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A PROPOSITO DI BOSCHI SACRI NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA
Quanto precede suggerisce che il regime dei boschi sacri non si presta ad essere
interpretato neppure secondo i canoni, attualmente in voga, dei cosiddetti beni
comuni ; un (pur vago) precedente storico dei commons e del Charter of the forest
(50)
(49)
non può essere identificato nei luci sacri, ma semmai nelle già menzionate silvae publicae.
3. Regime
Venendo ora al regime dei boschi sacri, credo che sia in primo luogo neces-
sario operare una distinzione, senza la quale il discorso non può procedere in
modo ordinato: intendo separare il bosco sacro in senso proprio da altri appezza-
menti alberati certamente connessi alla sfera sacrale, ma aventi altra natura. Il bosco
sacro in sé e per sé è un luogo consacrato con un apposito atto formale avente
valore giuridico (una lex dedicationis) ed esso svolge una funzione del tutto analoga
a quella di un tempio: non per caso il bosco sacro, anche nel mondo romano, era
un luogo dove poteva operare il diritto d’asilo . Intendo con ciò dire che non è
(51)
opportuno assimilare al bosco sacro vero e proprio, i giardini annessi ad un edificio
con funzioni cultuali, e neppure i boschi che erano sì di proprietà di collegi sacer-
dotali, ma che non erano sacri in senso stretto come si evince da un passo di Siculo
Flacco, che enumera una varietà di possibili beni immobili spettanti alla religione
pur non essendo propriamente sacri: Collegia sacerdotum itemque uirgines habent agros et
territoria quaedam etiam determinata et quaedam aliquibus sacris dedicata, in eis etiam lucos, in
quibusdam etiam aedes templaque. Quos agros quasue territoriorum formas aliquotiens comperi-
mus extremis finibus conprehensas sine ulla mensurali linea, modum tamen inesse scriptum .
(52)
Un passo di Frontino, che fu peraltro all’origine delle contestate tesi di
Mommsen in merito alla distinzione fra beni pubblici e beni sacri , solleva la
(53)
questione della violazione del loro statuto: Locorum autem sacrorum secundum legem
populi Rom. Magna religio et custodia haberi debet: nihil enim magis in mandatis etiam legati
prouinciarum accipere solent, quam ut haec loca quae sacra sunt custodiantur. hoc facilius in
prouinciis seruatur: in Italia autem densitas possessorum multum inproue facit et lucos sacros
occupat, quorum solum indubitate p. r. est, etiam si in finibus coloniarum aut municipiorum.
de his solet quaestio non exigua moueri inter r. p. et priuatos .
(54)
(49) La discussione, stimolata specialmente da Mattei, ha provocato ampia eco anche fra gli storici
del diritto romano. Fra i numerosi saggi in materia, mi limito qui a segnalare A. DI PORTO,
Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela, Torino, 2013, spec. pagg. IX-XXVI.
(50) Cfr. U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011, cap. 2.
(51) Cfr. C. AMPOLO, Boschi sacri e culti federali, cit., pag. 167.
(52) Grom. Vet., 163,1 (Lachmann).
(53) Supra, § 2.
(54) Grom. Vet., 57,5 (Lachmann).
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