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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
➢ venga sanzionato con apposite contravvenzioni l’uso dei cosiddetti
metal-detectors in aree archeologiche, in quanto strumenti capaci di monitorare il
terreno anche a profondità consistenti.
Il progetto di riforma, per quanto apprezzabile, rischia di rivelarsi ancora
una volta parziale o inefficace nella misura in cui, a detta di qualificati osserva-
tori , manca di alcuni tasselli essenziali quali, in primis, la previsione di ulteriori
(17)
aggravanti per chi usa il web o aree specifiche di difficile investigazione (come
i “porti franchi” ) per promuovere e perfezionare la sua attività delittuosa,
(18)
oppure ancora una adeguata formulazione dei delitti di settore (o parte di essi)
in termini di “reati permanenti”. Ciò nella misura in cui gli effetti dannosi di tali
condotte si rivelano estremamente gravi (talvolta irreversibili) verso il patrimo-
nio culturale offeso, palesandosi sempre dopo svariato tempo in relazione alle
modalità occulte con cui vengono perfezionati. Di ciò si avvantaggia la delin-
quenza di settore che spesso “congela” la commercializzazione dei beni di cui
è venuta in possesso clandestinamente, attendendo che maturino i relativi ter-
mini di prescrizione.
Rileggere dunque tali delitti come crimini che perdurano nel tempo o,
almeno, far decorrere la loro prescrizione dal momento in cui si perfezioni la
conoscenza del delitto commesso, appaiono gli unici strumenti di legge all’al-
tezza di garantire il contrasto a tali modus operandi criminali. Del resto, dietro al
traffico internazionale di opere d’arte e reperti archeologici si cela costantemen-
te una filiera illegale fortemente strutturata e gerarchizzata, dove il furto o il sac-
cheggio corrisponde solo al primo anello della catena, quello della “bassa
manovalanza” o in gergo detti “tombaroli”. Il danno arrecato da questi è quasi
sempre inestimabile e irreparabile: violare un sito archeologico non significa
solamente depauperarlo del suo “valore”, ma anche violare la sua storia nella
misura in cui viene reciso il cordone ombelicale tra i singoli oggetti trafugati e
il contesto nel quale giacciono, una storia che difficilmente potrà più essere
ricostruita in toto .
(19)
(17) P. G. FERRI, La riforma del sistema di protezione penale dei beni culturali: luci ed ombre, 6 marzo 2020,
disponibile su http://www.eunomika.com/2020/03/06/la-riforma-del-sistema-di-protezio-
ne-penale-dei-beni-culturali-luci-ed-ombre/.
(18) Trattasi di zone in cui si applica un regime doganale-normativo speciale per tutte le merci in
esse importate, qualunque ne sia la provenienza, così da caratterizzarsi per prerogative affini
alla extraterritorialità, con condizioni e regole deroganti rispetto al restante territorio di
appartenenza.
(19) Vedasi in proposito il reportage televisivo di D. GIAMMARIA, Ladri di Bellezza, all’interno della
trasmissione Petrolio, andato in onda su Rai 3 il 6 giugno 2018 e disponibile al sito
https://www.raiplay.it/video/2018/05/Petrolio—-Ladri-di-bellezza-d281420a-c6e8-4225-
828056e37efa381.html.
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