Page 123 - Rassegna 2021-2
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DAI “BENI CULTURALI” ALL’“ARTE” CONTEMPORANEA
                                    LE NUOVE FRONTIERE DELLA TUTELA



               vigore, introduce un apposito Titolo VIII-bis (Dei delitti relativi ai reati contro
               il patrimonio culturale) ad integrazione dei reati contro il patrimonio culturale
               già puniti (ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, legge 23 ottobre 2009, n. 157 e
               legge 16 aprile 2009, n. 45), prevedendo che:
                     ➢ le nuove disposizioni penali si applichino anche quando il fatto sia com-
               messo all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale, stabilendo così
               un’ulteriore forma di giurisdizione extraterritoriale, fondamentale per persegui-
               re tutti quei casi rimasti in passato impuniti per difetto di giurisdizione, o che
               imponevano alla pubblica accusa di ricorrere ad arzigogolate contestazioni, non
               sempre supportabili efficacemente in ambito processuale;
                     ➢ siano introdotti strumenti investigativi speciali, anche in ottemperanza
               alla Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale, già previsti
               a livello internazionale ;
                                     (14)
                     ➢ vengano disposte specifiche sanzioni nei confronti delle persone giuri-
               diche, in ragione del ruolo imprescindibile acquisito dalle entità societarie nel
               traffico illecito di beni culturali e del riciclaggio di capitali sporchi attraverso
               investimenti nel mercato dell’arte su scala mondiale;
                     ➢ sia confermato l’obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni
               culturali in caso di illecita esportazione (salvo che i beni appartengano a per-
               sona estranea al reato), in conformità delle norme doganali relative alle cose
               oggetto  di  contrabbando .  Nel  caso  di  condanna  o  di  applicazione  della
                                         (15)
               pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., per uno degli altri
               delitti contemplati dal progetto di riforma, è sempre ordinata la confisca delle
               cose servite o destinate a commettere il reato  e delle cose che ne costitui-
                                                             (16)
               scono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone
               estranee al reato. Laddove queste non possano essere oggetto di provvedi-
               mento ablativo, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre
               utilità nella disponibilità del reo, anche per interposta persona, per un valore
               equivalente;

               (14)  Vedasi ad esempio K. KEENER, INTERPOL sting operation recovers 19,000 illicitly traded artefacts,
                     11  maggio  2020  disponibile  da  https://www.art-critique.com/en/2020/05/interpol-sting-
                     operation-recovers-thousands-of-artefacts/.
               (15)  È necessario tuttavia evidenziare che dei reperti archeologici non vada disposta la confisca
                     in quanto già appartenenti ab origine allo Stato: la misura potrà essere autorizzata in via ecce-
                     zionale solo quando il reperto sia stato acquisito prima del 1909, ovvero si trovi all’estero
                     poiché in tal caso lo Stato non sarebbe in grado, senza la cooperazione internazionale, di
                     esercitare i poteri che competono ad ogni proprietario.
               (16)  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel
                     corso di operazioni di p.g. a tutela dei beni culturali sono affidati dall’autorità giudiziaria in
                     custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di
                     tutela dei beni medesimi.

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