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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
➣ in secondo luogo ha esteso il regime di libera circolazione alle opere di
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sempre
che il valore delle stesse non superi i 13.500 euro, scattando in caso contrario
l’obbligo di autorizzazione .
(11)
La tutela penale in materia di illecito trasferimento all’estero di beni cultu-
rali è invece affidata all’art. 174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che:
➢ al comma 1 punisce le condotte di esportazione illecita e, più esattamen-
te, il trasferimento all’estero di cose di interesse artistico, storico, archeologi-
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co, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché di
quelle indicate dall’art. 11, co. 1, lett. f), g) e h), senza attestato di libera circola-
zione o licenza di esportazione (restando dunque esclusi i soli beni soggetti al
regime di libera circolazione);
➢ al comma 2 punisce, attraverso un reato omissivo proprio, il mancato
rientro nel territorio dello Stato, alla scadenza del termine, di beni per i quali era
stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanea;
➢ al comma 3 prevede la confisca obbligatoria delle cose, salvo che queste
appartengano a persona estranea al reato.
L’ultima tappa, in ordine cronologico, di questo percorso di normazione
di settore è rappresentata dallo schema di “Disegno di Legge Recante Ratifica
della Convenzione del Consiglio d’Europa sui Reati Contro il Patrimonio
Culturale”, elaborato nel marzo 2019 dall’Ufficio Legislativo dell’allora
MIBACT. Questo, recependo le novelle introdotte dalla cosiddetta
Convenzione di Nicosia (approvata il 19 maggio 2017 e di cui l’Italia è per ora
solo firmataria) nelle International Guidelines e nelle Operational Guidelines già in
(13)
(11) L’autorizzazione all’uscita può assumere non solo la forma dell’attestato di libera circolazio-
ne (ex art. 68 del Codice e riferito alle cose previste dall’art. 65, comma 3), ma anche quella
della licenza di esportazione (prevista dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 116/2009 e richia-
mata dagli artt. 73 e 74 del Codice): la licenza è sempre necessaria, qualunque ne sia il valore,
per i reperti archeologici aventi più di cento anni, per gli elementi di monumenti aventi più
di cento anni e per gli incunaboli e i manoscritti. Per gli altri beni, invece, il regolamento pre-
vede precise soglie di valore, superate le quali si rende necessaria l’autorizzazione.
(12) Il legislatore si riferisce qui alle cose e non ai beni di interesse culturale: in tal senso la
Relazione ministeriale allo schema del Codice dei beni culturali chiariva che, in linea generale,
il termine “bene” si dovesse riservare alle cose per le quali la sussistenza dell’interesse cultu-
rale fosse stata positivamente accertata, mentre il termine “cose” dovesse indicare l’oggetto
preso nella sua materialità, a causa del suo presumibile o possibile interesse culturale.
(13) Si fa riferimento alle International Guidelines for crime prevention and criminal justice responses with
respect to trafficking in cultural property and other related offences, adottate il 18 dicembre 2014
dall’Assemblea Generale dell’ONU, nonchè alle Operational Guidelines for the Implementation of
the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of
Ownership of Cultural Properties (Paris, 1970), adottate il 18-20 maggio 2015 dal Meeting of States
Parties in sede UNESCO.
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