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DAI “BENI CULTURALI” ALL’“ARTE” CONTEMPORANEA
LE NUOVE FRONTIERE DELLA TUTELA
Emblematicamente, hanno trovato spazio in Assemblea costituente non
solo la questione del rapporto tra Stato e cultura, emersa nel principio generale
espresso nell’art. 9, comma 1, e nei successivi artt. 33 e 34 , ma anche le spe-
(3)
cifiche esigenze di tutela del patrimonio storico e artistico, scolpite nel comma
2 dell’art. 9 Cost.
Nel panorama comparato, non erano molti i precedenti a cui poteva attin-
gere per approdare a tali scelte. Prova ne è stata la Costituzione italiana ad assur-
gere, in seguito, a modello, riscuotendo anche un consistente seguito .
(4)
Ciononostante, è indiscutibile che il salto di qualità nello sviluppo della
legislazione di tutela si debba all’affermazione, inizialmente a livello sub-costi-
tuzionale, della nozione di “bene culturale”.
Essa - secondo la definizione elaborata dalla Commissione Franceschini
negli anni Sessanta del secolo scorso e positivizzata dapprima nel Testo unico
(D.Lgs. n. 490 del 1999), poi, nel Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004), e
solo in ultima ascesa a livello costituzionale con la riforma del 2001 (l. cost. n. 3) -
è intesa come “testimonianza materiale avente valore di civiltà”.
La nozione, trapiantata, invero, dal diritto internazionale (in particolare, si
pensi alla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato, stipulata all’Aja del 1954), segna, rispetto al passato, un ampliamento
dell’oggetto di tutela, favorendo il passaggio da un approccio esteriore, quello
proprio della legge cosiddetta “Bottai” n. 1089 del 1939 - un approccio estetiz-
zante, prevalentemente concentrato sulla rarità e sul pregio della res e ripiegato
su una dimensione essenzialmente conservativa -, ad uno storico e documentale,
che fa, della cosa, quand’anche, in sé, non rara né di pregio, il veicolo di trasmis-
sione di una testimonianza del passato, ponendo, con ciò, le premesse perché
sia orientata alla fruizione.
L’accoglimento di una tale innovativa prospettiva, integrandosi con la pro-
spettiva dinamica della tutela del patrimonio culturale ex art. 9, comma 2, Cost.,
ha ampliato l’orizzonte dei “beni culturali”, ricomprendendovi cose la cui rile-
vanza culturale - anziché conseguire da qualità estetiche - discende dal valore di
testimonianza di fatti o situazioni, delle quali rappresentano una memoria (si
pensi, ad esempio alle raccolte librarie delle biblioteche, alle collezioni numi-
smatiche e agli archivi) .
(5)
(3) Cfr., F. MERUSI, Significato e portata dell’art. 9 della Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di
Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, III, Varese, 1977, pagg. 793 ss.
(4) V., N. AICARDI, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valo-
rizzazione, Torino, 2002, pagg. 3 ss.
(5) Più ampiamente, sia consentito rinviare a S. MABELLINI, La tutela dei beni culturali nel costituzio-
nalismo multilivello, Torino, 2016, passim, spec. pagg. 32 ss.
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