Page 36 - Rassegna 2021-2_Inserto
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INSERTO
anche qualora il primo pro-
blema sociale divenisse il
furto delle mele, sarebbe
costituzionalmente illegittimo
prevedere l’ergastolo per eli-
minare o ridurre il fenomeno.
Qualche problema interpreta-
tivo è posto dal recepimento
costituzionale del terzo fon-
damento ideologico: l’inclina-
zione special-prevenzionista,
spingente a conferire un peso
Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa con il Generale Enrico specifico alle biografie dei
Riziero Galvaligi, ucciso dalle Brigate Rosse a Roma, il 31 dicembre
1980, e l’allora Ten. Col. Cesare Vitale, diventato Vice condannati in un sistema nor-
Comandante Generale dell’Arma, e per lunghi anni Presidente mativo inevitabilmente stan-
dell’ONAOMAC, recentemente scomparso (25 aprile 2021). dardizzante, è declinata con
un sostantivo ambiguo, «rieducazione», in vista della quale l’esecuzione della
pena deve tendere. «Rieducazione» non è tra le migliori parole contenute nella
nostra Carta, generalmente mirabile anche dal punto di vista letterario. Trasuda
troppo Secolo breve (il significativo sottotitolo di questa celeberrima opera di
Hobsbawm è 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi): dai Gulag ai Konzentrationslager
tale periodo ha conosciuto una certa, terrificante, centralità delle istituzioni “rie-
ducative”. Senza contare gli scenari che i progressi delle neuroscienze fanno
intravedere sul tema, già prefigurati nell’Arancia Meccanica di Burgess (e
Kubrick): se e quando sarà possibile, la manipolazione tecnica delle coscienze
dei condannati restituirebbe automi, non uomini. Molto più riduttivamente,
«rieducazione» va interpretata come «offerta di opportunità» : lungi dal forza-
(53)
re a condividere nell’intimo i valori sottesi all’ordinamento, il sistema penale
deve predisporre le condizioni affinché il condannato possa decidere libera-
(53) F. MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, CEDAM, 1979, pag. 677. La giurisprudenza della
Corte Costituzionale ha variamente tradotto il sostantivo «rieducazione»: la sentenza n. 168
del 1972 parla di «reinserimento nell’ordine sociale»; la n. 204 del 1974 di «riadattamento alla
vita sociale»; la n. 126 del 1983 di «reinserimento nel contesto economico e sociale»; la n. 274
del 1983 di «reinserimento nella corpo sociale»; la n. 161 del 1997 e la n. 450 del 1998 di
«reinserimento nella società»; la n. 271 del 1998 di «ravvedimento» o «recupero sociale»; la n.
168 del 1994 di «reinserimento del condannato nel consorzio civile»; le n. 282 del 1989, n.
296 del 2005 e n. 257 del 2006 di «risocializzazione». L’espressione dottrinale «offerta di
opportunità» pare la più rispondente alla complessiva impostazione liberale della
Costituzione, nonché la più lontana dalle accuse (rivolte agli istituti penitenziari) di subdolo
disciplinamento sociale dei corpi prospettate da M. FOUCAULT in Sorvegliare e punire. Nascita
della prigione, Torino, Einaudi, 1976.
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