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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  ➣ in secondo luogo ha esteso il regime di libera circolazione alle opere di
             autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sempre
             che il valore delle stesse non superi i 13.500 euro, scattando in caso contrario
             l’obbligo di autorizzazione .
                                      (11)
                  La tutela penale in materia di illecito trasferimento all’estero di beni cultu-
             rali è invece affidata all’art. 174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che:
                  ➢ al comma 1 punisce le condotte di esportazione illecita e, più esattamen-
             te, il trasferimento all’estero di cose  di interesse artistico, storico, archeologi-
                                               (12)
             co,  etnoantropologico,  bibliografico,  documentale  o  archivistico,  nonché  di
             quelle indicate dall’art. 11, co. 1, lett. f), g) e h), senza attestato di libera circola-
             zione o licenza di esportazione (restando dunque esclusi i soli beni soggetti al
             regime di libera circolazione);
                  ➢ al comma 2 punisce, attraverso un reato omissivo proprio, il mancato
             rientro nel territorio dello Stato, alla scadenza del termine, di beni per i quali era
             stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanea;
                  ➢ al comma 3 prevede la confisca obbligatoria delle cose, salvo che queste
             appartengano a persona estranea al reato.
                  L’ultima tappa, in ordine cronologico, di questo percorso di normazione
             di settore è rappresentata dallo schema di “Disegno di Legge Recante Ratifica
             della  Convenzione  del  Consiglio  d’Europa  sui  Reati  Contro  il  Patrimonio
             Culturale”,  elaborato  nel  marzo  2019  dall’Ufficio  Legislativo  dell’allora
             MIBACT.  Questo,  recependo  le  novelle  introdotte  dalla  cosiddetta
             Convenzione di Nicosia (approvata il 19 maggio 2017 e di cui l’Italia è per ora
             solo firmataria) nelle International Guidelines e nelle Operational Guidelines  già in
                                                                                 (13)

             (11)  L’autorizzazione all’uscita può assumere non solo la forma dell’attestato di libera circolazio-
                  ne (ex art. 68 del Codice e riferito alle cose previste dall’art. 65, comma 3), ma anche quella
                  della licenza di esportazione (prevista dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 116/2009 e richia-
                  mata dagli artt. 73 e 74 del Codice): la licenza è sempre necessaria, qualunque ne sia il valore,
                  per i reperti archeologici aventi più di cento anni, per gli elementi di monumenti aventi più
                  di cento anni e per gli incunaboli e i manoscritti. Per gli altri beni, invece, il regolamento pre-
                  vede precise soglie di valore, superate le quali si rende necessaria l’autorizzazione.
             (12)  Il  legislatore  si  riferisce  qui  alle  cose  e  non  ai  beni  di  interesse  culturale:  in  tal  senso  la
                  Relazione ministeriale allo schema del Codice dei beni culturali chiariva che, in linea generale,
                  il termine “bene” si dovesse riservare alle cose per le quali la sussistenza dell’interesse cultu-
                  rale fosse stata positivamente accertata, mentre il termine “cose” dovesse indicare l’oggetto
                  preso nella sua materialità, a causa del suo presumibile o possibile interesse culturale.
             (13)  Si fa riferimento alle International Guidelines for crime prevention and criminal justice responses with
                  respect  to  trafficking  in  cultural  property  and  other  related  offences,  adottate  il  18  dicembre  2014
                  dall’Assemblea Generale dell’ONU, nonchè alle Operational Guidelines for the Implementation of
                  the Convention on the Means of  Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of
                  Ownership of  Cultural Properties (Paris, 1970), adottate il 18-20 maggio 2015 dal Meeting of  States
                  Parties in sede UNESCO.

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