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AGRO ECO AMBIENTE
Per questa ragione risulta difficile ipotizzare che tali appezzamenti produ-
cessero rendite di particolare rilievo, ed è ragionevole pensare che esse potesse-
ro servire, al più, per coprire le spese del culto e della manutenzione dei luoghi
sacri .
(44)
A questo proposito, vale la pena di prendere brevemente in considerazio-
ne un frammento di Paolo che così recita: Quod venditur, in modum agri cedere debet,
nisi si id actum est, ne cederet. At quod non venit, in modum cedendum, si id ipsum actum
est, ut cederet, veluti viae publicae, limites, luci qui fundum tangunt: cum vero neutrum dictum
est, cedere non debet, et ideo nominatim caveri solet, ut luci, viae publicae, quae in fundo sint,
totae in modum cedant .
(45)
In sostanza, Paolo afferma che quando si stipula una compravendita di
fondi, nella misura deve essere incluso ciò che è effettivamente oggetto della
compravendita, salvo che si sia espressamente pattuito di procedere in modo
diverso. Solo in questa seconda ipotesi possono essere fatti ricadere nella misu-
ra anche beni non inclusi nella compravendita, come le vie pubbliche e i boschi
(luci). Il passo interessa qui, poiché una recente traduzione del Digesto traduce i
luci del passo come «boschi sacri» . Il traduttore sembra procedere per analo-
(46)
gia: poiché il frammento paolino accosta i luci alle viae publicae, si deve pensare
che i primi fossero soggetti ad un regime analogo a quello delle seconde; i luci
sono dunque res extra commercium. Di qui la versione “boschi sacri”. Alla luce
delle considerazioni svolte più sopra tale traduzione appare però implausibile:
se i boschi sacri non avevano una reale redditività, e costituivano anzi un onere
(per la manutenzione e i relativi sacrifici espiatori), non si vede per quale ragio-
ne essi avrebbero potuto essere computati nella misura del fondo finendo per
incrementare il prezzo della compravendita. Credo abbia visto bene, più di un
secolo fa, il Brugi , ritenendo che qui si parlasse di silvae publicae (non sacrae) ,
(47)
(48)
che pertanto - al pari delle vie - potevano fornire un’utilità all’acquirente: il pro-
prietario di un fondo a destinazione agricola avrebbe potuto giovarsi della via
per il trasporto di merci e strumenti, e del bosco per trarne legna utile per i lavo-
ri del terreno vicino. Insomma, se ne sarebbe giovato come chiunque altro, uti
civis, ma con il vantaggio della prossimità al fondo agricolo.
(44) Opportunamente sollevano il problema, cfr. H. BROISE, J. SCHEID, Etude d’un cas, cit., n. 22:
En tout cas, on voit mal comment les luci pouvaient produire des revenus, si, à l’exemple de ceux des arvales
et de Spolète, on ne pouvait rien en exporter.
(45) D. 18.6.7.1 (Paul. ad Sab. V).
(46) Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, III, 12-19, a.c. di S. SCHIPANI, Milano, 2007, pag. 386.
(47) B. BRUGI, Subseciva I, in Archivio Giuridico, XXXVIII (1887), pag. 492.
(48) Ampiamente attestate nei Gromatici, cfr. ad es. Grom. Vet., 54.15 (Lachmann): De locis publicis
[...] Sunt autem loca publica haec quae inscribuntur ut SILVAE ET PASCVA PVBLICA AVGVSTINORUM.
haec uidentur nominibus data; quae etiam uendere possunt.
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