Page 108 - Rassegna 2021-2
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                                          AGRO ECO AMBIENTE



                    Per questa ragione risulta difficile ipotizzare che tali appezzamenti produ-
               cessero rendite di particolare rilievo, ed è ragionevole pensare che esse potesse-
               ro servire, al più, per coprire le spese del culto e della manutenzione dei luoghi
               sacri .
                    (44)
                    A questo proposito, vale la pena di prendere brevemente in considerazio-
               ne un frammento di Paolo che così recita: Quod venditur, in modum agri cedere debet,
               nisi si id actum est, ne cederet. At quod non venit, in modum cedendum, si id ipsum actum
               est, ut cederet, veluti viae publicae, limites, luci qui fundum tangunt: cum vero neutrum dictum
               est, cedere non debet, et ideo nominatim caveri solet, ut luci, viae publicae, quae in fundo sint,
               totae in modum cedant  .
                                  (45)
                    In sostanza, Paolo afferma che quando si stipula una compravendita di
               fondi, nella misura deve essere incluso ciò che è effettivamente oggetto della
               compravendita, salvo che si sia espressamente pattuito di procedere in modo
               diverso. Solo in questa seconda ipotesi possono essere fatti ricadere nella misu-
               ra anche beni non inclusi nella compravendita, come le vie pubbliche e i boschi
               (luci). Il passo interessa qui, poiché una recente traduzione del Digesto traduce i
               luci del passo come «boschi sacri» . Il traduttore sembra procedere per analo-
                                                (46)
               gia: poiché il frammento paolino accosta i luci alle viae publicae, si deve pensare
               che i primi fossero soggetti ad un regime analogo a quello delle seconde; i luci
               sono dunque res extra commercium. Di qui la versione “boschi sacri”. Alla luce
               delle considerazioni svolte più sopra tale traduzione appare però implausibile:
               se i boschi sacri non avevano una reale redditività, e costituivano anzi un onere
               (per la manutenzione e i relativi sacrifici espiatori), non si vede per quale ragio-
               ne essi avrebbero potuto essere computati nella misura del fondo finendo per
               incrementare il prezzo della compravendita. Credo abbia visto bene, più di un
               secolo fa, il Brugi , ritenendo che qui si parlasse di silvae publicae (non sacrae) ,
                                (47)
                                                                                         (48)
               che pertanto - al pari delle vie - potevano fornire un’utilità all’acquirente: il pro-
               prietario di un fondo a destinazione agricola avrebbe potuto giovarsi della via
               per il trasporto di merci e strumenti, e del bosco per trarne legna utile per i lavo-
               ri del terreno vicino. Insomma, se ne sarebbe giovato come chiunque altro, uti
               civis, ma con il vantaggio della prossimità al fondo agricolo.
               (44)  Opportunamente sollevano il problema, cfr. H. BROISE, J. SCHEID, Etude d’un cas, cit., n. 22:
                    En tout cas, on voit mal comment les luci pouvaient produire des revenus, si, à l’exemple de ceux des arvales
                    et de Spolète, on ne pouvait rien en exporter.
               (45)  D. 18.6.7.1 (Paul. ad Sab. V).
               (46)  Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, III, 12-19, a.c. di S. SCHIPANI, Milano, 2007, pag. 386.
               (47)  B. BRUGI, Subseciva I, in Archivio Giuridico, XXXVIII (1887), pag. 492.
               (48)  Ampiamente attestate nei Gromatici, cfr. ad es. Grom. Vet., 54.15 (Lachmann): De locis publicis
                    [...] Sunt autem loca publica haec quae inscribuntur ut SILVAE ET PASCVA PVBLICA AVGVSTINORUM.
                    haec uidentur nominibus data; quae etiam uendere possunt.
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