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ROS - TRENT’ANNI DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE



                     L’arresto  di  Peci  fu  casuale,  merito  della  memoria  fisiognomica  di  un
               Maresciallo, poi diventato grande amico dell’ex brigatista: «Combinazione, fra
               quelli appostati c’era anche un maresciallo che mi aveva pedinato mesi prima e
               che, nonostante avessi fatto crescere i baffi e avessi cambiato occhiali, mi ha
               riconosciuto. Gli sono passato proprio davanti, io non l’ho visto ma lui sì, e
               subito ha organizzato in quattro e quattr’otto la mia cattura nel modo migliore.
               È un bravo maresciallo e un brav’uomo: adesso siamo diventati molto amici e
               ci vediamo spesso» . Non si tratta dell’unico amico che Peci si è fatto tra i cara-
                                  (50)
               binieri. Una volta liberato, infatti, Peci andò a vivere in una caserma, dove ebbe
               modo di farsene tanti, nonché di ammirare la professionalità e la dedizione che
               mettevano nel loro lavoro: «In sé la liberazione non mi ha fatto un effetto par-
               ticolare, perché la mia vita non è cambiata molto: dal carcere sono passato in
               una caserma, per motivi di sicurezza. Però ero libero. […] I ragazzi dell’antiter-
               rorismo ormai sono amici, più che una scorta. Ho gratitudine per loro, ma per
               l’amicizia  che  mi  dimostrano,  non  perché  mi  proteggono  militarmente.  […]
               Professionalmente sono bravissimi, molto scrupolosi» .
                                                                    (51)
                     Questa breve rievocazione dei rapporti umani intercorsi tra dalla Chiesa, i
               suoi collaboratori e i brigatisti arrestati invita a svolgere qualche riflessione in
               chiave costituzionalistica. La nostra Carta dedica poche ma significative parole
               alla  «pena»,  sebbene  siano  numerosi  i  canoni,  tra  «Principi  fondamentali»  e
               «Parte prima», che indirettamente la disciplinano. Tra le ideologie che storica-
               mente l’hanno giustificata la Costituzione coglie gli aspetti maggiormente filan-
               tropici di ognuna, confluiti in primis nel bando della sanzione mortale e dei «trat-
               tamenti contrari al senso di umanità» (art. 27). L’adesione alla concezione gene-
               ral-prevenzionista, corollario del principio «supremo» di laicità (così qualificato
               dalla celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989 ), sgombra il
                                                                             (52)
               campo da qualsiasi metafisica del bene e del male: il legislatore non è un sacer-
               dote, deve limitarsi a comparare utile sociale e sofferenze soggettive. Per evitare
               che il primo travolga le seconde, i costituenti hanno inserito un freno retribu-
               zionista: va bene limitare la libertà (solamente) in chi compie un atto socialmen-
               te nocivo, in modo tale che la sua minaccia lo prevenga, ma il legislatore non
               può  prescindere  dalla  proporzionalità  che  deve  informare  l’intero  sistema:

               (50)  Ivi, pag. 176.
               (51)  Ivi, pagg. 214 s.
               (52)  Sull’articolazione ampia del principio di laicità - così come delineato nella giurisprudenza
                     della Corte Costituzionale - tale da non potersi circoscrivere all’ambito tout court religioso,
                     vedi N. COLAIANNI, Trent’anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giuri-
                     sprudenza costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoe-
                     chiese.it), n. 21/2020, pagg. 52 ss.

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