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AGRO ECO AMBIENTE
Il frammento ci dice che è il diritto stesso a imporre attenta custodia dei
luoghi sacri da parte degli amministratori, tanto che istruzioni in tal senso sono
frequentemente rinnovate ai governatori provinciali. Ciò, dice Frontino, si ottie-
ne più facilmente nelle province, perché sul suolo italico la densità della popo-
lazione è tale da indurre a commettere atti contrari alla legge e ai sacra, tanto che
spesso si verificano occupazioni di boschi sacri. Alcuni fra questi santuari natu-
rali, prosegue Frontino, erano contesi anche fra municipi, in ragione del fatto
che essi attiravano numerosi visitatori, che a loro volta generavano entrate signi-
ficative per le casse pubbliche .
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Per quanto riguarda le occupazioni compiute da privati, esse erano certa-
mente dovute, come dice il nostro autore, alla relativa scarsità di terreni rispetto
alla popolazione nel I sec. d.C., ma egli stesso ricorda che tali atti si verificavano
per lo più a seguito del fatto che la natura sacrale del luogo era andata perden-
dosi con il decorso del tempo: Sunt et loca sacra quae re uera priuatis finibus rei p.
coloni debent. haec plerumque interuentu longe obiiuionis casu a priuatis optinentur, quam-
quam in tabulariis forme eorum plurimae extent .
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Qui sembra comunque trattarsi di contenzioso intorno alla natura (e
dunque alla spettanza) della res controversa ; in effetti, per molti versi i
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boschi sacri non presentano significative differenze rispetto a qualsiasi altra
res sacra .
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Si tratta di beni extra commercium, non usucapibili, ed è ragionevole pensare
che la loro tutela passasse in primo luogo attraverso l’interdetto ne quid in loco
sacro fiat , al quale era legittimato chiunque avesse il compito di provvedere alla
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cura del luogo sacro .
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Il bosco, come si diceva più sopra, è quasi una sorta di tempio naturale,
che richiede di essere manutenuto, ossia disboscato e in generale tenuto libero
da detriti. È dunque necessario in qualche modo violarne la sacralità per assicu-
rarne il buon mantenimento. Vi è poi la possibilità che qualcuno, per ignoranza
della natura del luogo o, peggio, con dolo ne asporti dei materiali.
(55) Id., 57, 20 (Lachmann): Sed et inter res publicas frequenter eius modi [20] contentio agitatur de his locis
in quibus conuentus fiunt maiores et aliquod genus uectigalis exigitur.
(56) Ibid.
(57) Cfr. B. BRUGI, Le dottrine Giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto, Verona-
Padova, 1897, pagg. 274 ss.
(58) Su questo tema mi limito a rinviare al già citato G. GROSSO, Corso di diritto romano, cit., pagg.
18 ss.
(59) D. 43.1.2.1 (Paul. 63 ad ed.); D. 43.6.1-3. Cfr. C. BUSACCA, Riflessioni sull’interdetto ne quid in loco
sacro fiat, in Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche,
XLVII (1978), pagg. 61 ss.
(60) D. 43.6.1.3: Sed et cura aedium locorumque sacrorum mandata est his, qui aedes sacras curant.
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