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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
2. Le condotte predatorie verso siti ed opere d’arte e la loro esportazione
illecita all’estero
La nozione di bene culturale, come anticipato, è entrata all’interno del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (ex D.Lgs. 42/2004) che, all’art. 2,
comma 2, recita testualmente: “sono beni culturali le cose immobili e mobili
che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeolo-
gico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” .
(6)
La loro qualificazione non si basa pertanto sulle sole qualità intrinseche
dei beni, ma sull’esistenza di una relazione particolare tra questi e la collettività,
la cui verifica è demandata nei casi previsti dall’art. 12 all’autorità statale (d’uf-
ficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono), in particolare alle
Sovrintendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali attraverso un pro-
cedimento amministrativo .
(7)
La successiva revisione portata avanti dalla Commissione Rodotà nel-
(8)
l’ambito della distinzione proposta tra beni comuni, pubblici e privati, ha espres-
samente inserito i beni archeologici e culturali nella prima categoria in quanto
“a titolarità diffusa”, rilevando altresì per tali realtà il persistere di una situazio-
ne altamente critica per la scarsità delle risorse devolute, il loro progressivo
(6) Nel tempo “alla protezione di singole cose si è gradualmente sostituita l’idea che i beni cul-
turali non vadano considerati uti singuli, bensì anche come universalitas identificativa di un
paesaggio, di un orizzonte, di un contesto”. Vedasi in proposito C. NAPOLITANO, Il Tar Lazio
e la tutela del patrimonio culturale (nota alle sentenze Tar Lazio, II-quater, 27 maggio 2020,
n. 5646; 29 maggio 2020, n. 5757; 5 giugno 2020, n. 5972), reperibile in https://www.giusti-
ziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/1200-il-tar-lazio-e-la-tutela-del-patrimo-
nio-culturale.
(7) Tra le categorie di cui all’art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali ex lege che, in quanto
tali, non necessitano di alcun accertamento (comma 2): è il caso delle raccolte di musei, pina-
coteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi e biblioteche. Seguono, ex comma 1 e 4, i
beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di
lucro compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) che divengono tali solo a seguito
della verifica del loro interesse culturale. Infine, sono contemplati i beni culturali appartenen-
ti a privati o a chiunque appartenenti (comma 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della
dichiarazione di interesse culturale ex art. 13. Ulteriori novità sono state apportate dall’art. 1
comma 175 della legge 124/2017 che, all’art. 10, comma 3, del Codice, dopo la lett. d) ha
inserito la: «d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, sto-
rico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patri-
monio culturale della Nazione», e dall’art. 6 della legge 153/2017 per cui la dichiarazione di
interesse culturale può includere anche quella di “monumento nazionale”.
(8) La Commissione Rodotà fu nominata il 14 giugno 2007 con decreto del Ministro della giu-
stizia e incaricata di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle
norme del Codice Civile sui beni pubblici, norme mai modificate dal 1942 nonostante l’en-
trata in vigore della Costituzione Italiana e le trasformazioni sociali, economiche, scientifiche
e tecnologiche (si pensi solo alla televisione e a internet) intervenute nell’arco di ben oltre
mezzo secolo.
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