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                        A PROPOSITO DI BOSCHI SACRI NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA



                       Occorreva dunque regolare la prima ipotesi e sanzionare la seconda, che
                  costituiva un illecito contro la pratica della religione .
                                                                    (61)
                       Inoltre, occorre distinguere fra atti compiuti con dolo, che sono illeciti
                  cosiddetti inespiabili, tali da richiedere sanzioni anche severe, da altri atti, com-
                  messi per colpa, ignoranza o - nel caso della manutenzione - necessari, che sono
                  espiati attraverso un sacrificio espiatorio (piaculum) .
                                                                   (62)
                       Abbiamo notizie, in realtà alquanto frammentarie, circa la previsione della
                  pena capitale per atti sacrileghi del primo tipo; gli escerti di Paolo Diacono da
                  Festo riferiscono di un capitalis lucus, ubi si quid violatum est caput violatoris expiatur .
                                                                                            (63)
                       È difficile trarre considerazioni generali dalla sola notizia risalente a Festo,
                  per almeno due ragioni; in primo luogo perché il «bosco capitale» di cui si parla
                  potrebbe essere uno specifico luogo sacro, connesso al culto di Minerva Capita,
                  presso il Colosseo .
                                    (64)
                       In secondo luogo perché, anche ipotizzando il carattere generale della pre-
                  visione, vi sono buone ragioni per supporre che il termine capitalis non vada
                  inteso - almeno per i periodi meno remoti - come un riferimento alla pena capi-
                  tale, e si debba leggere in modo per così dire astratto (non fisico), come sappia-
                  mo essere accaduto anche in altre occasioni .
                                                             (65)
                       Di certo la sottrazione di beni dal bosco sacro avrebbe potuto integrare la
                  fattispecie del sacrilegium, che come sappiamo era passibile della pena capitale ,
                                                                                            (66)
                  ma va tenuto presente che il regime, anche sanzionatorio, dei boschi sacri sembra
                  fosse demandato soprattutto a regolazioni locali, nella forma delle singole leges
                  dedicatorie, le cosiddette leges lucorum. Questi testi contengono le regole vinco-
                  lanti previste per il bosco sacro e - pur con qualche cautela - potremmo tradurne
                  la denominazione con «statuti». Si tratta di atti giuridici unilaterali imperativi che
                  erano di spettanza dei magistrati locali, nella forma, appunto, di leges dictae  .
                                                                                         (67)
                       In materia di luci sacri abbiamo una discreta quantità di materiale epigrafi-
                  co; al suo interno si trovano due epigrafi che in questa sede meritano certamen-
                  te di essere segnalate, perché danno un’idea del tipo di sanzioni che colpivano i
                  profanatori.
                  (61)  Uso il termine nel senso in cui lo adopera J. SCHEID, Le délit réligieux dans la Rome tardo-répu-
                       blicaine, in AA.VV., Le délit religieux dans la cité antique, Roma, 1981, pagg. 121 ss.
                  (62)  T. MOMMSEN, Le droit pénal romain, vol. 3, Paris, 1907, pagg. 125 ss.
                  (63)  Paul., Ex. Fest. s.v. capitalis lucus.
                  (64)  H.  BRUNN,  I  monumenti  degli  Aterii,  in  Annali  dell’Istituto  di  Corrispondenza  Archeologica,  XXI
                       (1849), pagg. 377-378.
                  (65)  Cfr. R. FIORI, Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli,
                       1996, pag. 59.
                  (66)  T. MOMMSEN, Le droit pénal romain, vol.
                  (67)  A. MAGDELAIN, Ius, imperium, auctoritas. Études de droit romain, Roma, 1990, pagg. 34; 769.
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