa
             solamente depauperarlo del suo “valore”, ma anche violare la sua storia nella
             misura in cui viene reciso il cordone ombelicale tra i singoli oggetti trafugati e
             il contesto nel quale giacciono, una storia che difficilmente potrà più essere
             ricostruita in toto .
                            (19)

             (17)  P. G. FERRI, La riforma del sistema di protezione penale dei beni culturali: luci ed ombre, 6 marzo 2020,
                  disponibile su http://www.eunomika.com/2020/03/06/la-riforma-del-sistema-di-protezio-
                  ne-penale-dei-beni-culturali-luci-ed-ombre/.
             (18)  Trattasi di zone in cui si applica un regime doganale-normativo speciale per tutte le merci in
                  esse importate, qualunque ne sia la provenienza, così da caratterizzarsi per prerogative affini
                  alla  extraterritorialità,  con  condizioni  e  regole  deroganti  rispetto  al  restante  territorio  di
                  appartenenza.
             (19)  Vedasi in proposito il reportage televisivo di D. GIAMMARIA, Ladri di Bellezza, all’interno della
                  trasmissione  Petrolio,  andato  in  onda  su  Rai  3  il  6  giugno  2018  e  disponibile  al  sito
                  https://www.raiplay.it/video/2018/05/Petrolio—-Ladri-di-bellezza-d281420a-c6e8-4225-
                  828056e37efa381.html.

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