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AGRO ECO AMBIENTE
La prima è la cosiddetta lex lucerina, di poco posteriore alla data di fonda-
zione della colonia di Lucera (315 a.C.): In hoce loucarid stircus | / ne [qu]is fundatid,
neve cadaver proiecitad, neve parentatid. / Sei quis arvorsu hac faxit, [in] ium / quis volet
pro ioudicatod n(ummum) ((quinqua ginta)) / manum iniect<i>o estod. Seive mac[i]stera-
tus volet moltare, / [li]cetod .
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Il testo contiene il divieto di gettare rifiuti (stircus) o cadaveri nel bosco, così
come di svolgervi cerimonie funebri. Il trasgressore potrà essere perseguito da
chiunque (quis volet) attraverso l’applicazione immediata dell’esecuzione persona-
le nella forma della manus iniectio pro iudicato per un valore di cinquanta nummi,
ferma restando la potestà del magistrato di infliggere anche una multa. La manus
iniectio è - come è noto - la principale forma del procedimento esecutivo in età
arcaica, ma in taluni casi - come quello in esame - poteva essere esperita anche
in via stragiudiziale. In ogni caso, ciò che qui importa rilevare è che si tratta di
sanzione assai severa in quanto diretta contro il caput dell’autore dell’illecito che
si trova così privato della propria libertà personale , che avrebbe potuto essere
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recuperata solo grazie al pagamento della cifra di cinquanta nummi.
La lex lucerina, come si vede, sanziona il comportamento sacrilego di chi
immetta qualcosa (di insalubre) nel luogo sacro. Più ampio le previsioni della lex
spoletina, di poco posteriore (metà del II sec. a.C.) e pervenutaci in due copie
quasi identiche: Honce loucom nequ<i>s violatod, neque exvehito, neq//ue exferto quod
louc//i siet, neque cedito nesei quo die res de//ina anua fi et; eod die, quod rei dinai
cau//[s]a fi at, sine dolo ced//re [l]icetod. Seiquis violasit, Iove bov//id piaclum datod; sei-
quis scies violasid dolo mâl//o, Iovei bovid piaclu//m datod et a(sses) ((trecenti)) moltai sun-
tod; eius piacli moltaique dicator//[ei] exactio est[od] .
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Vale la pena di considerare la traduzione che ne ha dato il compianto Silvio
Panciera: «Questo bosco sacro nessuno profani, né alcuno asporti su carro o a
braccia ciò che al bosco sacro appartenga, né lo tagli, se non nel giorno in cui
sarà fatto il sacrificio annuo; in quel giorno sia lecito tagliarlo senza commettere
azione illegale in quanto lo si faccia per il sacrificio. Se qualcuno [contro queste
disposizioni] lo profanerà, faccia espiazione offrendo un bue a Giove; se lo farà
consapevole di commettere azione illegale, faccia espiazione offrendo un bue a
Giove ed inoltre paghi trecento assi di multa. Il compito di far rispettare l’obbli-
go tanto dell’espiazione quanto della multa sia svolto dal dicator» .
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(68) C.I.L. I2 401. Cfr. S. PANCIERA, La lex luci spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana,
in Monteluco e i Monti Sacri, atti dell’incontro di studio - Spoleto 1993, Spoleto, 1994, pagg. 33 ss.
(69) C.G. BRUNS, Le azioni popolari romane, in Archivio giuridico, XXVIII (1882), pagg. 172 ss.
(70) C.I.L. XI, 4766.
(71) S. PANCIERA, La lex luci spoletina, cit., pag. 30.
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